Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19962 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 23/09/2020), n.19962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20317-2019 proposto da:

I.A., (alias A.I.), rappresentato e difeso

dall’Avvocato MASSIMO RIZZATO, ed elettivamente domiciliato presso

il suo studio in VICENZA, VIA NAPOLI 4;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 4847/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA emesso il

7/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.A. (alias A.I.), cittadino (OMISSIS), impugnava il provvedimento del 31.5.2018 con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – Sezione di Padova gli negava il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Si costituiva in giudizio il MINISTERO dell’INTERNO.

Innanzi alla Commissione Territoriale il ricorrente aveva dichiarato di essere nato e sempre vissuto a (OMISSIS), nell'(OMISSIS); di essere figlio unico e di non essere sposato, ma di avere due gemelle di 5 anni, che vivono con la mamma – con cui conviveva – ad (OMISSIS), nel (OMISSIS); che alla morte del padre, nel (OMISSIS), aveva appreso dagli zii paterni che il padre faceva parte del culto degli (OMISSIS) e che, per discendenza, avrebbe dovuto prendere il suo posto; di essersi rifiutato in quanto (OMISSIS) e, tornato a casa, di avere raccontato tutto alla madre, contravvenendo così al monito dello zio di non raccontare ad alcuno quel segreto; che lo zio era venuto a conoscenza di ciò e aveva minacciato di morte il ricorrente e la madre; che il (OMISSIS), mentre giocava a calcio, era stato avvisato che alcune persone, scese da un furgoncino avevano sparato alla madre uccidendola; che il (OMISSIS), mentre si stava allenando al campo, aveva visto fermarsi una macchina e uscirne delle persone, ed era stato colpito da un machete alla schiena, alla gamba e in testa; che, dimesso dall’ospedale, si ricava da un amico, il quale stava aiutando anche altre persone a lasciare il paese; dopo circa un mese aveva abbandonato il paese, e veniva a sapere che, dopo essere partito, alcune persone erano andate ad uccidere il suo amico, per cui egli temeva di essere ucciso dagli (OMISSIS) in caso di rientro nel suo paese.

Con decreto n. 4847/2019, depositato in data 7.6.2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso.

Secondo il Tribunale di Venezia, quanto alla protezione sussidiaria, la prospettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) neppure era evocata dal racconto del ricorrente o, comunque, dagli atti, parimenti irrealistico era il riferimento alla lett. b).

Con riguardo all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) si evidenziava che indubbiamente nel territorio (OMISSIS) si registravano numerose criticità sotto il profilo della tutela dei diritti umani, oltre a una situazione di radicata violenza, che tuttavia assumeva distinta gravità e intensità a seconda della parte del paese. Il report di EASO del giugno 2017 evidenziava che lo (OMISSIS), area di provenienza del ricorrente, sebbene appartenente all’area geografica del (OMISSIS), non risultava direttamente coinvolto negli incidenti che di frequente interessavano tale zona, legati prevalentemente ai conflitti relativi alla produzione di petrolio. Secondo studi di recente effettuati sulla violenza in Nigeria, le criticità della zona sono riconducibili all’attività dei culti, particolarmente attivi in ambito universitario, e alla circostanza che alcuni uomini politici risultano avere armato numerosi giovani per coinvolgerli in scontri politici preelettorali, senza ottenere la riconsegna delle armi, che sarebbero state utilizzate per la commissione di crimini comuni. Ad avviso del Collegio la situazione dell'(OMISSIS) non è certamente sovrapponibile al concetto di violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, nell’ampia accezione che ne offre la giurisprudenza (Cass. n. 13858 del 2018).

Quanto alla protezione umanitaria, si ritiene applicabile la normativa precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, in base al principio di irretroattività previsto dall’art. 11 preleggi. Nella fattispecie, il Tribunale non riteneva sussistere alcuna specifica ragione di vulnerabilità in quanto la vicenda narrata non era credibile. La mancanza di coerenza intrinseca alla narrazione, oltre che di riscontro estrinseco, impedisce al Giudice una valutazione comparativa tra la situazione attuale e quella in cui si trovava il ricorrente nel paese d’origine.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione I.A. sulla base di un motivo; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione delle norme di diritto: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. a), artt. 7 e 14 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, là dove il Tribunale di Venezia ha ritenuto di escludere la sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b) in quanto il ricorrente non specificava tutte le circostanze utili a corroborare la vicenda, per cui doveva confermarsi l’assenza di credibilità, già motivata dalla Commissione Territoriale in sede di diniego. Secondo la difesa del ricorrente sarebbe pacifica la situazione di insicurezza del paese d’origine del ricorrente, tale da arrecargli un pericolo di minaccia grave e individuale.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) (Cass. n. 3340 del 2019), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – ove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (Cass. n. 177 del 2020).

Nel caso concreto, il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante, circa il motivo che lo avrebbe indotto ad abbandonare il Paese di origine – consistito, nella versione fornita alla Commissione territoriale, nel timore di vendette da appartenenti al culto degli (OMISSIS) in caso di rientro nel suo paese -, risulta generica ed inattendibile, e comunque non idonea a supportare il riconoscimento della protezione internazionale; laddove le censure in esame si traducono, oltre che in un’astratta disamina dei principi giuridici in materia, in una richiesta di rivisitazione del merito della vicenda – peraltro operata in maniera del tutto generica – improponibile in questa sede (Cass. n. 8758 del 2017).

Tale rilievo, effettuato dal giudice di merito, esclude in radice la possibilità di concessione all’immigrato dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b);

1.3. – Per quanto concerne la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, bensì quello della prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda; di conseguenza, in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) deve essere allegata quantomeno l’esistenza di un conflitto armato o di una situazione di violenza indiscriminata così come descritti dalla norma (Cass. n. 3016 del 2019).

Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato che il richiedente, nella narrazione dei fatti che lo hanno indotto ad abbandonare il luogo di origine, ha allegato una vicenda inidonea a fondare siffatta forma di protezione e, nondimeno, il giudice di merito ha accertato, con riferimento a fonti internazionali citate nella motivazione del decreto, che la regione di provenienza del ricorrente è immune da situazioni di violenza indiscriminata, derivanti da conflitti interni o internazionali; la censura si traduce, per contro, in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito (Cass. n. 8758 del 2017).

1.4. – Infine, va rilevato che la censura circa la dedotta “violazione per mancata valutazione dichiarazioni del ricorrente”, così formulata non è evidentemente deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede di legittimità (Cass. n. 28523 del 2019), ancor più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053 del 2014).

2. – Il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione del fatto che l’intimato non ha svolto alcuna difesa. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. D.P.R. n. 115 del 2002, Ex art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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