Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19959 del 30/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19959 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 24599-2007 proposto da:
TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato
MENICACCI STEFANO, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
995

RAS S.P.A.;
– intimato –

sul ricorso 28119-2007 proposto da:
(gia’ RAS S.P.A.),

ALLIANZ S.P.A. 05032630963

1

in

Data pubblicazione: 30/08/2013

persona dei legali rappresentanti Dott.ssa RITA
MILLEA e Dott.ssa MIRELLA RESTELLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso
lo studio dell’avvocato VIZZONE DOMENICO,
rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

TROPIANO

– ricorrenti nonchè contro

TRALICCI GINA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 41571/2006 del GIUDICE DI PACE
di ROMA, depositata il 03/10/2006 R.G.N. 104503/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

07/05/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato NICOLA STANISCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale,
inammissibilita’ del ricorso incidentale.

2

FABRIZIO MARIA giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.-

Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 3 ottobre

2006, il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato improcedibile il
giudizio di rinvio sull’opposizione all’esecuzione proposta da
SPA RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà nei confronti di Gina

Con una prima sentenza del Giudice di Pace di Roma, avente il n.
13740/00, era stata accolta l’opposizione proposta dalla
predetta società assicuratrice avverso l’atto di precetto
notificatole ad istanza dell’avv. Gina Tralicci, in qualità di
procuratore antistatario, per il pagamento delle spese
processuali liquidate con sentenza del Giudice di Pace di Roma
del 20 maggio 1999 nell’importo di lire 870.000.
Con altra sentenza del Giudice di Pace di Roma, avente il n.
20833/01, era stata accolta altra opposizione proposta dalla
stessa società assicuratrice avverso l’esecuzione avviata sulla
base del precetto di cui sopra.
14.- Le sentenze venivano impugnate con distinti ricorsi per
cassazione.
Con una prima sentenza, avente il n. 16825/02, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso proposto
avverso la sentenza n. 13740/00, dichiarava la giurisdizione
delle Commissioni Tributarie sulla questione, controversa tra le
parti, dell’applicabilità della ritenuta d’acconto e rimetteva
le parti dinanzi alla sezione terza.

3

Tralicci.

La terza sezione della Cassazione, con sentenza n. 13348/04,
riuniva tale ultimo ricorso ed il ricorso proposto avverso la
sentenza n. 20833/01 e, in parziale accoglimento dei motivi
proposti dall’avv. Tralicci, cassava entrambe le sentenze,
rinviando le due cause riunite al Giudice di Pace di Roma.

notificato in data 17 novembre 2004, l’avv. Gina Tralicci
conveniva dinanzi al giudice del rinvio la R.A.S. S.p.a.,
chiedendo che fossero rigettate entrambe le opposizioni proposte
da quest’ultima e che la stessa fosse condannata alle spese di
lite.
La R.A.S. S.p.a. si costituiva in giudizio e, contestando la
domanda di controparte, chiedeva che fosse dichiarata
l’illegittimità dell’azione esecutiva, per l’intervenuto esatto
pagamento del debito, con condanna dell’avv. Tralicci al
pagamento delle spese ed al risarcimento del danno ai sensi
dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.
Il Giudice di Pace ha, come detto, dichiarato improcedibile il
giudizio, ritenendo di non poter procedere all’esame del merito
in mancanza di una pronuncia della Commissione Tributaria,
secondo la giurisdizione dichiarata dalla Corte Suprema; ha
compensato interamente tra le parti le spese di lite.
2.

Avverso la sentenza l’avv. Gina Tralicci propone ricorso

affidato ad un unico articolato motivo.

4

1.2.- Con atto di citazione ex art. 392 cod. proc. civ.,

La Allianz S.p.a., succeduta alla Riunione Adriatica di Sicurtà
S.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale
basato su un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.

I ricorsi, principale (n. 24599/07) ed incidentale (n.

Entrambi sono soggetti, quanto alla formulazione dei motivi, al
regime dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (inserito dall’art. 6
del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ed abrogato
dall’art. 47, comma 1, lett. d, della legge 18 giugno 2009 n.
69), applicabile in considerazione della data di pubblicazione
della sentenza impugnata (3 ottobre 2006).
Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia
«violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art.
384 cpc – omessa osservanza del principio di diritto – error in
procedendo».
Esso si conclude col seguente quesito di diritto:
<< - dica la Suprema Corte se sia consentito al Giudice del rinvio disattendere il principio di diritto fissato nella sentenza della Cassazione>>.
Il quesito di diritto è formulato in modo tale da non precisare
la questione di diritto sottoposta all’esame della Corte, poiché
espresso in termini assolutamente generici e senza alcun
concreto riferimento alla vicenda processuale ed a quanto
affermato nella sentenza impugnata; comportando una risposta
evidentemente negativa al quesito stesso -atteso il disposto

5

28119/07), vanno riuniti.

dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ.- esso non consente
a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto che la
ricorrente intende denunciare con riferimento alla fattispecie
concreta né l’enunciazione di una

regula iuris

distinta da

quella, inequivoca, che consegue alla norma di legge ed

decidere con la presente sentenza (cfr., per la funzione
riservata ai quesiti di diritto, tra le altre Cass. S.U. n.
26020/08 e n. 28536/08).
Il ricorso principale va perciò dichiarato inammissibile per
violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ.

