Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19959 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 13/07/2021), n.19959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17170-2020 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DONATELLA LAURETI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 837/2020 del TRIBUNALE di

L’AQUILA, depositato il 31/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.G., nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto col quale il tribunale de L’Aquila gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in unico contesto il ricorrente censura la decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, e del t.u. imm., art. 32, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria;

il motivo è inammissibile per genericità, avendo il tribunale incentrato la decisione sulla constatata esistenza di un’unica motivazione alla base dell’espatrio del ricorrente, costituita, in base alla stessa sua allegazione, da ragioni di ordine puramente economico; ha aggiunto che era mancata qualunque allegazione dalla quale inferire l’integrazione sociale del ricorrente in Italia;

tale affermazione non è idoneamente censurata, poiché, in prospettiva di autosufficienza, niente emerge dal ricorso onde potersi ritenere che, invece, una forma di integrazione sociale effettiva fosse stata allegata, prima ancora che provata in giudizio;

giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U n. 29459-19);

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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