Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19961 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19961 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 25340-2011 proposto da:
OSRAM RIUNIONE OSRAM EDISON CLERICI SPA, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 785, presso lo studio
dell’avvocato VALENTINA ADORNATO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO TESAURO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
1718

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 71/2010 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 22/07/2010;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2018 dal Consigliere Dott.

‘‘,

FRANCESCO FEDERICI.

1

Considerato che
La Osram s.p.a. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 71/04/10, depositata il
22.07.2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il contenzioso
traeva origine da un controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600
del 1973 e dalla successiva notifica di una cartella d pagamento dell’importo di C
3.086.624,66 per omesso o tardivo versamento di ritenute relative agli anni 2002 e
2003. Nel corso del giudizio di primo grado l’Ufficio aveva proceduto allo sgravio

comprensiva di sanzioni e interessi e relativa ad omessi versamenti dell’anno 2003.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza depositata il
25.09.2008, accoglieva solo parzialmente il ricorso della contribuente, annullando la
cartella ad eccezione dell’importo di C 428.187,00, oltre sanzioni e interessi. Avverso
la pronuncia la contribuente adiva la Commissione Tributaria Regionale Lombarda,
insistendo sulla infondatezia della pretesa tributaria anche con riguardo agli importi
residui. Contestava in particolare il debito fiscale per essere stato compensato con
crediti d’imposta relativi agli anni 1997 e 1998. Il giudice regionale tuttavia rigettava
l’appello.
La società censura la sentenza con tre motivi:
con il primo per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. per aver erroneamente ritenuto
non provata l’esistenza e l’entità del credito d’imposta relativo agli anni 1997 e 1998;
con il secondo per violazione del principio di non contestazione e dell’art. 115
c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per non aver tenuto conto che
l’esistenza e l’entità del credito d’imposta derivante dagli anticipi d’imposta sui T.F.R.
versati ex art. 3, co. 213, I. n. 662 del 1996 costituisse un fatto provato e pacifico sin
dal giudizio di primo grado, affermato dalla contribuente e non contestato;
con il terzo per violazione e falsa applicazione dell’art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992,
in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto
inammissibile in appello quanto dedotto dalla contribuente in merito alla effettuazione
del pagamento mediante compensazione (impropria) dell’importo di C 428.187,00.
Chiedeva pertanto la cassazione della sentenza.
Si costituiva l’Agenzia, che contestava le avverse ragioni, chiedendo il rigetto del
ricorso.
La ricorrente ha tempestivamente depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1
c.p.c.
RGN 25340/2011
Con,Miere rei. Federici
i

a-\

parziale dell’importo richiesto, residuando infine la somma di C 694.941,52

2

Ritenuto che
Il primo motivo del ricorso è infondato.
La società si duole dell’omessa o insufficiente motivazione della pronuncia in
merito alla prova dell’esistenza e dell’entità del credito d’imposta vantato con
riferimento agli anni d’imposta 1997 e 1998.
Il giudice d’appello si sofferma in due distinte parti della motivazione sul punto.

grado (anche questa censurata per vizio di motivazione), afferma che <

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