Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19960 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SANTOMENNA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via G. Avezzana n. 6, presso l’avv. prof.

DI MAIO ADOLFO, dal quale, unitamente all’avv. CALLOTTA FLAMINIO del

foro di Salerno, è rappresentato e difeso in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RUBNER HAUS S.P.A. (già Rubner Blockhaus S.a.s.), in persona del

presidente p.t. B.H.J., elettivamente domiciliata

in Roma, alla via dei Savorelli n. 11, presso l’avv. RISPOLI

GIOVANNA, unitamente agli avv. SORRENTINO UGO e LIVIO GAVA, dai quali

è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 405/04,

pubblicata il 27 agosto 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

giugno 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Di Majo per il ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PRATIS Pierfelice, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 3 giugno 1993, il Presidente del Tribunale di Salerno ingiunse al Comune di Santomenna il pagamento in favore della Rubner Blockhaus S.a.s. della somma di L. 375.178.825. a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di prefabbricati abitativi commissionati nell’ambito degl’interventi di cui alla L. 22 dicembre 1980, n. 874.

1.1. – L’opposizione proposta dal Comune fu rigettata dal Tribunale di Salerno, che con sentenza del 13 dicembre 2000 condannò l’opponente al pagamento degl’interessi legali dalla data del decreto ingiuntivo, rigettando la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla società ricorrente.

2. – La predetta sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Salerno, che con sentenza del 27 agosto 2004 ha accolto l’impugnazione della Rubner, riconoscendole, sulla somma dovuta, gl’interessi moratori nella misura accertata annualmente con decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, e comunque non superiore al 16,50%, con decorrenza dalla data del decreto ingiuntivo, ed ha rigettato l’appello incidentale proposto dal Comune.

Al riguardo, ha innanzitutto escluso che obbligata al pagamento fosse la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, osservando che la fornitura era stata commissionata dal Comune, al quale il Commissario Straordinario di Governo per le Zone Terremotate aveva affidato l’intervento, e ravvisando in tale conferimento di poteri una concessione traslativa, per effetto della quale il concessionario doveva considerarsi responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte, avendo agito in nome proprio.

In ordine agl’interessi, rilevato che il contratto stipulato tra le parti rinviava, per quanto non espressamente previsto, al Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, ha applicato il tasso di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 35 ritenendolo comprensivo anche del maggior danno di cui all’art. 1224 cod. civ. ed ancorando la decorrenza alla data del decreto ingiuntivo, in mancanza di una specifica censura.

Ha infine confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento del credito di L. 88.860.681 a favore del Comune risultante dagli atti di collaudo, non essendo stati gli stessi prodotti in giudizio.

3. – Avverso la predetta sentenza il Comune propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. La Rubner (trasformatasi nel corso del giudizio in Rubner Haus S.p.a.) resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, si osserva che non costituisce un motivo d’impugnazione, non essendo volta ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata, la deduzione svolta nel primo mezzo, con cui il Comune denuncia la violazione dell’art. 330 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, sostenendo che la notificazione della sentenza impugnata era inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in quanto effettuata nei confronti della parte, anzichè presso il difensore domiciliatario.

1.1. – L’affermazione è peraltro fondata, essendo stata prodotta la copia notificata della sentenza impugnata, dalla quale risulta che la notificazione, effettuata a mezzo del servizio postale in data 10 novembre 2004, ha avuto luogo nei confronti del Comune di Santomenna, in persona del Sindaco p.t., presso la Casa comunale, anzichè presso l’avv. Francesco Marciello, che ha rappresentato e difeso il Comune nel giudizio di appello. Non trova invece riscontro la tesi sostenuta ne controricorso, secondo cui la notifica sarebbe stata effettuata anche presso il procuratore costituito, in data 12 novembre 2004: la copia della sentenza prodotta dalla ricorrente reca infatti esclusivamente la richiesta di notifica nei confronti della parte personalmente, seguita da un’altra richiesta di notifica presso il procuratore domiciliatario, che risulta però cancellata, e la controricorrente non ha provato l’avvenuta presentazione di un’ulteriore richiesta nè l’effettiva esecuzione della notifica presso il procuratore, essendosi astenuta dal produrre la copia in suo possesso.

