Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19960 del 22/09/2014


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I

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19960 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 12209-2012 proposto da:
MARTINO MICHELE MRTMHL65P02F616X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO DI CIOLLO, giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 22/09/2014

g.
avverso la sentenza n. 725/39/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 23.6.2011,
depositata il 06/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 12209 sez. MT – ud. 19-06-2014
-2-

i,

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Roma ha accolto l’appello dell’agenzia (appello proposto contro la
sentenza n.249/0512010 della CTP di Latina che aveva accolto il ricorso di Martino
Michele) nel processo di impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF 2004,
avviso adottato con modalità sintetica e sulla premessa della acclarata esistenza di
alcuni indici di capacità contributiva (investimenti mobiliari ed immobiliari nel corso
degli anni 2004-2008).
La predetta CTR —dato atto che le presunzioni relative implicate nella disciplina
dell’art.38 del DPR n.600/1973 determinavo inversione dell’onere di prova a carico
del contribuente- ha motivato la decisione ritenendo che “pur volendo tenere conto
degli aiuti ricevuti dai familiari —come da dichiarazioni dagli stessi rilasciate- in
primo luogo non può non rilevarsi che il fatto che contribuente non abbia dichiarato
nell’anno in esame alcun reddito ….. e nemmeno un reddito minore

, in secondo

luogo che, come evidenziato ancora dall’Ufficio, è quantomeno singolare che i redditi
conseguiti nel periodo 1991-2000 siano stati accumulati e poi tutti impiegati per gli
investimenti immobiliari in questione, della cui disponibilità comunque non è stato
dimostrato il possesso”. La CTR ha evidenziato ancora che il contribuente non aveva
dato alcuna prova concreta dell’asserita infondatezza del reddito accertato, non
avendo neppure dimostrato con idonea documentazione in quale misura abbi
conseguito i redditi degli anni precedenti a quelli oggetto di accertamento.
La parte contribuente ha interposto ricorso sostenuto con due motivi.
L’Agenzia si è difesa con atto finalizzato alla sola partecipazione all’udienza d
discussione.

3

letti gli atti depositati

11 ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con i due motivi di ricorso (entrambi recanti una rubrica assai articolata) parte
ricorrente si duole promiscuamente di differenti tipologie di vizi che sarebbero stati
commessi dal giudice di merito, mescolate in un indistinto argomentare, siccome
derivanti contempo dalla insufficiente ponderazione degli elementi istruttori, dalla

contraddittorietà degli argomenti addotti a giustificazione della decisione e dalla
violazione di legge di una pluralità di norme la cui combinata valorizzazione è
rimasta mera indicazione non supportata da alcuno specifico argomento nonché
dall’avere ricopiato la motivazione di altra decisione relativa a caso analogo, etc..
In tal modo la parte ricorrente propone motivi di impugnazione che sono da ritenersi
inammissibili, non essendo siffatta formulazione del motivo di impugnazione
rispettosa del criterio di specificità-tassatività del ricorso per cassazione, siccome
imprescindibile al fine di consentire la pronta individuazione delle ragioni per le
quali la parte ricorrente si duole dell’esistenza di ben individuate questioni di
illegittimità o lacunosità della sentenza di merito ai fini di ottenerne la cassazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, i cui contenuti non
inducono questa Corte a rimeditare gli argomenti su cui si fonda la proposta di
soluzione del consigliere relatore (anche alla luce del fatto che il prospettato vizio di

1

insufficiente motivazione che —a fatica- potrebbe enuclearsi tra i confusi argomenti

dispiegati con il secondo mezzo- non contiene neppure la chiara identificazione del
fatto, controverso e decisivo, rispetto al quale soltanto potrebbe essere affermata
l’esistenza del menzionato vizio);
4

1/

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, attese le modalità di
costituzione della parte vittoriosa.
P.Q.M.

Così deciso in Roma il 19 giugno 2014
idente

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

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