Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1996 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. II, 29/01/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 29/01/2020), n.1996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21754-2015 proposto da:

L.N., rappresentato e difeso dapprima dall’Avvocato MAURO

TRAVERSO ed elettivamente domiciliato a Roma, via Postumia 1, presso

lo studio dell’Avvocato MICHELE MANNA, per procura speciale in calce

al ricorso, e poi dall’Avvocato ANNA CONCOREGGI, presso il cui

studio a Varese, vicolo S. Chiara 3, elettivamente domicilia, per

procura speciale in calce alla comparsa di costituzione del nuovo

difensore;

– ricorrente –

contro

B.G. e LU.RO.HE.DA., rappresentati e difesi

dall’Avvocato ANGELO CONTRINO e dall’Avvocato PATRIZIA PARENTI,

presso il cui studio a Roma, via Federico Cesi 21, elettivamente

domiciliano per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1934/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 5/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

29/10/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica SGROI CARMELO, il quale ha

concluso per il rigetto del ricorso;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato CARLO CARRESE;

sentito, per i controricorrenti, l’Avvocato ANGELO CONTRINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.G. e Lu.Ro.He.Da., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 8/6/2011, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Monza, L.N. chiedendo: – di accertare e dichiarare che il contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato inter partes in data 21/6/2010, era sottoposto a condizione sospensiva; – di accertare e dichiarare che, alla data del 15/1/2011, indicata per la stipula del contratto definitivo, e fino al 21/3/2011, data dell’avvenuta risoluzione del contratto in questione da parte del promittente venditore, la predetta condizione sospensiva non si era avverata; – di accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale da parte del convenuto con particolare riguardo all’obbligo di consegnare ai promissari acquirenti il certificato di abitabilità relativo all’immobile in questione ed agli obblighi di correttezza e buona fede; – di accertare e dichiarare l’illegittimità della risoluzione del contratto preliminare operata dal convenuto con raccomandata del 21/3/2011; – di dichiarare la risoluzione e/o l’inefficacia, per colpa del convenuto, del contratto preliminare de quo e, per l’effetto, condannare il convenuto all’immediato pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 10.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria già versata, oltre accessori, ovvero, in via subordinata, alla restituzione della somma di Euro 5.000,00.

L.N. ha chiesto il rigetto delle domande proposte.

Il tribunale, con ordinanza del 27/12/2011, ha respinto le domande proposte dai ricorrenti, condannandoli al pagamento delle spese di lite.

Il tribunale, in particolare, dopo aver ritenuto che la condizione apposta al contratto fosse una condizione risolutiva (“tale somma – di 5.000 Euro versata alla sottoscrizione del contratto a titolo di caparra confirmatoria – verrà restituita alla parte acquirente solo ed esclusivamente alla negazione del mutuo per l’acquisto del suddetto immobile con presentazione della relativa certificazione bancaria”) e che il termine fissato per l’atto notarile doveva essere qualificato come termine non essenziale, ha escluso qualsiasi inadempimento in capo al promittente venditore per la mancata consegna della certificazione di agibilità dell’immobile ed ha, per contro, ritenuto pretestuosa ed ingiustificata la raccomandata con la quale i promissari acquirenti, in data 14/3/2011, nel richiedere la restituzione della somma di Euro 5.000,00 in ragione della mancata concessione da parte della banca del finanziamento richiesto, avevano lamentato la presenza di gravi vizi nell’immobile.

Il tribunale, in definitiva, esclusa l’esistenza di una condizione sospensiva ed accertata la piena efficacia del preliminare, ha ritenuto che la mancata conclusione del contratto definitivo era da imputare alla condotta inadempiente dei promissari acquirenti, dovuta al fatto di non aver ottenuto il finanziamento nella misura richiesta e trovandosi, così, in difficoltà nel perfezionamento dell’affare.

B.G. e Lu.Ro.He.Da. hanno proposto appello, ribadendo le stesse domande formulate in primo grado.

Il L. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 21/6/2010 ed ha condannato l’appellato alla restituzione, in favore degli appellanti, della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

La corte, in particolare, dopo aver premesso che, nel caso in questione, era necessario valutare, in modo comparativo, la condotta dei contraenti, onde stabilire quale dei due era stato inadempiente ed, eventualmente, in modo grave, ha ritenuto: per un verso, di poter escludere che il L. avesse tenuto un comportamento non improntato a buona fede o non corretto, avendo rilasciato apposita delega per ottenere il certificato di agibilità dell’immobile; – per altro verso, di non poter condividere la valutazione del primo giudice in ordine alla pretestuosità delle lamentele dei promissari acquirenti ed alla sua conseguente determinazione in termini di inadempimento degli stessi per la mancata conclusione del contratto definitivo: i promissari acquirenti, infatti, ha osservato la corte, “hanno sempre agito in modo corretto e conforme a buona fede, sia per quanto riguarda la richiesta e la pratica per ottenere il finanziamento bancario” – il cui ritardo non può essere ad essi addebitato, risultando dimostrato che mancava documentazione di pertinenza del proprietario venditore, come il certificato di agibilità dell’immobile – “sia con riguardo alla mancata stipula del contratto definitivo, evidentemente collegato all’erogazione del mutuo”. Non si giustifica, pertanto, ha aggiunto la corte, la determinazione del promittente venditore di voler risolvere il contratto con la missiva del 21/3/2011, a fronte dell’intervenuta scadenza del termine per la stipula, indicato al 15/1/2011, ma da entrambe le parti considerato non essenziale.

In forza di tali rilievi, la corte ha ritenuto di non poter ravvisare alcun grave inadempimento in capo ad alcuno dei contraenti.