2.

Parimenti inammissibile è il ricorso incidentale per il

mancato rispetto di tale ultima disposizione.
Il motivo del ricorso incidentale è così intitolato: << Violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 384 c.p.c.>>.
Dopo aver illustrato il motivo, richiamando la giurisprudenza di
questa Corte in tema di omessa pronuncia (pag. 12) ed il
. contenuto sia della sentenza a Sezioni Unite n. 16825/02 (pag.
12-13), che ha deciso la questione di giurisdizione, sia della
sentenza della terza sezione n. 13348/04, che ha cassato con
rinvio (pag. 13-15), la ricorrente incidentale rileva che l’avv.
Gina Tralicci non si è rivolta alla Commissione Tributaria per
ottenere una decisione sulla ritenuta d’imposta ex art. 25 del
D.P.R. n. 600 del 1973, come avrebbe dovuto fare in conseguenza

6

applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da

dei

dicta

della Corte Suprema di cui alle sentenze citate.

Formula quindi il seguente quesito di diritto:
«dica la Suprema Corte se la parte che contesti innanzi alla
giurisdizione ordinaria la ritenuta d’imposta in favore del
sostituito,(ma) non abbia fatto ricorso alle competenti

ripetizione delle tasse erroneamente o indebitamente versate,
possa continuare a sostenere la illegittimità e l’entità della
operata ritenuta d’acconto>>
2.1.-

(pag. 16).

Il quesito di diritto è totalmente inconferente sia

rispetto al vizio della sentenza del Giudice di Pace che la
ricorrente incidentale ha denunciato, onde ottenerne la
cassazione, sia rispetto al contenuto della sentenza medesima.
La questione oggetto del quesito evidentemente attiene al merito
dell’opposizione all’esecuzione (inerendo, in particolare,
all’esattezza dell’adempimento da parte della compagnia
assicuratrice, contestata dalla creditrice avv. Tralicci, per
l’asserita illegittimità della ritenuta d’imposta operata dalla
R.A.S.).
Ebbene, il Giudice di Pace non si è occupato affatto della
questione, perché ha reputato improcedibile il giudizio
sull’opposizione all’esecuzione

«in assenza di pronuncia della

Commissione Tributaria sulla questione indicata dalla Corte di
Cassazione e come dalla stessa disposto>>,

secondo quanto si

legge nella motivazione della sentenza impugnata.

7

Commissioni Tributarie nel termine triennale di decadenza per la

La ricorrente, nell’incentrare il quesito sulla statuizione di
merito sulla quale il Giudice di Pace ha ritenuto di non potersi
pronunciare, ha finito per omettere la formulazione di un
quesito di diritto avente ad oggetto la dichiarazione di
improcedibilità, contro la quale ha rivolto la propria

Il quesito di diritto è, infatti, incompatibile anche col vizio
che viene denunciato col motivo, dato che questo, come sopra
riportato, si fonda sulla norma dell’art. 384 cod. proc. civ.,
in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. ed ha ad oggetto
un

error in procedendo.

procedendo

Di tale preteso e dedotto

error in

si sarebbe dovuto occupare il quesito, mediante la

giustapposizione tra quanto ritenuto da giudice

a quo in merito

alla sussistenza di una causa di «improcedibilità» e quanto
sostenuto, in senso contrario, dalla ricorrente incidentale.
Invece, quest’ultima, trascurando completamente tale essenziale
profilo, ha inteso formulare un quesito di diritto inerente,
come detto, la questione di merito da decidersi una volta
.

rimossa la statuizione di improcedibilità, e non la questione
processuale, volta a sostenere tale rimozione.
In conclusione, anche il ricorso incidentale è inammissibile.
3.- Le ragioni di soccombenza reciproca sono tali da indurre a

compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di
cassazione.
Per questi motivi

8

impugnazione incidentale.

La Corte, riuniti i ricorsi, principale ed incidentale, li
dichiara inammissibili; compensa le spese del giudizio di
cassazione.

Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2013.

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