Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19961 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 23/09/2020), n.19961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20767-2019 proposto da:

O.L., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZ DI

PADOVA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. cron. 4350/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositato il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.L. – cittadina della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona sez. di Padova, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa, insistendo solamente per il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero umanitaria.

La ricorrente deduceva d’essersi dovuta allontanare dal suo Paese per evitare d’esser uccisa da persone, dedite alla truffa mediante la vendita del medesimo terreno a più persone, che avevano avuto contrasti con il padre proprio in dipendenza della vendita di terreni.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso della O. rilevando come non concorressero le condizioni previste dalla normativa in relazione al diritto d’asilo e di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) b) mentre non concorreva nella zona della (OMISSIS), in cui viveva la richiedente asilo, situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa o guerra civile.

Quanto alla protezione umanitaria il Collegio marciano rilevava la non concorrenza di specifica condizione di vulnerabilità stante la non credibilità del suo racconto, specie con relazione alle ragioni di pericolo paventate in caso di suo ritorno in (OMISSIS).

La O. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale veneto articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da O.L. s’appalesa privo di pregio e va rigettato.

Con la prima ragione di doglianza la ricorrente lamenta violazione della norma ex art. 360 c.p.c., n. 5 per errata motivazione circa la sua credibilità in relazione alle ragioni di abbandono del suo Paese.

La censura s’appalesa siccome inammissibile posto che l’attuale formulazione della norma invocata non consente più un sindacato di legittimità sulla motivazione – se non nell’ipotesi di nullità ex art. 132 c.p.c., n. 4 -, bensì afferisce all’omesso esame di fatto, che nella specie nemmeno viene indicato.

Difatti l’argomentazione critica svolta in ricorso si compendia nell’elaborazione di una valutazione del narrato, reso dalla richiedente asilo, di natura meramente alternativa rispetto all’apprezzamento fattone dal Collegio lagunare, senza la specifica indicazione di un fatto decisivo non esaminato all’uopo.

Con la seconda doglianza la O. lamenta violazione delle disposizioni D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1bis in tema di protezione sussidiaria, poichè il Collegio veneziano ebbe ad apoditticamente escludere la concorrenza dell’ipotesi D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e malamente valutato i dati fattuali acquisiti circa il ricorrere dell’ipotesi ex lett. c), specie sotto il profilo dell’incapacità dell’Autorità statale di proteggere i cittadini dalla violenza delle sette,della cui violenza già fu vittima il padre e fu causa della sua fuga.

L’argomento critico svolto dalla ricorrente si compendia in apodittiche affermazioni ed in rielaborazione di parte delle informazioni, tratte da fonti internazionali di valore riconosciuto, per elaborare una ricostruzione alternativa circa l’attuale situazione socio-politica della (OMISSIS), specie con relazione all’azione violenta delle sette operanti nel Paese.

Viceversa il Tribunale ebbe ad esaminare e valutare gli elementi fattuali tratti da rapporti redatti da organismi internazionali ed a sottolineare come, in relazione alla (OMISSIS), la situazione socio-politica era da valutare in correlazione alle varie zone del Paese, stante che la violenza seppur esistente assumeva caratteristiche diverse e di maggior o minor impatto sociale proprio in relazione alle diverse zone dello Stato.

In tale ottica il Collegio veneto ha accertato che nella zona, in cui viveva la O., non v’è in atto una situazione socio-politica qualificabile di violenza diffusa o guerra civile, nell’accezione desumibile dall’insegnamento al riguardo reso da questa Suprema Corte.

Quanto poi all’azione violenta delle sette ed al ricorrere delle condizioni, di cui all’ipotesi normativa disciplinata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) va rilevato come la prima prospettazione critica riposi sul racconto reso dalla richiedente asilo ritenuto motivatamente non credibile dai Giudici veneti; mentre in ordine alla seconda questione la ricorrente si limita a contestare la statuizione sul punto addotta dal Tribunale senza nemmeno indicare le ragioni lumeggianti la concorrenza di detta ipotesi esclusa dal Collegio veneto.

Con la terza ragione di doglianza la O. deduce violazione delle disposizioni normative ex art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I. ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 3 poichè il Collegio veneziano ha rigettato la sua istanza diretta al riconoscimento della protezione umanitaria non rilevando la concorrenza di situazione di vulnerabilità rappresentata dalla persecuzione posta in essere dalla setta degli (OMISSIS) ed anche malamente apprezzando la documentazione medico-psicologica depositata in atti relativo al suo stato psicologico defedato.

Inoltre il Tribunale non avrebbe adeguatamente apprezzato la situazione socio politica della (OMISSIS) ai fini della protezione umanitaria,che non assume i contorni propri di quella sussidiaria, ma che possono esser più sfumati purchè sussista pericolo di lesione o compressione dei diritti fondamentali dell’individuo.

La censura non coglie nel segno posto che il Collegio lagunare, ai fini della protezione umanitaria, ha posto in evidenza come la ricorrente non fosse credibile nel sostenere che,a causa delle violenze di una setta contro di lei ed il padre, si determinò all’espatrio e come il disagio psicologico palesato fosse stato adeguatamente valutato da struttura sanitaria pubblica siccome assai lieve e direttamente correlato alla sua attuale situazione di richiedente asilo e, non già, avesse valenza psichiatrica, come sostenuto da psicologa della cooperativa in cui la O. è accolta.

Dunque il Collegio veneziano ha puntualmente analizzato tutti i dati fattuali offerti in relazione all’esistenza di specifica condizione di vulnerabilità, motivatamente escludendola anche in relazione alla situazione socio-politica attuale esistente nella zona della (OMISSIS), in cui viveva l’ O..

A fronte di detta puntuale motivazione, la ricorrente si limita a riproporre le argomentazioni, già oggetto delle precedenti censure – disattese meramente contrapponendole alle argomentazioni elaborate dal Tribunale, sicchè palesemente non si configura il vizio di violazione di legge.

Specie in relazione a disposizione legislativa di natura “aperta” quanto ai parametri per identificare situazione meritevole di protezione umanitaria, siccome costante giurisprudenza di legittimità qualifica la disciplina sulla protezione umanitaria.

Al rigetto dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata resistenza dell’Amministrazione.

Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

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