Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19962 del 05/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19962
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14859/2015 proposto da:
V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO
REGOLO 12/D, presso lo studio dell’Avvocato ITALO CASTALDI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’Avvocato DOMENICO PIZZILLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto n. 6134/10 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2016 dal Presidente Dott. STEFANO PETITTI;
udito l’Avvocato Italo Castaldi;
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso depositato il 19 novembre 2010, V.R. chiedeva alla Corte d’appello di Roma la condanna del Ministero della giustizia all’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla irragionevole durata di un giudizio di cassazione, iniziato nel (OMISSIS) e conclusosi nell'(OMISSIS);
che l’adita Corte d’appello dichiarava inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente, senza nulla dedurre in ordine al giudizio di appello, avendo invece ottenuto l’equa riparazione per il giudizio di primo grado, aveva limitato la propria domanda al solo giudizio di cassazione, in violazione del principio della infrazionabilità del procedimento presupposto;
che per la cassazione di questo decreto V.R. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;
che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso e ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo, illustrato da successiva memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, come convertito dalla L. n. 134 del 2012, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 125 c.p.c.;
che, premesso che la disciplina applicabile era solo quella della originaria L. n. 89 del 2001, il ricorrente sostiene che il ricorso introduttivo conteneva tutte le indicazioni utili per una compiuta comprensione e valutazione della intera vicenda processuale, e richiama il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 4437 del 2015;
che con il proprio ricorso incidentale il Ministero della giustizia deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, dolendosi della mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività, sul rilievo della inapplicabilità, alla sospensione feriale dei termini;
che, nella specie, posto che la decisione conclusiva del giudizio presupposto era divenuta definitiva il 6 aprile 2010, la domanda avrebbe dovuto essere proposta entro il 6 ottobre 2010, mentre era stata proposta con ricorso depositato il 14 novembre 2010;
che il ricorso incidentale, all’esame del quale occorre procedere in via prioritaria, è infondato alla luce del condiviso principio per cui “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016; Cass. n. 10595 del 2016);
che il ricorso principale è fondato, alla luce del principio per cui “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 – nel testo anteriore al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 – la parte può frazionare la pretesa indennitaria proponendo separate domande giudiziali purchè indichi ed illustri la durata dei segmenti processuali per i quali non avanza istanza. In tal caso, il giudice, valutato globalmente il giudizio e stimata la durata ragionevole di ciascun grado, deve liquidare esclusivamente l’indennizzo spettante in relazione al grado per cui la domanda è stata avanzata” (Cass. n. 4887 del 2015);
che, invero, con la affermazione del divieto di selezionare le fasi del giudizio presupposto ai fini della domanda di equa riparazione ciò che si intende raggiungere è l’obiettivo di non consentire che non si tenga conto di fasi pregresse del medesimo giudizio svoltesi in un tempo inferiore a quello ritenuto ragionevole, sicchè il detto principio deve essere inteso nel senso che il ricorrente, una volta assolto l’onere di allegazione attraverso la chiara e completa illustrazione delle vicende del giudizio presupposto, ben possa limitare la propria pretesa ad alcune fasi soltanto di quel giudizio;
che, nella specie, dall’esame dell’atto introduttivo del giudizio dinnanzi alla Corte d’appello di Roma emerge la chiara indicazione di tutte le vicende processuali relative al giudizio presupposto, sicchè ben poteva ritenersi assolto l’onere di allegazione gravante sulla parte istante in equa riparazione;
che la Corte d’appello si è discostata da tali principi;
che il ricorso va accolto, con cassazione del decreto impugnato e con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione;
che al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016