Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19957 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19957 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22654/2011 R.G. proposto da
Claudio Abbado, rappresentato e difeso dagli avv.ti Victor Uckmar, Giuseppe
Corasaniti e Francesco d’Ayala Valva, elettivamente domiciliato presso
quest’ultimo in Roma al viale Parioli n.43;
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrenteavverso la sentenza n.1610/2011 della Commissione Tributaria Centrale,
sez. di Milano, Collegio n.3, dell’11/4/2011, depositata il 27/4/2011 e non
notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2018 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;

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Data pubblicazione: 27/07/2018

RILEVATO CHE:
1. Claudio Abbado ricorre con nove motivi contro l’Agenzia delle Entrate per
la cassazione della sentenza n.1610/2011 della Commissione Tributaria
Centrale, sez. di Milano, Collegio n.3, dell’11/4/2011, depositata il
27/4/2011 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio e quello del
contribuente, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di

imposta 1976, oltre interessi e sanzioni;
2. con la sentenza impugnata, la C.T.C. della Lombardia confermava la
sentenza della C.T.R., ritenendo che il giudice di secondo grado avesse
correttamente determinato il reddito imponibile in via presuntiva, poiché
“non par dubbio che la natura dell’attività del maestro, la sua conquistata
fama internazionale e la richiesta internazionale delle sue prestazioni
possano ben costituire appropriati elementi di giudizio per la definizione di
un adeguato indice di capacità contributiva”;
3. a seguito del ricorso del contribuente, l’Agenzia delle Entrate si
costituisce, resistendo con controricorso;
4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 maggio
2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il
primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168,
conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
CONSIDERATO CHE:
1.1. con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art.113 c.p.c. (applicabile nel processo tributario ex art.1,
comma 2, D.Lgs. n.546/92), in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.;
con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della regola
processuale di cui all’art.113 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4,
c.p.c.;
secondo il ricorrente, la C.T.C., nel pronunciare sulla causa, non
avrebbe giudicato secondo diritto, ma secondo equità, incorrendo sia in
error in iudicando, sia in error in procedendo, con conseguente nullità della
sentenza impugnata;
1.2. i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono

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accertamento di rettifica del reddito imponibile ai fini Irpef per l’anno di

infondati e vanno rigettati;
1.3. invero, la cosiddetta equità sostitutiva, consentita nei soli casi
previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in
funzione della pronuncia, attribuendo al giudice il potere di prescindere dal
diritto positivo nella fattispecie al suo esame;
nel caso di specie, invece, la C.T.C. ha fatto ricorso ad una valutazione

un giudizio secondo diritto;
non si ravvisa, quindi, alcuna violazione dell’art.113 c.p.c., né sotto il
profilo dell’error in iudicando,

né sotto quello dell’error in procedendo,

poiché la causa non è stata decisa secondo equità (cfr. Cass n. 11354/01;
n.24520/05; n.4442/10; n.25707/15);
2.1. con il terzo ed il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione
e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c., in relazione all’art.360,
comma 1, n.3, c.p.c.;
con il quinto ed il sesto motivo, il ricorrente denunzia la omessa, o
comunque insufficiente, motivazione, in ordine ad un fatto decisivo e
controverso„ in relazione all’art.360, comma 1, n.5, c.p.c.c.;
in particolare, il ricorrente lamenta la violazione delle norme sulla
ripartizione dell’onere probatorio e sulla prova per presunzioni, che deve
fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti;
secondo il ricorrente, nel caso di specie l’accertamento presuntivo
dell’Amministrazione Finanziaria non si baserebbe su dati certi ed univoci,
ma solo sulla considerazione della “fama nazionale ed internazionale” del
maestro e sull’asserita, ma non dimostrata, “intensa presenza sul mercato
internazionale”;
comunque, la C.T.C. avrebbe omesso un’adeguata motivazione in
ordine all’individuazione degli indici di capacità contributiva che hanno
portato alla determinazione di reddito presuntivo per 77.000.000 di vecchie
lire;
2.2. i motivi possono essere esaminati congiuntamente; il quinto ed il
sesto sono fondati e vanno accolti, con conseguente assorbimento del terzo
e del quarto;

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induttiva del reddito imponibile, determinato in via presuntiva nell’ambito di

2.3. nella motivazione della sentenza impugnata si legge che la C.T.R.,
sez. di Milano, ha adeguatamente argomentato in ordine alle “distinte fonti
confluenti nella determinazione dell’imponibile, come anche la sintetica voce
di lire 77.000.000, imputata all’attività concertistica e di incisione svolta nei
diversi momenti e nei diversi Paesi, cui potevano condurre la vasta notorietà
del maestro”;

