Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19959 del 05/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8299/2015 proposto da:

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 2, presso lo studio dell’Avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che lo

rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– resistente –

avverso il decreto n. 38/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Presidente Dott. STEFANO PETITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia, F.V. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio civile, iniziato dinnanzi al Tribunale di Roma nel (OMISSIS) e definito, a seguito di rinvio, nel (OMISSIS);

che il consigliere designato dichiarava inammissibile il ricorso, poichè la domanda di indennizzo era stata limitata all’accertamento del superamento della ragionevole durata del giudizio svoltosi dinnanzi alla Corte di cassazione e al giudice di rinvio;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, ritenendo che la formulazione della domanda limitatamente ad alcune fasi del giudizio presupposto comportasse violazione del principio della unitarietà di tale giudizio;

che per la cassazione di questo decreto il F. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo;

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dolendosi che la Corte d’appello non abbia considerato che la domanda si riferiva all’intero giudizio presupposto, unitariamente considerato, e che la sola richiesta di condanna era limitata alle due fasi nelle quali si era verificata la violazione del termine di ragionevole durata del processo;

che il ricorso è fondato alla luce del principio per cui “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 – nel testo anteriore al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 – la parte può frazionare la pretesa indennitaria proponendo separate domande giudiziali purchè indichi ed illustri la durata dei segmenti processuali per i quali non avanza istanza. In tal caso, il giudice, valutato globalmente il giudizio e stimata la durata ragionevole di ciascun grado, deve liquidare esclusivamente l’indennizzo spettante in relazione al grado per cui la domanda è stata avanzata” (Cass. n. 4887 del 2015);

che, invero, con la affermazione del divieto di selezionare le fasi del giudizio presupposto ai fini della domanda di equa riparazione ciò che si intende raggiungere è l’obiettivo di non consentire che non si tenga conto di fasi pregresse del medesimo giudizio svoltesi in un tempo inferiore a quello ritenuto ragionevole, sicchè il detto principio deve essere inteso nel senso che il ricorrente, una volta assolto l’onere di allegazione attraverso la chiara e completa illustrazione delle vicende del giudizio presupposto, ben può limitare la propria pretesa ad alcune fasi soltanto di quel giudizio;

che la Corte d’appello si è discostata da tale principio, sicchè il ricorso va accolto, con cassazione del decreto impugnato e con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione; che al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA