Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19956 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. I, 23/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26310/2015 proposto da:

Convitto Nazionale Principe di Napoli, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ex lege;

– ricorrente –

contro

Comune di Assisi, in persona del Sindaco pro tempore e del Dirigente

competente, elettivamente domiciliato in Roma Via G.B. Morgagni 2/a

presso lo studio dell’avvocato Umberto Segarelli, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Tosca Molini, in forza di procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma P.za dell’Orologio 7 presso lo

studio dell’avvocato Stefania Pazzaglia, e rappresentata e difesa

dall’avvocato Isabella Sorbini, in forza di procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 334/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Assisi, in qualità di proprietario dell’acquedotto comunale e gestore del servizio pubblico di distribuzione dell’acqua potabile, ha agito, in contraddittorio anche con la Provincia di Perugia, nei confronti del Convitto Nazionale Principe di Napoli (di seguito, semplicemente: il Convitto), assumendo di aver provveduto alla somministrazione dell’acqua in suo favore in forza di concessione contratto del 25/5/1935 fino al 31/12/2002.

Il Comune di Assisi ha esposto di aver revocato nel 1996, con apposita missiva dell’11/9/1996, in ossequio alle sopravvenute norme più severe di contabilità pubblica, il regime speciale che aveva portato in precedenza ad applicare al Convitto tariffe di favore, in tutto o in parte gratuite, e che, nonostante ciò, il Convitto per tutto il periodo dal 1996 al 2002 non aveva provveduto ai pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo degli ingenti consumi effettuati (circa 20-30 milioni di Lire al semestre), pretendendo di essere esonerato dal pagamento il cui obbligo sarebbe gravato ex lege sulla Provincia di Perugia; il Comune ha anche dato atto di aver agito per l’accertamento dell’effettivo debitore dinanzi al TAR Umbria, che lo aveva individuato nel Convitto, con sentenza che era stata poi annullata dal Consiglio di Stato per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Il Convitto convenuto, ente morale dotato di personalità giuridica, ha assunto che le spese in questione dovevano gravare in parte sulla Provincia di Perugia e in parte sullo stesso Comune di Assisi; ha fatto presente che l’Istituto era collocato in un immobile monumentale di proprietà statale su cui gravava un vincolo di interesse storico-artistico, preclusivo del trasferimento agli enti locali; ha aggiunto che all’interno operavano scuole elementari, scuole medie, un liceo e un istituto alberghiero; ha sostenuto che ai sensi della L. n. 23 del 1996, art. 3 gli oneri relativi alle utenze erano stati trasferiti ope legis ai Comuni (per le scuole elementari e medie) e alle Province (per le scuole di istruzione secondaria superiore).

Il Tribunale ha accolto la domanda del Comune con sentenza n. 1409 del 5/11/2013, condannando il Convitto al pagamento in favore del Comune della somma di Euro 165.407,55, oltre interessi e spese di lite; a tanto si è indotto sul presupposto che il Convitto fosse contraente, intestatario e fruitore dell’utenza, e che il passaggio delle competenze e degli oneri connessi non fosse una conseguenza immediata e automatica della L. n. 23 del 1996 ma richiedesse attività ulteriori e in particolare la stipulazione di una apposita convenzione fra gli enti coinvolti.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello il Convitto, a cui hanno resistito gli appellati Comune di Assisi e Provincia di Perugia.

La Corte di appello di Perugia con sentenza del 4/6/2015 ha respinto l’appello con l’aggravio delle spese del grado, assumendo che il Convitto dovesse pagare i consumi in quanto intestatario della fornitura, in difetto di successione ex lege nel contratto, e che la questione della facoltà del Convitto di rivalersi su Comune e Provincia per quanto pagato fosse del tutto indipendente ed estranea al giudizio.

3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 2/9/2015, ha proposto ricorso per cassazione il Convitto Nazionale Principe di Napoli, con atto notificato il 30/10/2015, svolgendo unico motivo.

Con distinti atti notificati rispettivamente il 1/12/2015 e l’11/12/2015 hanno proposto controricorso il Comune di Assisi e la Provincia di Perugia, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione; il Comune ha altresì richiesto la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 23 del 1996, art. 3, art. 8, comma 6 e art. 9.

1.1. Il Convitto ricorrente osserva che il trasferimento in favore delle Province degli immobili di proprietà dello Stato utilizzati come sede scolastica era espressamente escluso dalla L. n. 23 del 1996, art. 8, comma 6, con riguardo agli immobili gravati da vincolo storico-artistico e che in ogni caso la legge prevede che l’immobile, anche in difetto di trasferimento di proprietà, debba essere concesso in uso all’ente territoriale competente a provvedere alla fornitura dell’edificio, con conseguente distinzione fra trasferimento della proprietà e trasferimento delle obbligazioni relative alla fornitura dell’edificio.

Il Convitto ricorrente aggiunge che l’art. 3 stessa legge prevede inoltre un trasferimento automatico ope legis delle obbligazioni relative a tutte le utenze e precisa che tale trasferimento non è affatto condizionato dal previo trasferimento delle risorse finanziarie tra lo Stato e gli Enti territoriali ai sensi dell’art. 9 cit. legge, perchè la convenzione tra gli enti interessati era prevista solo per il trasferimento materiale delle risorse economiche, senza condizionare e pregiudicare il trasferimento delle obbligazioni scaturente automaticamente dalla legge.

1.2. E’ opportuno precisare preliminarmente che sussiste una evidente discontinuità tra la ratio decidendi della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello.

Il primo Giudice ha infatti ritenuto che il Convitto dovesse rispondere dei consumi quale contraente, intestatario e fruitore dell’utenza, e che il passaggio delle competenze e degli oneri connessi non fosse una conseguenza immediata e automatica della L. n. 23 del 1996, ma richiedesse attività ulteriori, e in particolare la stipulazione di una apposita convenzione fra gli enti coinvolti.

La Corte territoriale invece, pur dando atto che ai sensi della normativa invocata dall’appellante le spese per la provvista di acqua dovevano gravare sui Comuni e sulle Province, ha rilevato che le norme non prevedevano una successione ex lege nei contratti di fornitura, e ha concluso – per vero singolarmente, visto che tutti e tre i soggetti erano parte in causa e discutevano su chi dovesse gravare l’onere della spesa – che il Convitto dovesse pagare l’importo richiesto al Comune di Assisi, reputando del tutto estranea al tema del giudizio la diversa questione inerente il diritto del Convitto di ottenere il rimborso dal Comune o dalla Provincia.

1.3. La decisione assunta è comunque non conforme a legge perchè, come sostenuto correttamente dal Convitto ricorrente, l’obbligazione di pagamento di cui si discute è stata trasferita ex lege a carico degli enti pubblici territoriali, nel caso, in parte a carico dello stesso Comune di Assisi e in parte a carico della Provincia di Perugia, almeno nella parte in cui i consumi effettuati si riferiscono a istituti di istruzione scolastica.

1.4. La L. 11 gennaio 1996, n. 23, recante ” Norme per l’edilizia scolastica”, all’art. 3, in tema di competenze degli enti locali, ha disposto che in attuazione della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, comma 1, lett. i), dovessero provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie e le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonchè di convitti e di istituzioni educative statali.

In relazione a tali obblighi per essi stabiliti, il comma 2 cit. art. ha gravato i comuni e le province del compito di provvedere altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

A tali disposizioni è stata conferita efficacia a decorrere dell’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge e quindi a partire dal 1997.

1.5. Come precisa opportunamente il ricorrente, senza l’onere di dover confutare una diversa affermazione contenuta nella sentenza impugnata, non ha alcuna rilevanza ostativa la circostanza che l’immobile statale ove ha sede il Convitto sia gravato da vincolo artistico-storico preclusivo del suo trasferimento alla Provincia.

La L. n. 23 del 1996, art. 8, comma 6, infatti prevede che gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse storico-artistico utilizzati come sede di istituzione scolastica, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, previo accertamento del vincolo stesso ai sensi delle norme vigenti, non possono essere soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all’ente territoriale competente a provvedere alla fornitura dell’edificio, sino a quando permanga l’utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre i relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

Il successivo art. 9 prevede che il trasferimento degli oneri dall’ente che, in base alla normativa precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla fornitura dell’edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell’art. 3, debba avvenire secondo una specifica procedura.

E’ quindi evidente che il trasferimento del carico delle spese e degli oneri è indipendente dal trasferimento della proprietà dell’immobile, nel caso precluso dalla presenza del vincolo.

1.6. Nè si può ritenere che il trasferimento dell’onere relativo alla utenza dell’acqua dipendesse dalla stipulazione di apposite convenzioni con il predetto Convitto.

La L. n. 23 del 1996, art. 8 per quanto riguardava gli immobili destinati a ospitare le istituzioni scolastiche di competenza delle Province (diversi quindi dalle scuole elementari e medie di competenza comunale) ha previsto la stipulazione di apposite convenzioni fra gli enti interessati per il trasferimento e l’utilizzazione degli immobili.

Il successivo art. 9, ha disciplinato invece il trasferimento degli oneri dall’ente che, in base alla normativa precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla fornitura dell’edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell’art. 3.

E’ infatti stato previsto che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 23 del 1996, fossero determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media nell’arco del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell’art. 3, previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l’ANCI e l’UPI; è stato altresì previsto che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 23 del 1996, fossero determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell’immobile, dalle istituzioni scolastiche, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell’art. 3.