Peraltro, ha proseguito la corte, è certo che “entrambe le parti hanno chiesto la risoluzione del contratto preliminare” per cui si impone, “in assenza di un comportamento gravemente inadempiente ascrivibile ad una delle parti contraenti”, “la declaratoria di risoluzione” dello stesso, con tutti i relativi effetti restitutori e, dunque, con la restituzione, a carico del promittente venditore, della somma di Euro 5.000,00, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi.

La corte, infine, ha ritenuto che, in considerazione dell’esito della controversia, sussistessero le gravi ragioni per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Con ricorso notificato l’8/9/2015, L.N. ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello, dichiaratamente notificata in data 16/6/2015.

Hanno resistito con controricorso notificato in data 15/10/2015 B.G. e Lu.Ro.He.Da. i quali, per un motivo, hanno proposto ricorso incidentale.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di prendere posizione in ordine alla natura e agli effetti della condizione apposta al contratto, e cioè se si tratta di condizione sospensiva e/o risolutiva e, quindi, di valutare le implicazioni derivanti dall’avveramento o meno di tale condizione.

1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte non ha considerato che il mancato avveramento della condizione legittima il convenuto a trattenere quanto versato a titolo di acconto sul prezzo e di caparra confirmatoria. La clausola, infatti, condiziona la restituzione della somma alla negazione del mutuo da parte della banca risultante da idonea certificazione, per cui la mancata verificazione dell’evento avrebbe dovuto indurre la corte d’appello a rigettare la domanda con la quale gli attori avevano chiesto la risoluzione del contratto per causa imputabile al L., confermando la legittimazione dello stesso a trattenere la somma versata, specie dopo che la stessa corte ha confermato che non era ravvisabile in capo al promittente venditore alcun comportamento inadempiente.

2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la ratio sottostante alla decisione assunta con la sentenza impugnata: la quale, invero, lo ha condannato, come promittente venditore, alla restituzione della somma ricevuta al momento della sottoscrizione del contratto quale acconto sul prezzo e caparra confirmatoria, semplicemente perchè ha ritenuto (ai fini in esame non importa se a torto o a ragione) di dover pronunciare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, in tal modo travolgendo anche la clausola ivi apposta, la cui natura (di condizione risolutiva ovvero sospensiva) finisce, pertanto, per essere del tutto priva di rilievo giuridico.

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha pronunciato la risoluzione del preliminare per “mutuo consenso” sul rilievo che lo avevano chiesto entrambe le parti.

3.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che gli attori, tanto in primo grado, quanto in appello, hanno esclusivamente chiesto di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento, mentre il convenuto ha solo chiesto il rigetto di tale domanda.

3.3. La corte, quindi, lì dove ha pronunciato risoluzione del contratto per “mutuo consenso”, ha violato l’art. 112 c.p.c., a norma del quale il giudice non può pronunciare oltre il limite della domanda proposta.

4. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte su determinati inadempimenti dell’altra, il giudice che accerta l’inesistenza dei singoli, specifici addebiti, non potendo pronunziare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta (ex art. 1453 c.c., comma 2) di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all’art. 1458 c.c.. Il giudice, invero, in tale ipotesi deve far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (v. Cass. n. 26907 del 2014; conf., Cass. n. 767 del 2016). In effetti, come da questa Corte precisato (v. le citate Cass. n. 26907 del 2014 e Cass. n. 767 del 2016), pur non potendo propriamente dirsi che nella specie la “scelta” di entrambi i contraenti possa qualificarsi in termini di mutuo consenso o mutuo dissenso, quale atto di risoluzione convenzionale o accordo solutorio costituente espressione dell’autonomia negoziale dei privati, va osservato che, essendo rimasta accertata la volontà di entrambe le parti, attestata dal relativo comportamento (processuale ovvero, come nella specie, anche stragiudiziale) deponente per la contrarietà (ciascuna per i suoi motivi e le sue valutazioni) a mantenere in vita il rapporto contrattuale ed autonomamente manifestate in giudizio dinanzi al giudice, correttamente la corte di merito ha ritenuto essere nella specie venuto meno l’incontro di volontà che sosteneva ed integrava il contratto e ne ha dichiarato la risoluzione. In definitiva, in presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell’altra, il giudice che accerti l’inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità dell’esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453 c.c., comma 2, e pronunciare comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all’art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (Cass. n. 6675 del 2018; conf., Cass. n. 10389 del 2005; Cass. n. 4089 del 2000; Cass. n. 15167 del 2000; Cass. n. 10217 del 1994; Cass. n. 5065 del 1993; Cass. n. 6230 del 1992; Cass. n. 3744 del 1982).

5.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che ricorressero gravi ragioni per compensare tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

5.2. Così facendo, però, hanno osservato i controricorrenti, la corte d’appello non ha considerato che, alla luce dei suoi stessi accertamenti, mentre il comportamento dei promissari acquirenti era stato ineccepibile, il comportamento del promittente venditore, al contrario, era stato ingiustificato ed incomprensibile.

5.3. La corte, quindi, pur avendo condannato il convenuto alla restituzione della somma di Euro 5.000,00, precedentemente incamerata a titolo di caparra confirmatoria, ha deciso di compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendosi, in tal modo, in radicale contrasto con l’art. 92 c.p.c., comma 2, ed il principio di soccombenza. La corte, infatti, ha accolto la domanda dei promissari acquirenti, volta ad ottenere la restituzione della caparra confirmatoria di Euro 5.000,00 a suo tempo corrisposta al promittente venditore.

6. Il motivo è infondato. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 27871 del 2017).

7. Il ricorso principale, al pari di quello incidentale, dev’essere, quindi, rigettato.

8. L’esito del giudizio induce la Corte a compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

9. La corte, infine, dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto del ricorrente principale, quanto dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio; dà atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico tanto del ricorrente principale, quanto dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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