Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1996 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1996 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 12351-2012 proposto da:
PETRINI MAURIZIO (PRTMSM64E25L117M) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato
PERNAZZA FEDERICO, rappresentato e difeso dall’avvocato
PROIETTI MASSIMO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CARPINO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.
AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato MELE
CATERINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GRIGIONI ALBERTO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controrícorrente –

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Data pubblicazione: 29/01/2014

avverso la sentenza n. 617/2011 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 14.7.2011, depositata il 16/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.

PATRONE.

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/

Ric. 2012 n. 12351 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Luigi Carpino - sul presupposto che, in esito ad una denuncia penale, Maurizio Pettini era stato condannato in primo e secondo grado comportamento tenuto in un diverbio stradale (in data 3 aprile 1999), avendolo minacciato con la pistola d'ordinanza, e che la Corte di cassazione (nel 2006) aveva annullato senza rinvio, per vizi di forma, la sentenza di condanna, rimettendo gli atti al P.M., il quale aveva chiesto, ottenendola, l'archiviazione per prescrizione del reato - con domanda del 17 maggio 2007 adì il Tribunale civile per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale, rigettata l'eccezione di prescrizione per aver l'attore proposto domanda civile nel processo penale, accolse la domanda sulla base delle risultanze istruttorie penali acquisite nel processo civile, condarmando Pettini al pagamento di euro 10.000,00, oltre accessori. La Corte di appello di Perugia rigettò l'impugnazione, sia quanto alla prescrizione sia quanto all'erronea ricostruzione dei fatti (sentenza del 16 dicembre 2011). 2. Avverso la suddetta sentenza, Pettini propone ricorso per cassazione con due motivi. Carpino resiste con controricorso. E' applicabile regione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione dell'azione civile, decorrente dal fatto (avvenuto nel 1999), per essere stata la domanda civile proposta nel 2007 senza che fossero intervenuti <>, è infondato.
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per il delitto di violenza privata nei suoi confronti posta in essere con un

Il ricorrente prescinde del tutto dalla circostanza che il danneggiato si è
costituito parte civile nel processo penale conclusosi, poi, con
l’archiviazione per prescrizione del reato. Circostanza data per pacifica
dalla sentenza di primo e secondo grado.
In tal caso, secondo quanto già ritenuto dalla Corte di legittimità,
<> (Cass. 17 gennaio 2008, n. 872).
Nella specie, è evidente che nel maggio 2007, data della domanda in sede
civile, non poteva essersi compiuta la prescrizione, atteso che l’evento
interruttivo si era protratto sino alla dichiarazione di estinzione del reato
per prescrizione (non identificata esattamente negli atti processuali),
intervenuta dopo il 2006 (data della trasmissione degli atti alla Procura
con la sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza di
condanna).
2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce insufficiente e
contraddittoria motivazione sugli elementi probatori emersi in corso di
causa, è inammissibile.
Mentre la Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado,
ha fondato la decisione: sulla circostanza che due testi avevano visto il
Petrini puntare la pistola contro Carpino; sulla posizione della macchina
del Pettini, quale riferita da un agente della Polizia di Stato, intervenuto
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illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se

nell’immediatezza; sul certificato del pronto soccorso attestante lo stress
subito. Il ricorrente si limita a prospettare una diversa valutazione dei
fatti, mettendo in risalto dettagli delle querele, delle sommarie
informazioni e delle testimonianze in dibattimento, chiedendo alla Corte
un’inammissibile rivalutazione del merito della causa.
3. Pertanto, il ricorso va rigettato.>>;

costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi, avendo depositato memoria solo il
controricorrente;
che le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del
controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che
liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese
generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 4 dicembre 2013.

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti

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