Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19961 del 22/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19961 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 12229-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Generale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
LONGHITANO NUNZIATO;
– intimato avverso la sentenza n. 150/34/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del
20.9.2010, depositata il 28/03/2011;

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Data pubblicazione: 22/09/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 12229 sez. MT – ud. 19-06-2014
-2-

4,

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Palermo ha respinto dell’Agenzia contro la sentenza n.606/02/2007
della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso del contribuente Longhitano
Nunziato ad impugnazione di avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa
all’anno 1997, avviso consequenziale a quello emanato nei confronti della società
“SLS Agriserra società semplice di Longhitano Vincenso & C.” ai fini della
tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai
soci dei maggiori ricavi accertati in capo alla menzionata società.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di non doversi discostare dalla
decisione (n.5311812010) cui era pervenuta la medesima CTR nel rigettare l’appello
dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che si era pronunciata (accogliendola)
sull’impugnazione della menzionata società contro l’avviso di accertamento ad essa
rivolto. E ciò —d’altronde- appariva necessario in ossequio al principio dell’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della
società di persone e di quelli dei singoli soci, “in quanto l’accertamento del reddito
sociale ….si riverbera anche sul reddito dei soci”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La parte contribuente non si è costituita.
11 ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di impugnazione proposti dalla
parte ricorrente, occorre pone rilievo sulla questione dell’omessa pronuncia, da parte

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letti gli atti depositati

del giudice del merito, e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra
le parti, sulla questione dell’integrazione del contradditorio.
Risulta infatti dalla sentenza della Commissione Regionale che questa, pur dando atto
che il reddito accertato in capo ai soci è diretta conseguenza di quello accertato per il
medesimo anno di imposta a carico della società (e per quanto nessuna espressa

questione relativa al necessario contraddittorio tra soci e società.
Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe
imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, indipendentemente
dall’espressa censura di parte.
Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente
indirizzo giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa
Corte ha avuto modo di evidenziare che:”In materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo a .
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessa è

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censura fosse stata proposta a tale proposito), non ha affatto provveduto sulla

affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di
ufficio”.
Poiché è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato
integrato —nei confronti dei restanti soci e della società in relazione al reddito della
quale dovrà essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci- in

impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Catania),
affinchè quest’ultima provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualnriente esperita,
previa l’integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fon datezza.
Roma, 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, la sentenza impugnata
deve essere annullata;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP
di Catania che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra
le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo oltre che sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 19 giugno 2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

I

P esidente

ossequio al principio sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui

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