Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19959 del 13/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 13/07/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 13/07/2021), n.19959
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17170-2020 proposto da:
O.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’avvocato DONATELLA LAURETI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 837/2020 del TRIBUNALE di
L’AQUILA, depositato il 31/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI
FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
O.G., nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto col quale il tribunale de L’Aquila gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
in unico contesto il ricorrente censura la decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, e del t.u. imm., art. 32, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria;
il motivo è inammissibile per genericità, avendo il tribunale incentrato la decisione sulla constatata esistenza di un’unica motivazione alla base dell’espatrio del ricorrente, costituita, in base alla stessa sua allegazione, da ragioni di ordine puramente economico; ha aggiunto che era mancata qualunque allegazione dalla quale inferire l’integrazione sociale del ricorrente in Italia;
tale affermazione non è idoneamente censurata, poiché, in prospettiva di autosufficienza, niente emerge dal ricorso onde potersi ritenere che, invece, una forma di integrazione sociale effettiva fosse stata allegata, prima ancora che provata in giudizio;
giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U n. 29459-19);
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021