Trova pertanto applicazione il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, quando la parte sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore, la notificazione della sentenza d’appello effettuata, in violazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti della parte personalmente, anzichè presso il procuratore costituito, è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ. (cfr. tra le più recenti. Cass., Sez. lav., 29 marzo 2010, n. 7527; Cass., Sez. 3^, 10 novembre 2006, n. 24147: Cass.. Sez. 1^, 25 agosto 2006, n. 18547), con la conseguenza che il ricorso per cassazione, notificato il 5 maggio 2005 a mezzo del servizio postale presso il procuratore costituito della società controricorrente, deve considerarsi tempestivo.

2. – Con il secondo recte: primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 19 nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che in virtù della predetta disposizione, avente carattere imperativo e speciale rispetto alla disciplina contrattuale, obbligata al pagamento è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale sono state trasferite le disponibilità finanziarie attribuite originariamente ai Comuni e successivamente al Commissario Straordinario per le spese di urbanizzazione e fornitura dei prefabbricati.

3. – La censura va esaminata congiuntamente a quella di cui al terzo recte: secondo motivo, con cui il Comune lamenta la violazione dell’art. 1262 cod. civ., nonchè l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato nella specie una concessione traslativa, senza considerare che il Commissario Straordinario si era limitato ad affidare ai Comuni l’individuazione del soggetto chiamato ad eseguire la fornitura e la stipulazione del relativo contratto. Ad avviso del ricorrente, comunque, indipendentemente dalla qualificazione della fattispecie, obbligata al pagamento era la Presidenza del Consiglio dei Ministri, succeduta al Commissario Straordinario, per effetto dell’accollo legale previsto dalla L. n. 225 del 1992 cit., nonchè dell’ordinanza 20 ottobre 1981, n. 416, con cui il Commissario, per snellire le procedure di pagamento, aveva previsto la possibilità di disporre aperture di credito speciali presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, con il conseguente esonero dei Comuni committenti dal pagamento.

4. – Le censure sono in parte inammissibili, in parte infondate.

E’ infatti pacifico tra le parti che il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo ha ad oggetto il saldo del corrispettivo di prefabbricati ad uso abitativo forniti dalla Rubner nell’ambito degli interventi di cui alla L. n. 874 del 1980, di conversione del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, il quale, all’art. 3, primo comma, lett. b), attribuiva al Commissario Straordinario di Governo per le Zone terremotate della Campania e della Basilicata il compito di provvedere all’acquisto di roulottes o all’installazione di abitazioni mobili e ad elementi componibili da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie rimaste prive di abitazione a seguito degli eventi sismici del novembre 1980, prevedendo all’art. 2 la costituzione di un apposito Fondo amministrato dallo stesso Commissario, il quale, ai sensi della L. 8 dicembre 1970, n. 996, art. 5, era autorizzato ad avvalersi per i propri interventi della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati.

La sentenza impugnata ha accertato che nella specie la realizzazione dell’intervento fu affidata al Comune di Santomenna, il quale commissionò l’opera alla società controricorrente, ed ha ravvisato in detto affidamento una concessione traslativa, per effetto della quale il Comune ha agito, nell’espletamento del compito ad esso demandato, in nome esclusivamente proprio, con la conseguente assunzione nei confronti dei terzi della responsabilità per le obbligazioni strumentalmente preordinate alla realizzazione delle opere. Tale affermazione trova riscontro nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di opere pubbliche, secondo cui la concessione ed. traslativa comporta il trasferimento al concessionario, in tutto o in parte, dell’esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione dell’opera, ed in particolare il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche a tal fine occorrenti, con la conseguenza che il concessionario, acquistando poteri e facoltà trasferitigli dall’Amministrazione concedente, si sostituisce a quest’ultima nello svolgimento dell’attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l’opera pubblica e diviene, in veste di soggetto attivo del rapporto attuativo della concessione, l’unico titolare di tutte le obbligazioni che ad esso si ricollegano (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1^, 14 dicembre 2007, n. 26261; 19 aprile 2005, n. 8197: 13 luglio 2004, n. 12958; Cass., Sez. 3^, 19 dicembre 2006. n. 27140).

