Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19956 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19956 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29721/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente contro
Telemontegiove srl, in persona del legale rappresentante pro
tempore, ing. Letizia Siscione, rappresentata e difesa dall’avv.
Carlo Pandiscia, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via dei
Prefetti n. 17;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale
5440/2010, depositata in data 26/10/2010 e non notificata.
Visti gli atti tutti di causa e la memoria depositata dalla
controricorrente in prossimità dell’udienza;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio
2018 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani

Data pubblicazione: 27/07/2018

RILEVATO
che la questione attiene ad un accertamento induttivo per
maggiore reddito d’impresa per l’anno 1986, accertamento prima
ridotto dalla Commissione Tributaria di Latina e poi annullato dalla
Commissione Tributaria di secondo grado, anche sulla scorta delle
risultanze probatorie emerse nel parallelo processo penale;
che l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della

23/09/2010 e pubblica il 26/10/2010 che ha respinto il ricorso
dell’Agenzia avverso la Commissione Tributaria di secondo grado di
Latina, a sua volta favorevole al contribuente;
che con unico motivo di gravame la difesa erariale lamenta
l’insufficiente motivazione su di un fatto decisivo e controverso per
il giudizio a mente dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.;
che in prossimità dell’udienza la controricorrente ha depositato
memoria;
CONSIDERATO
che il profilo di doglianza consiste, segnatamente, nella critica
alla sentenza gravata di essersi adeguata alla consulenza tecnica
d’ufficio nel parallelo processo penale e di non aver valutato le
controdeduzioni a tale perizia offerte dagli Uffici, anche in
considerazione dell’oggetto asseritamente ristretto della C.T.U.
stessa;
che le medesime doglianze sono state prospettate anche alla
stessa C.T.C., come emerge dal ricorso dell’Avvocatura generale
(cfr. p.5, punto 3) e che il giudice precedente ha ritenuto
autonomamente di non apprezzarne il vigore argomentativo;
che dette medesime doglianze sarebbero qui inammissibili ove
realmente -per errore materiale- non fossero state proposte nel
grado precedete del giudizio secondo l’eccezione sul punto mossa
della difesa del contribuente (p.3, in fondo, del controricorso);
che con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 di revisione
dell’art. 360 cod. proc. civ. il potere sindacatorio di questa Corte
29721/11 – 16/05/18 – 26 MMF

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Commissione Tributaria Centrale n. 5540/2010, resa inter partes il

sulle pronunce della Commissione Tributaria Centrale, già operante
nella cornice dell’art. 111, comma VII, Cost. per violazione di
legge, è stato esteso al sindacato generale di cui all’art. 360,
comma 1, punto 5, cod. proc. civ.;
che è costante l’orientamento di questa Corte in ordine al
(novellato) limite cognitorio sulle pronunce della Commissione
Tributaria Centrale, cui il Collegio non ritiene di discostarsi (cfr., e

che

va

quindi

disattesa

l’eccezione

preliminare

di

inammissibilità della difesa del contribuente (pag. 2 del
controricorso) perché riferita ad un orientamento consolidatosi sul
testo previgente dell’art. 360 cod. proc. civ.;
che -al di là del nomen juris- per come esposta (cfr. pag. 6,
punto 5) nel ricorso erariale, la doglianza attiene alla scelta
argomentativa del giudice di aderire alla tesi del consulente
d’ufficio nel processo penale, piuttosto che considerare le obiezioni
dell’Agenzia;
preso atto che la domanda, così come proposta, richiede un
sindacato sulla coerenza argomentativa della sentenza ex art. 360,
comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e che nella sua concisione la
sentenza appare sostenuta da argomentazione logica nello
scrutinare l’iter argomentativo della commissione di secondo grado,
dando atto che le risultanze probatorie in altri processi, pur non
vincolanti per il giudice tributario, sono idonee a determinarne
l’autonomo convincimento;
che nel ricorso alla Commissione Tributaria Centrale l’Ufficio ha
ribadito le proprie argomentazioni di primo e secondo grado, senza
porre specifiche Censure sui capi di questione o capi di sentenza
della pronuncia di secondo grado, per cui adeguata sotto questo
ulteriore profilo appare la concisa motivazione della sentenza qui
gravata;
che pertanto la sentenza gravata in questa sede appare
immune dai vizi contestati nel ricorso, poiché la scelta del giudice
29721/11 – 16/05/18 – 26 MMF

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plurimis, Cass. V, 13034/2017);

di merito di aderire alle risultanze di altro processo appare
sostenuta da vaglio critico autonomo, sostenuta da motivazione
non censurabile in questa sede;
PQM

Rigetta il ricorso erariale e condanna l’Amministrazione alla
rifusione delle spese di lite che liquida in euro cinquemiladuecento,
oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 16/05/2018

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