In relazione agli oneri così determinati ai sensi dei commi 2 e 3 doveva provvedersi al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province mediante convenzione tra gli enti interessati.

La L. n. 23 del 1996, art. 3, comma 2, grava gli enti locali dell’onere della provvista, mentre la disciplina dell’art. 9 riguarda la regolazione dei meccanismi di finanziamento fra le Province gravate dall’onere (e non già dei Comuni per le scuole di loro competenza) e il soggetto che lo sosteneva in precedenza.

1.7. E’ necessario aggiungere che la L. 2 ottobre 1997, n. 340, art. 1, comma 4, in tema di differimento di termini riguardanti l’organizzazione scolastica e l’edilizia scolastica, ha disposto che, fermo restando quanto disposto dalla L. 11 gennaio 1996, n. 23, art. 3 e art. 8, comma 11 e successive modificazioni, le convenzioni previste dal citato art. 8, commi 1 e 3 e dall’art. 9, comma 4 medesima legge potessero essere stipulate successivamente al 1 gennaio 1997 e comunque non oltre il 31 dicembre 1997; che sino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali, i comuni e gli altri enti, precedentemente obbligati, assicurassero la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperissero alle esigenze eccezionali; che le convenzioni stabilissero, oltre a quanto previsto dalla citata L. n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri derivanti dallo svolgimento dei predetti compiti, sostenuti per conto delle province dal 1 gennaio 1997 fino alla data della stipula delle convenzioni stesse, con le somme dovute per lo stesso periodo alle province ai sensi della citata L. n. 23 del 1996, art. 9.

E’ quindi chiaro che almeno a partire dal 1997 l’onere economico doveva gravare sugli enti locali interessati.

1.8. Nella normativa sopra citata non vi è alcun legame di interdipendenza fra il trasferimento delle risorse dallo Stato a Comuni e Province e la successione nella responsabilità per l’erogazione della provvista d’acqua alle istituzioni scolastiche, invece decretata in modo automatico e incondizionato dalla legge.

Questa Corte, affrontando incidentalmente l’argomento, con riferimento all’ipotesi di locazione dell’immobile destinato a istituto scolastico, ha osservato che la L. n. 23 del 1996 ha affidato la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti di istruzione scolastica secondaria alle Province ed ha altresì stabilito che esse, ove tali istituti abbiano sede in immobili di proprietà privata condotti in locazione dai Comuni o dalla Stato, subentrino nei relativi contratti (Sez. 3, n. 20024 del 06/10/2016, Rv. 642610 01).

Nè si vede, come osserva lucidamente il ricorrente, perchè il Convitto debba essere penalizzato per la mancata stipulazione di convenzioni fra gli enti pubblici interessati alla proprietà e agli oneri di gestione dell’immobile.

E’ del resto pacifico che il Convitto, eretto in ente morale (id est: dotato di personalità giuridica) ad opera del R.D. 18 febbraio 1875, n. 2388 e dichiarato pubblico istituto educativo dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione, possiede una distinta personalità giuridica, che ha appunto indotto il Comune ad agire in giudizio nei suoi confronti.

1.9. La sentenza impugnata, incorsa in violazione di legge, per aver escluso l’automatico subentro ex lege di Comune e Provincia nell’onere di pagamento delle spese relative alla somministrazione d’acqua agli immobili ospitanti istituti di istruzione scolastica, deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia.

1.10. Competerà al Giudice del rinvio verificare se, come si è discusso tra le parti, anche l’Istituto alberghiero sia o meno una scuola annessa al Convitto e usufruisca o meno della presa d’acqua per cui è causa.

Il Giudice del rinvio dovrà inoltre valutare l’eventuale soggezione dell’intero complesso ospitato dal Convitto a una disciplina unitaria ai fini del trasferimento alla Provincia, come sostenuto dal Comune con riferimento alla risoluzione del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca del 25/2/1998.

1.11. E’ invece necessario puntualizzare che non possiedono alcun rilievo ratione temporis ai fini di causa gli accordi contenuti nelle convenzioni del 24/10/2011, e in particolare nella convenzione intercorsa fra Provincia e Convitto in ordine all’impegno di rimborso asseritamente assunto dal Convitto, a cui fanno riferimento sia la Provincia nel suo controricorso, sia il Comune, che assume tuttavia di non aver prodotto il documento, ignorando la circostanza. Secondo quanto affermato dalla stessa Provincia (controricorso, pag.6, punto e)) l’impegno di rimborso delle spese di acqua anticipate dalla Provincia di Perugia sarebbe stato assunto dal Convitto, con percentuali crescenti dal 60% al 100%, solo a partire dall’annata 2011-2012.

2. Il ricorso deve pertanto essere accolto con rinvio alla Corte di appello di Perugia anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie il ricorso, cassa in conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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