Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19958 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19958 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25810/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –

contro
Paola Ester Cancian, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Coglitore e
Luigi Manzi, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma alla via
Confalonieri n.5;
-controricorrente-

avverso la sentenza n.76/36/10 della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, sezione 36, del 10/5/2010, depositata il 23/7/2010 e non
notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2018 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;

1

Data pubblicazione: 27/07/2018

RILEVATO CHE:
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro Paola Ester
Cancian per la cassazione della sentenza n.76/36/10 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia,

sezione 36, del 10/5/2010,

depositata il 23/7/2010 e non notificata, che ha rigettato l’appello
dell’Ufficio, in controversia concernente l’impugnativa della cartella di

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Lombardia confermava la
sentenza di primo grado, ritenendo che la cartella di pagamento fosse nulla,
perché emessa a seguito di avviso di accertamento che non risultava
ritualmente notificato;
in ordine alla notifica dell’avviso di accertamento, quale atto prodromico
rispetto alla cartella di pagamento, riteneva la C.T.R. che l’Ufficio avesse
depositato “un atto recante una incompleta relata di notifica, dalla quale
non risultano in alcun modo compiute le formalità imposte dalla legge
processuale nel caso di notifica ex art.140 c.p.c.”;
3. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la contribuente si
costituisce, resistendo con controricorso;
4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 maggio
2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il
primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168,
conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE:
1.1. preliminarmente va affrontata la questione relativa alla nullità
dell’intero giudizio per la violazione del litisconsorzio necessario nei
confronti del coniuge (non evocato in giudizio), eccepita dalla
controricorrente per la prima volta in questa sede, ma rilevabile anche
d’ufficio, ove sussistente;
in caso di dichiarazione congiunta dei coniugi si è detto che la “moglie
codichiarante è legittimata ad impugnare autonomamente l’avviso di
accertamento notificato al marito, ancorché divenuto definitivo nei confronti
di quest’ultimo (anche per intervenuto giudicato), proponendo ricorso

u;\
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pagamento per IRPEF ed ILOR dell’anno 1995, oltre interessi e sanzioni;

avverso la cartella di pagamento, atteso che, pur non essendo necessario,
affinché ne insorga la responsabilità, che le sia notificato l’avviso di
accertamento, il suo diritto di difesa non può essere pregiudicato ed, in virtù
della regola generale di cui all’art. 1306 c.c., il giudicato intervenuto tra
l’Amministrazione finanziaria ed uno dei debitori solidali non ha effetto
contro l’altro debitore solidale” (Cass. ord. n. 462/18; cfr. anche Sez. 5,

non vi è, quindi, ab origine una situazione di litisconsorzio necessario
tra i coniugi, che, in quanto coobbligati solidali nei confronti del fisco, hanno
singolarmente la legittimazione ad agire per la contestazione della pretesa
tributaria;
inoltre, si è anche chiarito che il giudizio “si riferisce a soggetti diversi
ed a rapporti tributari che, seppur distinti, e pertanto concettualmente non
indissolubili, sono coinvolti in un titolo impositivo unico… Ne discende che,
tra le cause concernenti i diversi contribuenti va riscontrato quel vincolo di
collegamento determinato dalla dipendenza di comune fattore, che, in
ì’

presenza di

“simultaneus processus” nel pregresso grado del giudizio,

comporta, in applicazione della previsione dell’art. 331 cod. proc. civ.,
l’obbligo dell’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione”
(Cass. sent. n. 1225/07);
dai principi sopra richiamati, si evince che, nel caso di dichiarazione
congiunta, si determina tra i coniugi una situazione di litisconsorzio
processuale necessario nei giudizi di impugnazione, solo nel caso in cui
l’atto impositivo sia stato impugnato congiuntamente da entrambi;
nel caso di specie, in cui la sig. Cancian ha proposto un’autonoma
impugnativa avverso gli atti di accertamento tributario, non si ravvisa
neanche una violazione del litisconsorzio processuale;
1.2. passando all’esame del primo motivo, l’Agenzia ricorrente
denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.60 lett. e) D.P.R.
n.600/73 e dell’art.140 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.,
in ordine all’individuazione dei presupposti per il ricorso all’una o all’altra
modalità di notifica;
secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere

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l

Sentenza n. 23553 del 18/11/2015, Rv. 637429 – 01);

necessario il ricorso alla notifica nelle modalità di cui all’art.140 c.p.c.,
previste in caso di temporanea assenza del destinatario, in quanto la
notifica dell’atto impositivo era stata correttamente eseguita ai sensi
dell’art. 60 lett. e) D.P.R. n.600/73;
con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., su

non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per le quali non ha tenuto
conto degli accertamenti effettuati dal messo notificatore, come risultanti
dalle attestazioni apposte sull’avviso di accertamento;
1.3. i motivi sono connessi e vanno esaminati congiuntamente, sono
fondati e vanno accolti;
ed invero, “in tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari
impositivi, prevista dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, la notificazione
deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ.
solo quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma
non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile
consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere
effettuata applicando la disciplina di cui all’art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del
1973 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle
notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.
Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento
delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività
devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni
verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di
tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state
effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica
in esame” (Cass. sent n. 20425/07);
secondo la Corte, quindi, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari
impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la
residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità,
non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va
effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il

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di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, perché il giudice di appello

notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo
sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella
relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di
indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (cfr. Cass. n.
6788/2017);

delle attività stabilite dall’art.140 c.p.c., occorrendo, oltre al deposito di
copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi ed
all’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o
azienda del destinatario, anche la comunicazione con raccomandata A.R.
dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto e il ricevimento della
raccomandata informativa, ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla
spedizione della detta raccomandata;
per converso, alle ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta, relative al
trasferimento del contribuente in comune diverso da quello in cui il
contribuente aveva il domicilio fiscale, la medesima disposizione sopra
ricordata richiede, accanto al deposito dell’atto nella casa comunale,
l’affissione dell’avviso nell’albo e il decorso del termine di otto giorni dalla
data di affissione;
questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo
notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale
il meccanismo notificatorio di cui alla lett.e) dell’art.60 c.1 dpr n.600/73 in
caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di
procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del
contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per
operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento
notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario
dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta
in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha
più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi,
oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto (Cass. n. 6911/2017,
Cass. n. 4502/201);

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5

la questione assume part colare rilievo in relazione alla circostanza che,
NN\
per le ipotesi di c.d. irreperibilità, la notifica si perfeziona con il compimento

con riferimento alla previa acquisizione di notizie, e/o al previo
espletamento delle ricerche, va evidenziato che “nessuna norma prescrive
quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute, né con quali
espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso
il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono
state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla

a tali principi non si è conformato il giudice di appello, che non ha
adeguatamente spiegato le ragioni per le quali non ha tenuto conto degli
accertamenti effettuati dal messo notificatore (le informazioni raccolte dal
custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente
circa il trasferimento di quest’ultimo in una località non nota e le indagini
anagrafiche, dalle quali non risultava il trasferimento in altro indirizzo del
comune), al fine di verificare la correttezza del ricorso alla notifica di cui alla
lett.e) dell’art.60 dPR n.600/73;
in particolare, le attestazioni del pubblico ufficiale apposte sull’avviso di
accertamento, costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt.2699 e ss. c.c.
e fanno piena prova (fino a querela di falso) della ricezione delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
essere avvenuti in sua presenza;
tale prova non è inficiata dai certificati anagrafici che, attestando
formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica,
palesano solo la divergenza tra i formali dati anagrafici e quanto constato in
loco ed in punto di fatto dal pubblico ufficiale;
1.4.

sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza

impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa
composizione, per l’esame delle ulteriori questioni di merito oggetto
dell’impugnativa della contribuente ed anche per la liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

6

notifica in esame (cfr. Cass. sent n. 20425/07 citata);

Così deciso in Roma il 17/5/2018

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