Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19960 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 23/09/2020), n.19960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21536-2019 proposto da:

D.I., rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA PETRACCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VICENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1619/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.I. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona sez. di Vicenza che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè falsamente accusato di adulterio dalla vedova del fratello, che con tale espediente mirava ad impossessarsi del’eredità, relitta morendo da suo padre.

Il Giudice monocratico ebbe a rigettare il ricorso ed il richiedente asilo propose gravame avanti alla Corte d’Appello di Venezia,che rigettò l’impugnazione, anzitutto, ritenendo non credibile il narrato del richiedente asilo circa le ragioni del suo espatrio e, comunque, non sussistenti in concreto le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione alla domanda di protezione sussidiaria, e non fornito elemento alcuno atto a lumeggiare la concorrenza di condizione di vulnerabilità.

Il richiedente protezione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalle Corte lagunare articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni,ritualmente evocato,è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da D.I. è privo di pregio e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 poichè la Corte veneziana non ebbe a ritenere concorrere l’ipotesi ex lett. b) in forza del suo racconto, erroneamente ritenuto non credibile, stante l’inerzia riguardo ai conflitti familiari afferenti eredità tenuta dall’Autorità statale e la loro gestione rimessa,de facto, al capo villaggio, soggetto che non offriva alcuna garanzia di imparzialità.

La censura svolta dal ricorrente appare svincolata dal complesso della motivazione al riguardo esposta dalla Corte serenissima, posto che non si confronta in modo specifico con la conclusione che il suo racconto, a giustificazione delle ragioni che l’indussero all’espatrio, non risultava credibile stante l’illogicità e contraddittorietà, puntualmente segnalata dal Tribunale e non confutata con specifico argomento critico in sede di gravame.

La Corte territoriale, comunque, procedette ad ulteriore apprezzamento nel merito del racconto, in ispecie della questione afferente l’adulterio, mettendo in rilievo puntualmente le ragioni di non credibilità dello stesso.

La non affidabilità del racconto si riflette anche sulla concorrenza della situazione tutelabile D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) posto che l’argomentazione critica proposta dal ricorrente si basa sulla questione del contenzioso ereditario ed il disinteresse palesato dall’Autorità statale riguardo a dette questioni interpersonali.

Con la seconda doglianza il ricorrente deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) poichè la Corte lagunare ha errato nell’apprezzare la situazione socio-politica della zona del (OMISSIS) dove egli viveva, in quanto effettivamente caratterizzata da violenza diffusa, siccome s’evince dal rapporto del 2018 elaborato da Amnesty International.

La censura mossa appare priva di pregio posto che si compendia nella mera rappresentazione di tesi alternativa rispetto alla valutazione tratta dalla Corte di merito dalle informazioni acquisite da fonti internazionali specificatamente indicate e lumeggianti come non concorra situazione di violenza diffusa o di guerra civile nelle zone meridionali del (OMISSIS) dove risiedeva il ricorrente.

La Corte lagunare ha ben posto in evidenza come episodici atti di violenza, anche grave, tuttavia non consentono di ritenere configurata l’unica situazione rilevante per la norma, dedotta siccome violata,di violenza diffusa con pericolo indiscriminato per i cittadini.

A fronte di detto sforzo argomentativo, il ricorrente si limita a ritrascrivere passi del rapporto Amnesty International per concludere apoditticamente che se corrisponde alla realtà fattuale che la violenza diffusa allignava nelle regioni settentrionali del Paese, comunque la stessa stava espandendosi anche verso le zone meridionali un tempo esenti.

Tuttavia la mera elaborazione di tesi alternativa non configura il dedotto vizio di violazione di legge poichè in effetto sollecita a questa Corte di legittimità una valutazione di merito inammissibile.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il D. rileva violazione della norma ex art. 19 T.U.I. poichè il Collegio veneto, con motivazione inadeguata, ha fondato il diniego della protezione umanitaria sulla non credibilità del suo racconto – elemento non rilevante all’uopo – mentre la valutazione è da correlare alla concorrenza di situazione di vulnerabilità da individuare sulla scorta e della posizione soggettiva del richiedente asilo – anche con riguardo al suo inserimento lavorativo in Italia – e della situazione socio-politica del suo Paese. Anche detta censura, per come svolta, risulta in parte inammissibile ed in parte infondata, posto che il ricorrente opera solo parziale confronto con la motivazione al riguardo esposta dalla Corte distrettuale.

Difatti l’argomento critico si compendia nella mera enunciazione dei principi regolanti la materia, anche mediante ritrascrizione di massime di legittimità, e contestazioni apodittiche delle ragioni fondanti la decisione della Corte d’Appello. Difatti il Collegio marciano richiama, bensì, il racconto ritenuto non credibile del richiedente asilo, ma solo per mettere in evidenza come non siano stati forniti dati fattuali atti a lumeggiare le sue condizioni di vita in Patria e, così, poter procedere a seria comparazione al fine di enucleare situazioni di vulnerabilità. Inoltre la Corte veneta esamina anche i dati fattuali afferenti l’inserimento sociale in Italia del ricorrente ponendo in evidenza l’inadeguatezza degli stessi a consentire l’accoglimento della domanda,stante anche la situazione socio-politica della zona del (OMISSIS), in cui il ricorrente viveva, che non consente di ritenere che in caso di rimpatrio concorra seria lesione dei diritti fondamentali.

A fronte di detta puntuale ed esaustiva motivazione, il D. si limita a denunziare l’irrilevanza della questione della sua credibilità in tema di protezione umanitaria – però ricava sua situazione di vulnerabilità in dipendenza della vicenda da lui narrata – e si limita a contestare l’apprezzamento fatto dalla Corte distrettuale in tema di inserimento sociale in Italia, contrapponendovi sua ricostruzione alternativa.

Al rigetto dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, stante che l’Amministrazione non ha svolto difesa.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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