Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19961 del 05/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19961
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12906/2015 proposto da:
C.G., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GIOVANNI ANIMUCCIA 15, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE
BLEFARI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 458/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 16/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2016 dal Presidente relatore Dott. STEFANO PETITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che C.G. e B.R. proponevano ricorso alla Corte d’appello di Perugia chiedendo la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio di appello, iniziato nel (OMISSIS) e conclusosi con sentenza nell'(OMISSIS);
che il consigliere designato dichiarava inammissibile il ricorso in quanto relativo ad un solo grado del giudizio presupposto;
che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione, ritenendo che la domanda fosse inammissibile perchè proposta in violazione del principio di unitarietà della valutazione dello svolgimento del procedimento di cui si lamenta la irragionevole durata; che per la cassazione di questo decreto C.G. e B.R. hanno proposto ricorso sulla base di due motivi;
che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che preliminare alla stessa esposizione dei motivi di ricorso è il rilievo che i ricorrenti, con atto in data 31 maggio 2016, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
che la rinuncia non può condurre alla dichiarazione di estinzione del processo, atteso che non è stata notificata all’amministrazione controricorrente;
che tuttavia la rinuncia, sottoscritta dai ricorrenti e dal loro difensore, risulta idonea a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente inammissibilità del ricorso;
che, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di cassazione, tenuto conto della sostanziale volontà dei ricorrenti di rinunciare al ricorso, possono essere compensate tra le parti.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016