Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19957 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 13/07/2021), n.19957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33983-2019 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LIBERA D’AMELIO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CINZIA VITELLI;

– controricorrente –

contro

T.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1434/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Ascoli Piceno del 14-5-2019, proponeva reclamo L. Fall. ex art. 18, asserendo di non aver superato nel triennio anteriore al ricorso le soglie di fallibilità di cui alla stessa L., art. 1;

la corte d’appello di Ancona rigettava il reclamo, osservando che l’attivo indicato in bilancio era risultato pari a 867.206,00 Euro negli anni 2015 e 2016, e a 870.292,00 Euro nell’anno 2017;

la società propone ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 1, e l’omesso esame di fatto decisivo;

a suo dire il parametro di fallibilità sarebbe insussistente perché il valore iscritto all’attivo concerneva la valutazione costante degli immobili di sua proprietà, che per la sopravvenuta paralisi del mercato immobiliare essa non era riuscita a vendere;

assume che il valore degli immobili invenduti, riportato a bilancio, non poteva considerarsi rappresentativo dell’attivo patrimoniale in valore costante, ma, essendosi trattato sempre dei medesimi immobili, si sarebbe dovuto dividere per i tre esercizi, così da porre in evidenza un valore di esercizio costantemente inferiore alla soglia di 300.000,00 Euro;

la curatela ha replicato con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è manifestamente infondato;

in tema di requisiti di fallibilità, la consistenza dell’attivo patrimoniale, di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a), nel testo modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, viene a essere normalmente desunta dall’art. 2424 c.c. e comprende anche le immobilizzazioni, oltre all’attivo circolante, alle attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, ai ratei e ai risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda di fallimento (v. Cass. n. 22150-10, Cass. n. 21647-18);

gli immobili-merce (vale a dire gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, come nella specie) sono evidenziati in bilancio, anno per anno, all’attivo patrimoniale, per il cd. valore normale – e cioè per il valore corrispondente al costo di acquisto o di produzione (art. 2426 c.c., n. 1) ovvero per il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore (art. 2426 c.c., n. 9);

nessuna norma consente di pervenire, invece, al risultato sostenuto dall’impugnante;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.100,00 Euro, di cui 100,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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