Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1996 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 24/01/2017, dep.25/01/2017),  n. 1996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29143/2015 proposto da:

e-distribuzione spa, già Enel Distribuzione spa, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 305, presso lo studio degli Avv.ti

Marco Yeuillaz e Benilde Balzi, che la rappresentano e difendono

unitamente all’Avv.to Carmina Toscano, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Rapallo, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Arno 88, presso lo studio dell’Avv.to

Camillo Ungari Trasatti, che lo rappresenta e difende, unitamente e

disgiuntamente all’Avv.to Paolo Mellina Bares, in forza di procura

speciale in calce alla memoria di costituzione;

– resistente –

e contro

ICA – Imposte Comunali Affini srl, in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, L.re Arnaldo

da Brescia 9, presso lo studio dell’Avv.to Alessio Foligno, che la

rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla

memoria di costituzione;

– resistente –

avverso la ordinanza del Tribunale civile di Roma Sez. 2, Giudice

Dott. F., depositata il 4/11/2015, resa nel giudizio R.G. n.

34168/2015.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Enel Distribuzione spa (oggi e.distribuzione spa) propone ricorso per regolamento di competenza, affidato a due motivi, nei confronti della ICA – Imposte Comunali Affini srl, in qualità di Concessionaria del Servizio di riscossione dei crediti del Comune di Rapallo, e del Comune di Rapallo (che resistono con controricorsi), avverso l’ordinanza del Tribunale civile di Roma Sez. 2, Giudice Dott. F., depositata il 4/11/2015, resa nel giudizio R.G. n. 34168/2015, con la quale – in controversia concernente opposizione, R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3, avverso ingiunzione di pagamento, notificata il 16/4/2015, di somma a titolo di canone patrimoniale concessorio non ricognitorio di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 27, comma 7, dovuto al Comune di Rapallo, in applicazione di Regolamento Comunale, quale corrispettivo per lè concessioni rilasciate per l’attraversamento od uso della sede stradale e delle relative pertinenze, – è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ma dichiarata, in accoglimento di eccezione sollevata dalla resistente ICA, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito in favore del Tribunale di La Spezia, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, art. 3, avendo sia “l’ICA, che ha emesso l’ingiunzione”, che “l’Ente creditore, il Comune di Rapallo,” “entrambi sede a Rapallo, che si trova all’interno del circondario del Tribunale di La Spezia”.

2. Preliminarmente, in sede di memorie depositate prima dell’adunanza camerale del 24/01/2017, la ricorrente ed il resistente Comune di Rapallo hanno evidenziato la pendenza dinanzi a questa Corte di Cassazione di altro procedimento per regolamento di competenza (n. 12147/2016 R.G.) promosso, sempre da Enel, nei confronti del Comune di Rapallo e di ICA, su identica questione, avverso altra ordinanza resa dal Tribunale ordinario di Roma (di declinatoria della competenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Genova), in altro giudizio di opposizione ad ingiunzione emessa, nell’anno 2014, da ICA sempre in danno di Enel.

3. Ricorre pertanto l’opportunità di trattazione congiunta dei distinti regolamenti di competenza, tra le stesse parti ed involgenti identiche questioni.

PQM

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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