Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19956 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA CASA NAPOLI 22 IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in

persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso l’avvocato ALBERICI

FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato DE MARTINO VALERIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A. (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 16673/2005 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

depositata il 25/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Su istanza del Commissario Liquidatore della Cooperativa Casa Napoli, il giudice di pace di Napoli ingiunse a D.A. di pagare all’istante la somma di Euro 252,03 quali quote di gestione relative agli anni 1996 e 1999, oltre interessi e spese. L’ A. propose opposizione ed eccepì la prescrizione e la compensazione con il proprio maggior credito di Euro 12.961,00 ammesso al passivo della l.c.a. e il Giudice di pace, con la sentenza impugnata (depositata il 25.3.2005), accolse l’opposizione ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione e revocò il decreto ingiuntivo.

Contro la predetta sentenza il Commissario Liquidatore della Cooperativa Casa Napoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. L’intimato non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Con l’unico motivo di ricorso la l.c.a. ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 56 e 150, nonchè vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta che erroneamente sia stata ritenuta ammissibile la compensazione L. Fall., ex art. 56, perchè il credito opposto in compensazione non era anteriore all’apertura della l.c.a. Deduce che il diritto del socio alla liquidazione della quota sorge con lo scioglimento della società. Richiama la pronuncia di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 20169 del 12/10/2004) secondo la quale Il socio di una società cooperativa diviene titolare del diritto alla quota di liquidazione e del relativo credito soltanto allorchè si verifica una causa di scioglimento del rapporto sociale e, anteriormente, vanta esclusivamente una mera aspettativa legata all’eventualità che, all’atto del verificarsi di detta causa, il patrimonio della società abbia una consistenza tale da permettere l’attribuzione pro quota di valori proporzionali alla sua partecipazione; pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio escluso a seguito della dichiarazione di fallimento nasce – o almeno diviene certo – esclusivamente per effetto della dichiarazione di fallimento e, conseguentemente, va esclusa la sussistenza dei presupposti necessari per ritenere detto credito compensabile, L. Fall., ex art. 56, con i contrapposti crediti vantati dalla società nei suoi confronti.

3.- Osserva la Corte che il ricorso è infondato e va rigettato.

Infatti, è vero che In tema di società, la costituzione del rapporto societario e l’originario conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest’ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione (del patrimonio della società o della singola quota del socio, al verificarsi dei presupposti dello scioglimento del rapporto societario soltanto nei suoi confronti), ed alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o di esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l’attribuzione “pro quota” al socio stesso di valori proporzionali alla sua partecipazione. Pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società per effetto della dichiarazione di fallimento (ovvero, ai sensi dell’art. 2533 c.c., n. 5, nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a seguito della delibera di esclusione che è in facoltà della società adottare in caso di fallimento del socio) nasce o comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene quella dichiarazione (o quella delibera), con la conseguenza che, non potendosi considerare detto credito anteriore al fallimento, viene a mancare il presupposto necessario, ai sensi della L. Fall., art. 56, per la compensabilità dello stesso con i contrapposti crediti vantati dalla società nei confronti del socio (Sez. U, Sentenza n. 22659 del 23/10/2006 (Rv. 592838). Sennonchè, nella concreta fattispecie, da un lato dalla sentenza impugnata non è dato desumere che il credito opposto in compensazione fosse riferito alla quota di liquidazione e, dall’altro, il giudice del merito ha correttamente evidenziato che il credito del socio, essendo stato definitivamente ammesso al passivo della procedura, poteva essere legittimamente opposto in compensazione. Nulla va disposto in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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