Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19958 del 29/09/2011
Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19958
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CASTEL VOLTURNO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso il
dott. GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVIA
ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.M.R.;
– intimato –
sul ricorso 1746-2006 proposto da:
F.M.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, CLIVO DI CINNA 196, presso l’avvocato SALEMME
LILIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEL POZZO MARIO, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso incidentale
condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
COMUNE DI CASTELVOLTURNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1433/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 11/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato
LILIANA SALEMME, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale; accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbimento dell’incidentale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato in fatto:
che il Comune di Castelvolturno ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli dell’11.5.05, che lo ha condannato a pagare a F.M.R. la somma di Euro 110.291,95, già rivalutata alla data della decisione, oltre agli interessi legali sull’importo capitale di Euro 77.512,10 dal 29.5.92 al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da questi subito per la perdita di terreni di sua proprietà occupati ed irreversibilmente trasformati dall’ente territoriale in assenza di emissione del decreto di esproprio, nonchè la somma di Euro 4.741,70, oltre agli interessi legali con la medesima decorrenza, a titolo di indennità di occupazione;
che la Corte territoriale ha affermato che i terreni, privi di specifica destinazione a causa della mancata adozione da parte del Comune di uno strumento urbanistico classificatorio, devono ritenersi di fatto edificabili ed ha pertanto proceduto alla liquidazione del danno sulla base del loro valore di mercato, secondo il criterio dettato dall’allora vigente L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis;
che, con entrambi i motivi di ricorso, il Comune si duole di tale statuizione ed assume che, in mancanza di strumento urbanistico, i suoli devono essere considerati agricoli, non esistendo un tertium genus fra aree edificabili e non edificabili;
che F.M.R. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando l’inadeguatezza della somma riconosciutagli a titolo risarcitorio;
che i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;
OSSERVA IN DIRITTO:
che, con la sentenza n. 181 del 10.6.2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 4 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 359 del 1992, in combinato disposto con la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 15, comma 1, secondo periodo e art. 16, commi 5 e 6, come sostituiti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14 in quanto contemplanti un criterio di calcolo dell’indennità di espropriazione dei suoli agricoli e di quelli non edificabili che prescinde dal loro valore di mercato;
che il ricorrente principale non contesta che il valore di mercato dei terreni di cui si controverte in giudizio sia quello stabilito dalla Corte di merito; che pertanto, risultando ormai espunte dall’ordinamento le norme dichiarate incostituzionali e dovendosi determinare sulla scorta dell’effettivo valore di mercato del terreno anche l’indennità dovuta per l’esproprio di suoli agricoli o non edificabili (ed, a maggior ragione, la somma che spetta al proprietario a titolo risarcitorio per la perdita del bene conseguente ad occupazione acquisitiva o usurpativa), va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione;
che resta in conseguenza assorbito il ricorso condizionato dell’impugnante incidentale;
che tuttavia, quanto alla regolamentazione delle spese, deve tenersi conto della manifesta infondatezza dei due motivi del ricorso principale, avendo il giudice dell’appello fatto corretta applicazione del principio enunciato da questa Corte secondo cui, agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell’area espropriata, può farsi ricorso al criterio dell’edificabilità di fatto proprio allorchè difetti una classificazione del suolo da parte delle pianificazione urbanistica (Cass. n. 4513/2004);
che pertanto le spese processuali vanno poste a carico del Comune di Castelvolturno e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale; condanna il Comune di Castelvolturno a pagare a F.M.R. le spese processuali, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011