Il ricorrente contesta la qualificazione de rapporto come concessione traslativa, sostenendo che il Commissario Straordinario si sarebbe limitato ad affidare al Comune la mera individuazione del soggetto chiamato ad eseguire la fornitura e la stipulazione del relativo contratto ed a finanziare l’opera, e quindi tonsurando l’interpretazione del provvedimento fornita dalla Corte d’Appello, senza però essere in grado di prospettare una diversa ricostruzione della fattispecie, ed omettendo di riportare nel ricorso il contenuto del provvedimento, nonchè d’indicare i vizi logici da cui sarebbe affetta la motivazione della sentenza impugnata. Com’è noto, infatti, l’interpretazione degli atti amministrativi non aventi carattere normativo costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni ermeneutici o per insufficienza o illogicità della motivazione; la deduzione di tali vizi postula peraltro che il ricorrente provveda a trascrivere nel ricorso il contenuto dell’atto amministrativo, in ossequio al principio di autosufficienza, nonchè ad indicare le regole interpretative violate ed il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato, ovvero le incongruenze da cui è affetto l’iter argomentativo seguito, non potendo egli limitarsi a prospettare un risultato interpretativo diverso da quello cui è pervenuta la sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. lav., 23 luglio 2010, n. 17367;

15 dicembre 2008, n. 29322; Cass., Sez. 3^, 19 giugno 2008, n. 16612;

Cass., Sez. 1^ 24 gennaio 2007, n. 1602).

4.1. – Quanto agli effetti della L. n. 225 del 1992, art. 19 si osserva che con tale disposizione si provvide, nell’ambito dell’istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, a far confluire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la quale era stato istituito il Dipartimento della protezione civile, le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del fondo per la protezione civile, costituito ai sensi del D.L. 10 luglio 1982, n. 428, art. 2, convertito in L. 12 agosto 1982, n. 547, a seguito della cessazione delle funzioni del Commissario Straordinario per le Zone Terremotate e del trasferimento al Ministro per il coordinamento della protezione civile delle attività necessarie per il completamento delle iniziative da lui avviale, nonchè della gestione del Fondo di cui al D.L. n. 776 del 1980, art. 2, disposti dalla L. 27 febbraio 1982, n. 57, art. 1.

Peraltro, analogamente al D.L. n. 776 del 1980, le norme citate non recano alcuna precisazione in ordine all’eventuale responsabilità del Commissario Straordinario o della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti dei terzi per le obbligazioni contratte dai soggetti dei quali il Commissario avesse inteso avvalersi per l’attuazione dei propri interventi. Esse si limitano infatti a prevedere dapprima l’accreditamento delle disponibilità del Fondo in apposite contabilità speciali istituite presso le tesorerie provinciali dello Stato e in seguito presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, e successivamente il versamento delle stesse all’entrata del bilancio dello Stato per la rassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, autorizzando il Ministro per il coordinamento della protezione civile ad emettere ordini di pagamento ed accreditamento, ma non individuano il soggetto tenuto all’estinzione dell’obbligazione, che va pertanto identificato, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, sulla base dei rapporti intercorsi tra il Commissario Straordinario, il soggetto incaricato dell’intervento ed i terzi con cui quest’ultimo abbia contrattato.

