Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19960 del 10/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3905/2016 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato PAOLA NUNZIATA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO DE DIVITIIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6844/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

P.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto la regolarità della notifica dell’atto propedeutico alla cartella impugnata dal contribuente, considerando comunque sanata l’eventuale nullità della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per effetto della conoscenza effettiva del debito fiscale derivata dall’invito a dedurre comunicato dall’Ufficio al contribuente in epoca precedente all’emissione dell’atto.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e art. 140 c.p.c., è ammissibile in rito – non involgendo alcun accertamento in fatto ma semmai la prospettata violazione di legge attribuita alla sentenza impugnata- e fondato nel merito.

Ed invero, questa Corte (v., ex plurimis, sent. n. 19522/2016, 25079/14, n. 21769/2009) ha già avuto modo di chiarire che in forza del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per quanto non è regolato dal detto articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e, quindi, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l’alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1. Tali disposizioni testè richiamate “richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall’art. 140 c.p.c., l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione”; con la conseguenza che l’omissione anche di uno soltanto degli incombenti richiesti dall’art. 140 c.p.c., applicato alla luce delle citate sentenze C. Cost., determina la nullità della notificazione.

Orbene, duplice è stato l’errore nel quale è incorso il giudice di merito.

Ed invero, occorre evidenziare che la Corte costituzionale, – con sentenza n. 3/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cit., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Ne consegue che per effetto della menzionata sentenza della Corte costituzionale la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione – cfr. Cass. n. 26864/2014; cfr. anche Cass. n. 25079/2014 ove si è affermato che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. e dell’art. 60, comma 1, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

Orbene, ha errato la CTR nell’escludere la rilevanza in parte qua dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3/2010, muovendo dall’implicito presupposto che la stessa era intervenuta in epoca precedente alla notifica dell’atto di accertamento che il contribuente, impugnando la cartella, aveva sostenuto non essergli mai stato notificato.

Ed infatti, la circostanza che il procedimento di notificazione dell’accertamento fosse anteriore alla sentenza della Corte costituzionale non poteva comportare che il rapporto sottostante alla cartella anzidetta potesse ritenersi esaurito e, dunque, insuscettibile di essere disciplinato dagli effetti della citata sentenza n. 3/2010.

E’, infatti, la possibilità stessa, conferita dal diritto positivo e da quello vivente di questa Corte – cfr. Cass. n. 14361/2011 – di impugnare cumulativamente l’atto successivo quello presupposto che si assume mai venuto a conoscenza del contribuente ad escludere in radice che il rapporto debitorio sottostante all’iscrizione ipotecaria notificata al P. potesse ritenersi definitivamente ed irrefutabilmente esaurito – cfr. Cass. 10528/2017 che pure richiama Cass. 17184/03.

Ha dunque errato la CTR non solo nel considerare inapplicabile alla notificazione dell’accertamento presupposto rispetto alla cartella la disciplina dell’art. 140 c.p.c., nella formulazione antecedente alle sentenze n. 3/2010 e 258/2010, ma anche nel ritenere che l’atto di accertamento prodromico alla cartella fosse stato ritualmente notificato e non fosse affetto da invalidità in assenza del deposito di copia dell’atto nella casa comunale e di affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, adempimenti che la stessa CTR ha certificato non essere mai avvenuti nel caso di specie e che non possono essere messi qui in discussione.

Occorre evidenziare che il giudice di merito avrebbe semmai dovuto verificare l’eventuale sanatoria della nullità, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., ove il destinatario avesse comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale – cfr. Cass. n. 11713/2011.

Resta ancora da verificare se tale invalidità della notifica dell’atto prodromico debba qualificarsi come inesistenza o nullità.

A tale quesito va data risposta nel senso di ritenere che il deficit accertato dalla CTR rispetto alla definizione completa del procedimento notificatorio ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non ha inficiato la notifica al punto da renderla inesistente, essendosi comunque compiute delle attività idonee a portare a conoscenza il destinatario dell’atto.

In questo senso rileva quanto di recente ritenuto dalle S.U. civili di questa Corte – sent. n. 14916/2016 – con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, ma con affermazioni di sicura portata generale a proposito della natura eccezionale delle ipotesi di inesistenza delle notificazioni in relazione al fondamentale principio della strumentalità delle forme in ambito processuale penale.

Ne consegue che l’inoltro di raccomandata attestante l’avvenuto deposito dell’atto presso la casa coniugale e l’inserimento in cassetta postale dell’avviso compiuti nel caso di specie dal messo notificatore dell’Agenzia escludevano il carattere inesistente della notifica, comunque entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario sia pur senza il rispetto di tutte le formalità previste dall’art. 140 c.p.c..

La CTR ha peraltro fatto mal governo dei principi in tema di sanatoria della notifica dell’atto di accertamento nulla, valorizzando la conoscenza della pretesa fiscale da parte del contribuente che questi avrebbe avuto per avere ricevuto, in epoca precedente alla notifica dell’accertamento, un invito a dedurre da parte dell’Agenzia al quale era seguito l’invio di documenti.

Ora, non può certo disconoscersi che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto di imposizione fiscale, sicchè la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato – v., ex plurimis, Cass. n. 5057/2015.

Ma non può dubitarsi che il raggiungimento dello scopo della notifica postula un comportamento successivo alla conoscibilità dell’atto da notificare dal quale risulti ineludibilmente che il destinatario avesse avuto conoscenza dell’atto. Se, quindi, questa Corte riconosce all’impugnazione successiva dell’atto nullamente notificato l’idoneità a sanare il vizio della notifica, è evidente che non può riconoscersi alcuna valenza alla condotta del contribuente anteriore all’attività di notificazione dell’atto – e nel caso di specie all’invito a dedurre dell’Ufficio del 28.10.2009-, la stessa non potendo in alcun modo dimostrare la conoscenza di un atto in epoca precedente alla sua notificazione – avvenuta il 14.12.2009 -.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania che dovrà attenersi ai principi sopra esposti, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del Sezione Sesta Civile, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA