Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19960 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19960 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 25310-2011 proposto da:
ORTORE LEONARDA, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA SANTA CROCE IN GERUSALENNE 1, presso lo studio
dell’avvocato GIANFRANCO GIANGUALANO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
1717

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
FOGGIA,

222/2010

della

depositata

il

Data pubblicazione: 27/07/2018

28/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2018 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO FEDERICI.

Rilevato che:
Odore Leonarda ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n.
222/26/10, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sez.
Staccata di Foggia il 28.09.2010.
Ha riferito di aver ricevuto notifica di avvisi di rettifica e liquidazione per recupero
di crediti d’imposta per gli anni dal 2001 al 2004, avvisi di pagamento per recupero
d’imposta per gli anni dal, 2004 al 2006, infine di una cartella di pagamento Irpef

d’imposta concessi per l’acquisto di beni strumentali, ex art. 8 della I. n. 388 del 2000,
successivamente ritenuti non spettanti per aver già fruito di agevolazioni sugli
interessi per l’acquisto dei medesimi beni (cd. legge Sabatini, n. 1329 del 1965, più
volte modificata).
Era seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
di Foggia con l’accoglimento del ricorso della contribuente. La Commissione Tributaria
Regionale invece, con la sentenza ora impugnata, accoglieva l’appello della Agenzia.
La ricorrente con un unico motivo si duole che la sentenza del giudice regionale
abbia errato, avendo deciso in forza del Regolamento CE n. 69 del 2001, mentre nel
2007, e con effetti retroattivi per le attività di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, era entrato in vigore il Regolamento CE n. 1998 del 2006. Ha
chiesto dunque la cassazione della sentenza.
Si è costituita con controricorso l’Agenzia, sostenendo invece l’inapplicabilità al
caso di specie del nuovo regolamento.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato che:
la censura mossa dalla contribuente alla statuizione del giudice regionale è quella
della erronea individuazione della disciplina normativa da applicare al caso di specie.
In particolare lamenta che la CTR pugliese ha deciso la controversia tenendo conto del
Regolamento CE n. 69 del 2001, che all’art. 1 escludeva l’applicazione della disciplina
cd.

“de minimis”

al settore della produzione e trasformazione, o alla

commercializzazione, dei prodotti agricoli. Di contro la Ortore assume che la
fattispecie trovasse ormai disciplina nel Regolamento CE n. 1998 del 2006, che
estendeva la disciplina de minimis -e dunque anche il cumulo di agevolazioni purchè
nei limiti economici previsti dal Regolamento medesimo- alle attività prima escluse
RGN 25310/2011
CoNi tiere rel. Federici
1 7
L’

relativa agli anni 2001-2004, tutti riconducibili al recupero a tassazione dei crediti

2

dalla precedente disciplina, comprese quelle del suo settore d’appartenenza, e ciò con
effetti retroattivi.
L’Agenzia sostiene che il nuovo Regolamento non abbia efficacia retroattiva, e
comunque, a tutto concedere, anche volendo considerarne l’applicabilità, il divieto di
cumulo di aiuti per l’acquisto dello stesso bene strumentale impedirebbe comunque
alla contribuente di poter fruire dei benefici previsti e concessi ai sensi dell’art. 8 della
I. 388 del 2000.

nel considerando n. 18, sia nell’art. 5, prevede la sua applicazione «agli aiuti
concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei
trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2….».
Dunque, poiché la decisione impugnata è stata assunta con riferimento al
precedente Regolamento, la censura è fondata perché erroneo è stato il richiamo del
giudice regionale ad una fonte normativa non più applicabile al caso di specie.
Quanto al divieto di cumulo dei benefici, sostenuto dalla difesa della Agenzia, dal
tenore del Regolamento non emerge un divieto assoluto di fruizione della seconda
disciplina agevolativa.
Esaminando infatti il Regolamento, quanto ai settori cui ne è prevista
l’applicazione, l’art. 1, paragrafo 1, esclude «b) gli aiuti concessi a imprese attive nel
settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del
Trattato…..c) gli aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato 1 del trattato, nei casi
seguenti: i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di
tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese
interessate, il) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o
interamente trasferito a produttori primari».
Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende, secondo l’art. 1,
paragrafo 2, lett. c), «la detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo
di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto
prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a
rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto
per tale prima vendita: la vendita da parte di un produttore primario a dei
consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati
RGN 25310/2011
Consfisfiere rel. Federici

zt\

Delimitata l’area della controversia, va evidenziato che il nuovo Regolamento, sia

3

riservati a tale scopo». Il considerando n. 4 riporta alcuni esempi di cosa debba
escludersi dal concetto di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli.
L’art. 2, dopo aver fissato in C 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari
l’importo complessivo di aiuti «de minimis» concedibili ad una impresa -salvo che
sia di trasporto su strada, il cui limite è della metà- (paragrafo 1), al paragrafo 5
recita «gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli
stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un’intensità d’aiuto superiore a

d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.». Ciò in coerenza
con quanto già espresso nell’Il° considerando del medesimo Regolamento.
Il tenore del Regolamento non autorizza dunque una interpretazione volta a
sostenere il divieto assoluto di cumulo, evincendosi invece la necessità di una
valutazione preventiva, in fatto e specifica, che va eseguita con riguardo alla
fattispecie di volta in volta presa in esame. Sicchè, nel caso di specie, posto che i
benefici concessi ai sensi dell’art. 8 della I. n. 388 del 2000 afferivano al costo
d’acquisto dei beni, mentre il precedente beneficio fruito ai sensi della I. n. 1329 del
1965, nella formulazione ratione temporis vigente (cd. I. Sabatini), riguardava gli
interessi agevolati applicati per l’acquisto dei medesimi beni, occorreva valutare se vi
fossero o meno le condizioni concrete e specifiche per fruire di entrambi i trattamenti,
in ogni caso sempre entro la cornice dei presupposti oggettivi e soggettivi del
beneficiario. Nel caso di specie dovrà dunque essere accertata la presenza dei suddetti
presupposti, posto che la contribuente esercita l’attività di “fabbricazione di olio di
oliva grezzo”.
In conclusione il motivo di ricorso è fondato.

Considerato che
la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della
Puglia, che dovrà accertare, alla luce del Regolamento n. 1998 del 2006, la esistenza
dei presupposti soggettivi e oggettivi in capo alla contribuente per fruire o meno
anche del beneficio, prima riconosciutole e poi escluso, del credito di imposta previsto
dall’art. 8, I. n. 388 del 2000.

P.Q.M.

RGN 25310/2011
con5jIiere rel. Federici

quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento

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La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale della Puglia che deciderà, in diversa composizione,
anche sulle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il giorno 17 maggio 2018.

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