Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19961 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. II, 21/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 21/09/2010), n.19961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 62, presso lo studio del Prof. ARICO’

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato DI PAOLA CARMINE;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA ENTRATE SEDE TRANI, PARADISO DI PARADISO ROCCO AV & C

SNC,

PROCURA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE TRANI;

– intimati –

avverso il provvedimento del G.I.P. Dott. Nardi Michele TRIBUNALE

PENALE di TRANI, depositata il 17/10/2003; R.G.V.G. 420/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2 010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M., sottoposto a sequestro giudiziario di n. 5 apparecchi videogiochi per il periodo 28.1.2000 – 27 settembre 2002, si opponeva, D.P.R. n. 155 del 2002, ex art. 170 al decreto di liquidazione dei compensi reso il 23 aprile 2003 dal giudice penale del tribunale di Trani, sez di Barletta, in favore della Paradiso snc. Il tribunale di Trani, con provvedimento 17 ottobre 2003, rideterminava l’indennita’ di custodia in Euro 5.978,00 – soggetti a ritenuta di acconto; aggiungeva Euro 278,00 per spese di distruzione e altri 278,00 Euro per spese di trasporto. L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 27 novembre 2003 alla snc Paradiso, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani e all’Agenzia delle Entrate della stessa citta’. Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva. Con ordinanza interlocutoria n. 7624 del 20 marzo 2008, questa Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso a una sezione penale. Il Procuratore Generale il 27 maggio chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

A seguito della sentenza n. 19161 del 3 settembre 2009, che attribuiva le controversie in materia ai magistrati addetti al servizio civile, la causa veniva trattata con rito civile e chiamata all’odierna udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, che sfugge ratione temporis alla disciplina di cui all’art. 366 bis c.p.c. si articola su due motivi.

Con il primo e’ lamentata “violazione art. 360 c.p.c., n. 3”.

Invocando il principio affermato da Cass. 7974/02, parte ricorrente deduce che in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non puo’’ essere piu’1 sfavorevole, nei confronti dell’impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame e non puo’1 quindi dare luogo ad una “reformatio in peius”, in danno di quest’ultimo, della parte della decisione non interessata dalla impugnazione (conf. Cass 135/03; 10965/04; 14063/06).

Rileva che “mentre il primo giudice aveva stabilito che per le spese di custodia spettassero al custode Euro 3758,05, il giudice di Trani ha liquidato, allo stesso titolo, la diversa somma di Euro 5.978,00”, sebbene ne’ il custode giudiziario ne’ il P.M. avessero impugnato a loro volta il provvedimento del giudice monocratico di Barletta. Tale decisione e’ criticata, con il secondo motivo, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per l’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, limitata al richiamo di una circolare ministeriale, senza specificazione degli estremi di essa, ne’ illustrazione della rilevanza nella specie.

Il ricorso e’ fondato. Il primo decreto aveva liquidato: Euro 116,20 per spese di recupero e trasporto;

Euro 525,45 per indennita’ di custodia dal 28 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000;

Euro 3116,40 per indennita’ di custodia dal 1 gennaio 2001 al 27 settembre 2002.

Il provvedimento adottato in sede di gravame ha ravvisato un’erronea applicazione dell’iva “alla luce della circolare del Ministero di Grazia e Giustizia” e all’assimilazione del custode “ad un lavoratore dipendente e non ad un libero professionista”; ha rilevato che non risultava applicata la ritenuta Irpef del 20%.

E’ pervenuto alla rideterminazione dei compensi gia’ riportata in narrativa.

Palese e’ la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e del principio di cui all’art. 329 c.p.c. (Acquiescenza totale o parziale) commessa aumentando, in assenza di impugnazione, il compenso per spese di recupero e trasporto da Euro 116,20 a 278,00 per spese di distruzione e 278,00 Euro per spese di trasporto.

Inspiegabile e’ anche, alla luce del divieto di reformatio in peius e delle normali alle quote iva, l’incremento dell’indennita’ da Euro 3641,85 (525,45 primo periodo – 3.116,40, secondo periodo) a ben 5.978,00 Euro, al netto di ritenuta d’acconto irpef.

Evidente e’ che, oltre all’iva, e’ stato applicato in sede di impugnazione un aumento del compenso, non consentito dalla mancanza di censura di alcun soggetto legittimato.

Segue da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

Il decreto impugnato va cassato e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Trani, che provvedera’ a nuova liquidazione dei compensi, attenendosi al divieto di reformatio in peius del provvedimento della sezione staccata di Barletta, oggetto del gravame interposto da parte ricorrente.

Dara’ corso anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa l’impugnato decreto e rinvia ad altro giudice del tribunale di Trani, che provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

 

 

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