contribuente “il quale riconduce ed assimila la posta in questione alla
somma dei diritti per i rapporti con la Deutsche Gramnnophon, affermati
assorbenti ogni altra attività di incisione per il rapporto di esclusività,
mentre la posta in questione costituisce una quota di reddito per così dire
integrativa ed equitativamente più espressiva dell’indice di capacità
contributiva, riconducibile all’intensa presenza del maestro sul mercato
nazionale ed internazionale”;
secondo la C.T.C. “non par dubbio che la natura dell’attività del
maestro, la sua conquistata fama internazionale e la richiesta internazionale
delle sue prestazioni possano ben costituire appropriati elementi di giudizio
per la definizione di un adeguato indice di capacità contributiva”;
la C.T.C., quindi, ha motivato l’accertamento presuntivo del reddito,
relativo alla somma di 77.000.000 di vecchie lire per attività professionali
non emerse dalla dichiarazione dei redditi, in base alla natura dell’attività
esercitata, alla fama internazionale conseguita dal maestro, alla sua intensa
presenza, sul piano dell’attività artistica musicale, in ambito nazionale ed
estero;
l’accertamento in rettifica, secondo il metodo analitico-induttivo, è
consentito, purché risulti fondato su presunzioni assistite dai requisiti
previsti dall’art. 2729 cod. civ. e desunte da dati di comune esperienza,
oltre che da concreti e significativi elementi offerti dalle singole fattispecie
(cfr. ass. sent. n.4555/98);
nel caso di specie deve rilevarsi che la motivazione della C.T.C.,
valorizzando, ai fini della determinazione induttiva del reddito, unicamente
la natura dell’attività svolta e la fama a livello internazionale del maestro
Abbado, non ha chiarito in maniera sufficiente il complesso degli elementi

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a tal riguardo la C.T.C. ritiene che non sia accoglibile il ricorso del

fattuali, precisi e concordanti, da cui ha tratto la conseguenza dell’esistenza
di un ulteriore reddito non dichiarato del valore di 77.000.000 di vecchie
lire;
la notorietà del maestro e l’attività internazionale sono circostanze
generiche ed astratte, che non danno contezza del percorso logico-giuridico
seguito dal giudice per pervenire alla determinazione della sussistenza di

77.000.000;
anche il riferimento, contenuto in sentenza, ad elementi ricavabili da
diverse annualità rimane a livello enunciativo e non contribuisce a chiarire le
circostanze di fatto specifiche poste a base dell’accertamento presuntivo del
reddito;
sebbene l’elemento indiziario relativo alla natura dell’attività ed al
prestigio internazionale del maestro appaia sicuramente significativo, esso
andava valutato unitamente ad altri elementi che univocamente potessero
far presumere che il contribuente avesse effettivamente, per l’anno di
imposta in contestazione, svolto attività ulteriori, rispetto a quelle
denunciate, in particolare con la dichiarazione integrativa, per le quali
poteva giustificarsi l’attribuzione di un ulteriore reddito (non dichiarato) di
importo determinato in 77 milioni di lire;
nella specie, quindi, il giudice non ha indicato fatti univoci, espressivi di
elementi apprezzabili e valutabili attraverso il ragionamento presuntivo,
individuando sostanzialmente nella notorietà del maestro (dato indiziario di
per sé non univoco) l’elemento determinante della quantificazione in via
presuntiva del reddito;
essendo preclusa in sede di legittimità la valutazione degli elementi di
prova acquisiti al processo, si rende necessario cassare la sentenza
impugnata e rinviare alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione,
per un nuovo esame ed un’adeguata motivazione in ordine agli elementi di
fatto, da cui è possibile evincere se sussistano elementi concreti idonei a
giustificare il maggior reddito ritenuto sussistente dall’Amministrazione;
in conseguenza dell’accoglimento dei motivi quinto e sesto, rimangono
assorbiti il terzo ed il quarto, relativi alla violazione delle norme di legge

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un maggior reddito non dichiarato, quantificato nella precisa misura di lire

sulla ripartizione dell’onere probatorio e della prova per presunzioni, il cui
esame è logicamente conseguente rispetto a quello sul vizio motivazionale;
3.1. con il settimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 38, comma 3, D.P.R. n.600/73, in relazione all’art.360,
comma 1, n.3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata richiamato la norma
sull’accertamento sintetico del reddito, laddove l’Ufficio aveva invece

presuntivi delle singole voci reddituali;
con l’ottavo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 53 e 23 Cost.,in relazione all’art.360, comma 1, n.3,
c.p.c., perché la C.T.C. avrebbe assunto ad indici della capacità contributiva
elementi astratti, non univoci;
3.2. anche tali motivi devono ritenersi assorbiti nell’accoglimento dei
motivi quinto e sesto, poiché il loro esame non può che essere logicamente
successivo a quello del vizio della motivazione, oggetto di rinvio per
l’insufficienza ed inadeguatezza riscontrate;
4.1. con il nono motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.112
c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4., c.p.c., per avere la C.T.C.
omesso ogni statuizione in ordine alla doglianza relativa all’accertamento
presuntivo di maggior reddito relativo all’appartamento posseduto dal
ricorrente in Svizzera;
4.2. il motivo è fondato;
4.3. ed invero, nella sentenza si dà atto della esistenza del motivo di
ricorso del contribuente relativo al reddito proveniente dall’immobile
posseduto in Svizzera, ma non vi è alcuna pronuncia in proposito;
1.4. sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto limitatamente
ai motivi terzo, quarto e nono e la sentenza impugnata va cassata, con
rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte rigetta primo e secondo motivo di ricorso; accoglie il quinto ed
il sesto motivo di ricorso, assorbiti terzo, quarto, settimo e ottavo; accoglie
il nono motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e

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proceduto ad un accertamento analitico induttivo sulla base di elementi

rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 17/5/2018

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