Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19960 del 05/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10109/2015 proposto da:

G.P., O.R., D.B.M.C.,

L.S.R., GA.Ir., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO LIZZA, che li

rappresenta e difende per procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– resistente –

avverso il decreto n. 55992/10 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 17/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Presidente Dott. STEFANO PETITTI;

udito l’Avvocato Egidio Lizza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorsi depositati presso la Corte d’appello di Roma il 23 giugno 2010, poi riuniti, G.P., O.R., D.B.M.C., L.S.R., GA.Ir. chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo, iniziato dinnanzi al TAR Campania il 23 giugno 1994, ancora pendente alla data di proposizione della domanda;

che l’adita Corte d’appello accoglieva parzialmente le domande, in quanto, accertata la durata di quindici anni e sei mesi alla data della domanda, il giudizio presupposto aveva avuto una durata irragionevole di dodici anni e sei mesi;

che, quanto alla liquidazione dell’indennizzo, la Corte d’appello riteneva che lo stesso, tenuto conto della modestia della posta in gioco e della inerzia dei ricorrenti, i quali solo nel (OMISSIS) avevano presentato una istanza di sollecito per la definizione di quel giudizio, potesse essere liquidato nella misura di 300,00 Euro per anno di ritardo e quindi, complessivamente, in Euro 3.900,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo;

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2 e dell’art. 6, par. 1 e art. 41 della EDU, dolendosi della esiguità dell’indennizzo riconosciuto, rilevando come in relazione al medesimo giudizio presupposto la medesima Corte d’appello di Roma ha fatto applicazione, in altri giudizi di equa riparazione, del criterio di 750,00 euro per i primi tre anni e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi;

che il motivo è infondato;

che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane, tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 18617 del 2001; Cass. n. 17922 del 2010);

che in una recente pronuncia (Cass. n. 18332 del 2015), questa Corte ha ritenuto che i principi affermati, alla luce anche delle indicazioni provenienti dalla Corte europea, debbano però essere integrati con gli ulteriori approdi della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato, in via generale, che “in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di soglia minima là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l’accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto” (Cass. n. 12937 del 2012);

che questa Corte, inoltre, dopo aver rilevato che, con riguardo alla liquidazione dell’indennizzo da irragionevole durata dei giudizi amministrativi, sulla base dei criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (decisioni Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010), si era ritenuto (Cass., 18 giugno 2010, n. 14753; Cass., 10 febbraio 2011, n. 3271; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), che fosse possibile liquidare un indennizzo pari a 500,00 Euro per anno di ritardo, ha ulteriormente affermato che, per l’indicata tipologia di giudizi, il criterio di 500,00 Euro per anno costituisce l’adeguato indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo e che da esso il giudice del merito possa discostarsi con adeguata motivazione, evidenziando le specificità del caso, con riguardo sia alla natura e alla rilevanza dell’oggetto del giudizio, sia al comportamento processuale delle parti (Cass. n. 20617 del 2014; Cass. n. 20862 del 2014; Cass. n. 5912 del 2015);

che, alla luce di questo approdo, nella citata sentenza questa Corte ha ritenuto che il decreto impugnato si sottraesse alle censure proposte, atteso che, in presenza di sicuri indici di una sostanziale riduzione del paterna d’animo, la Corte d’appello aveva liquidato un indennizzo forfettario ed equitativo, la cui idoneità ad assicurare un ristoro per la irragionevole durata del processo andava valutata con riguardo non ai criteri generali di liquidazione di tale tipo di indennizzo (750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo e 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi), ma all’ordinario criterio di liquidazione dell’indennizzo per la irragionevole durata dei giudizi amministrativi;

che, alla luce di tale principio, dunque, la non contestata esiguità della posta in gioco e la mancata attivazione di strumenti sollecitatori, ben possono costituire indizi di una significativa riduzione del patema d’animo derivante dalla pendenza del giudizio presupposto e quindi ragioni giustificatrici della riduzione degli ordinari criteri di liquidazione dell’indennizzo da irragionevole durata;

che, nella specie, i ricorrenti, da un lato, censurano genericamente il profilo della esiguità della posta in gioco, omettendo di offrire un sia pur minimo riferimento quantitativo (se non il generico riferimento al fatto che il valore della pretesa fosse di alcuni milioni di Lire) alla loro deduzione della rilevanza e importanza della controversia presupposta; dall’altro, si limitano a ricordare la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla rilevanza della istanza di prelievo nel giudizio amministrativo ai fini della domanda di equa riparazione, ma non tengono conto che nella medesima giurisprudenza si è costantemente affermato che la mancata presentazione della istanza di prelievo (nei giudizi di equa riparazione introdotti prima del 16 settembre 2010) se non vale ad escludere il diritto alla equa riparazione per il periodo precedente alla data della domanda e al 25 giugno 1998, incide comunque sulla determinazione del pregiudizio;

che, in conclusione, il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva (al deposito dell’atto di costituzione non ha fatto seguito la partecipazione all’udienza di discussione);

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA