Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19958 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18187/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI, 44,

presso lo studio dell’avvocato DANTE SANTILLI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/37/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di C.P. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 170/37/2016, depositata in data 18/01/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della posizione fiscale del contribuente per il periodo d’imposta 2009 e contenente un recupero a tassazione, a fini IRPEF e IRAP, di costi indeducibili, in quanto non inerenti e non regolarmente documentati, – è stata confermata in toto a sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente ed annullato l’atto impositivo dell’Ufficio.

In particolare, i giudici della C.T.R., nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno ritenuto infondato il primo motivo di appello, con cui l’Ufficio eccepiva la tardività del ricorso introduttivo.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il controricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1992, art. 8, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, dal momento che la C.T.R., nel rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, avrebbe travisato la portata normativa delle predette disposizioni, nonchè la presunzione legale di conoscenza degli atti ivi contenuta. Il convincimento dei giudici del gravarne, in particolare, sarebbe errato, avuto riguardo al fatto che l’istanza di reclamo-mediazione è stata proposta l’11/04/2013, a fronte di un avviso di accertamento spedito il 07/12/2012 e non recapitato il 24/01/2013, per constatata e temporanea assenza del destinatario, con raccomanda di conferma, inviata il 25/01/2013 e perfezionatasi il 04/02/2013, per esaurimento del periodo di 10 giorni di giacenza normativamente previsto, a prescindere dalla materiale ricezione dell’atto da parte del destinatario, verificatasi, nel caso che ci occupa, oltre i predetti 10 giorni; invece, i giudici di primo e secondo grado hanno provveduto, erroneamente, secondo la ricorrente, al calcolo del termine di 60 giorni per la proposizione tempestiva del ricorso introduttivo (spedito in data 11/04/2013), con decorrenza dalla data del ritiro dell’atto (il 23/02/2013).

Con il secondo motivo di censura la ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., artt. 54 e 109 T.U.I.R., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, poichè la C.T.R. avrebbe errato, nel merito, nel ritenere raggiunta, da parte del contribuente, la prova della deduzione dei costi nell’esercizio di competenza, riconoscendo conseguentemente la loro sostanziale deducibilità, seppur non corredati, nei fatti, da documenti comprovanti il formale pagamento nell’anno d’imposta oggetto di accertamento.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.

Questa Corte, in una fattispecie di notifica dell’atto di accertamento fiscale sovrapponibile alla presente (Cass. Sez. 6 ordinanza n. 2047 del 2 febbraio 2016), ha affermato che, pur non essendo direttamente applicabile il disposto della L. n. 890 del 2002, art. 8 (cfr. Cass. 17598/10: “il notificante è abilitato alla notificazione dell’atto senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell’ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario”), in difetto, nel regolamento del servizio postale ordinario, di una regola (analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. n. 890 del 2002, art. 8, comma 4) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l’agente postale abbia depositato in giacenza presso l’ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l’assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata, debba farsi applicazione – non diretta ma analogica – della regola dettata nella L. n. 890 del 2002, art. 8, comma 4, secondo cui “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

La Corte ha quindi ritenuto che la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. n. 890 del 2002, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella che “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l’agente postale abbia, ancorchè non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”. La Corte ha comunque escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l’Ufficio postale, poichè in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell’atto notificato, con conseguente compressione dell’interesse del soggetto notificante.

Ne consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento della notifica, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l’atto impositivo, nell’ipotesi che ci occupa, è quella secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell’avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico postale, posteriore rispetto al primo termine, non può considerarsi fiscalmente rilevante.

La sentenza non è pertanto conforme al suddetto principio di diritto. La C.T.R. confonde, invero, le diverse ipotesi, assumendo che “la circostanza che il ricorrente sia entrato in possesso della raccomandata dopo il termine di 10 giorni dimostra che l’atto era ancora in giacenza e disponibile per il ritiro” e concludendo che “ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, per il destinatario/debitore, la notifica si perfeziona con la data di ricezione dell’atto (in sua mano o di terzi abilitati) oppure decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza senza ritiro dell’atto”, senza considerare che la prima ipotesi (perfezionamento della notifica dal ritiro del plico) opera solo laddove il ritiro avvenga prima del 10^° giorno dalla spedizione dell’avviso di giacenza.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza gravata e, decidendo nel merito, va dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, per sua tardività. Stante tutte le peculiarità processuali della lite, vanno compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio di merito, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, per sua tardività. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito; condanna il controricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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