Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19959 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19959 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 19615-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ARCA SGR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO
2018
1715

VITTORIO

EMANUELE

dell’avvocato

II

MASSIMO

284,
VITTORIO

presso
GRECO,

lo

studio
che

lo

rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2010 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 03/06/2010;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2018 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO FEDERICI.

Considerato che
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 84/05/10,
depositata il 3.06.2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il
contenzioso traeva origine dalla cartella di pagamento emessa a seguito di controllo
automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, notificata alla Arca SGR, con
la quale le erano addebitati omessi versamenti di € 45.938,00 per errato
accreditamento e di € 39.283,00 per indebita esposizione dell’imposta sostitutiva sui

La società, che pretendeva l’annullamento della cartella, aveva adito la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che con sentenza del 10.06.2008
accoglieva il ricorso. Il giudice d’appello, adito dalla Amministrazione, con la sentenza
ora impugnata confermava la statuizione di primo grado.
L’Agenzia censura con tre motivi la sentenza:
con il primo per falsa applicazione dell’art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 124 del 1993,
violazione dell’art. 2697 c.é. e 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art.
360, co. 1, n. 3 c.p.c. per aver erroneamente applicato il citato art. 14, disciplinante
una fattispecie del tutto diversa, alla contestazione relativa all’omesso versamento di
C 45.938,00;
con il secondo per violazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 1,
co. 2, del d.lgs. n. 546 del 1993 (sic), in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per
mancata pronuncia sull’omesso versamento per indebita esposizione di crediti per C
39.283,00;
con il terzo per omessa motivazione ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., relativamente
alla medesima voce.
ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.
Si è costituita la società, che ha eccepito l’inammissibilità dei motivi e comunque
la loro infondatezza, chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuto che
Il primo motivo è infondato. Con esso l’Amministrazione lamenta che il giudice
regionale abbia erroneamente applicato una norma, l’art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 124
del 1993, ratione temporis vigente, che non era invece contestata, riguardando altra
ipotesi; in particolare non era in discussione il <

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