A maggior ragione, nessun elemento in favore della tesi sostenuta dal ricorrente può trarsi dall’ordinanza n. 416 del 1981. con cui il Commissario Straordinario, nell’esercizio dei poteri di amministrazione del Fondo, autorizzò l’estinzione degli ordinativi di pagamento relativi alle forniture di prefabbricati direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale, prevedendo tuttavia la restituzione degli ordinativi estinti ai Comuni, sull’evidente presupposto che fossero questi ultimi i soggetti tenuti all’adempimento delle relative obbligazioni.

Irrilevante appare infine il disposto del comma quinto dell’art. 19 cit., ai sensi del quale le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presenta legge a carico del Fondo per la proiezione civile danno luogo a formali impegni di spesa a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1, trattandosi di una norma transitoria volta a disciplinare, sotto il profilo finanziario, la sorte degli impegni di spesa pendenti a carico del predetto Fondo, e dalla quale non può quindi desumersi un accollo ex lege delle predette obbligazioni a carico della Presidenza del Consiglio.

5. – Con il quarto recte: terzo motivo, il ricorrente denuncia la contraddittorietà e l’erroneità della motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento del saldo creditorio risultante dagli atti di collaudo, in virtù della mancata produzione del fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado, laddove lo stesso, come risultava dalla narrativa della stessa sentenza, era stato regolarmente prodotto.

5.1. – La censura e inammissibile.

L’affermata inesistenza agli atti di documenti che la parte sostenga di aver ritualmente prodotto in giudizio non si traduce infatti in un vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma integra un errore di fatto, che può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 mediante l’impugnazione della sentenza per revocazione (cfr. Cass., Sez. 5^ 1 giugno 2007. n. 12904; Cass. Sez. 1, 10 febbraio 1999, n. 1112: 17 luglio 1997, n. 6556). La riconducibilità della fattispecie a quest’ultima disposizione non può essere esclusa, nella specie, in virtù del contrasto asseritamente riscontrabile tra la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si rileva la mancata produzione del fascicolo di primo grado, e la narrativa, in cui si fa riferimento alla relazione di collaudo posta a fondamento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado, apparendo evidente che in quest’ultima parte della sentenza la Corte d’Appello si è limitata a riportare un richiamo contenuto nella comparsa di costituzione del Comune.

6. – E’ invece infondato l’unico motivo del ricorso incidentale, con cui la controricorrente denuncia l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che la Corte d’Appello ha omesso ogni pronuncia in ordine alla domanda di riconoscimento della svalutazione monetaria ed alla decorrenza degl’interessi, nonostante fosse stata fornita la prova documentale del danno derivante dal mancato pagamento della somma dovuta.

6.1. – Nel riconoscere sulla somma dovuta gl’interessi di mora al lasso di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 35 la Corte d’Appello ne ha infatti ricollegato espressamente la decorrenza alla data di emissione del decreto ingiuntivo, come previsto dalla sentenza di primo grado, rilevando che al riguardo non era stato proposto uno specifico motivo di appello, e precisando altresì che tali interessi dovevano ritenersi comprensivi anche del maggior danno di cui all’art. 1224 cod. civ. La mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte concernente la decorrenza degli interessi, costituisce una ragione più che sufficiente ad impedire il riesame di tale statuizione, avuto riguardo all’effetto preclusivo del giudicato interno, la cui avvenuta formazione non è stata peraltro contestata in questa sede.

Parimenti adeguata deve ritenersi la motivazione addotta a sostegno del rigetto della domanda di riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria, avendo la Corte d’Appello riportato pressocchè testualmente la formulazione dell’art. 35 cit., comma 3 il quale, attribuendo agl’interessi di mora, calcolati nella misura prevista dal comma 1, carattere satisfattorio dell’ulteriore pregiudizio derivante dal ritardo nell’adempimento, detta una norma speciale, che trova giustificazione nelle peculiarità del rapporto obbligatorio e si sostituisce alla disciplina generale di cui all’art. 1224 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. 1, 17 giugno 1998, n. 6043;

15 giugno 1988, n. 4088).

7. – I ricorsi vanno pertanto rigettati, e la soccombenza reciproca giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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