Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19959 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19959

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18766/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CINETECH ITALIANA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3468/37/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARI

REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Cinetech Italiana sri (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3468/37/2016, depositata in data 16/06/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento, emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per sanzioni ed interessi dovuti a seguito di ritardato pagamento dell’IVA, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente. In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, notificato con atto spedito, a mezzo del servizio postale, il 24/10/2016 (in relazione ad una sentenza di primo grado depositata il 29/08/2013), ritenendo applicabile il termine, lungo, semestrale di impugnazione, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, trattandosi di giudizio instaurato dopo il 4/07/2009, dovendo aversi riguardo alla data di notifica del ricorso introduttivo (“spedito a mezzo posta con RR il 18/06/2009”), a fini della litispendenza del giudizio.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, a violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 327 c.p.c., L. n. 69 del 2009, art. 58 e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51, avendo erroneamente la C.T.R. ritenuto applicabile la Novella di cui alla L. n. 69 del 2009, pur essendo stato instaurato il giudizio introduttivo, con ricorso spedito il 18/06/2009 e ricevuto dall’Agenzia delle Entrate il “23/06/2009”, con conseguente operatività del termine lungo di un anno.

2. La censura è fondata.

Invero, il presente giudizio è iniziato anteriormente al 4/07/2009, dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui a notifica del ricorso introduttivo del giudizio si è perfezionata nella specie il “23/06/2009” quale data di ricezione da parte del destinatario Ufficio, come risulta dalla data del protocollo, presente nella copia del ricorso introduttivo ritrascritta nel presente ricorso per cassazione -, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all’ufficiale giudiziario o il plico è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla L. n. 53 del 1994 (Cass. S.U. 3774/2014). Doveva dunque applicarsi il termine lungo di un anno, oltre a 46 gg. per la sospensione feriale, che scadeva il 31/10/2014, con conseguente tempestività dell’appello dell’Agenzia delle Entrate.

La C.T.R., in una prima parte della motivazione, afferma in astratto il giusto principio (“dalla notifica” del ricorso introduttivo), facendone comunque erronea applicazione (dando, evidentemente, rilievo alla data di spedizione dell’atto introduttivo, anzichè a quella di ricezione dello stesso).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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