Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19956 del 21/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 21/09/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 21/09/2010), n.19956
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26983-2C06 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
T.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA
BRUNETTI 24, presso lo studio dell’avvocato FALZEA PAOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DI PIETRO GIUSEPPE, giusta
delega a margine;
– controricorrente –
sul ricorso 4582-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
T.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA
BRUNETTI 24, presso lo studio dell’avvocato FALZEA PAOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DI PIETRO GIUSEPPE, giusta
delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 95-97/2005 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,
depositata il 27/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti di T.G.R. furono emessi avvisi di accertamento di redditi non dichiarati per gli anni di imposta 1994 e 1995, derivati dai noli percepiti per le motonavi il “(OMISSIS)” ed “(OMISSIS)” e per compensi di mediazioni ed altro. Sosteneva l’Ufficio – per quanto ancora interessa – che da indagini penali era emersa la prova che i predetti noli, pagati in favore della società M1 Italia della quale il T. era amministratore e legale rappresentante, erano imputabili a quest’ultimo a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3. Relativamente al reddito costituito dall’incasso di tali corrispettivi di noleggio, le impugnazioni degli avvisi proposte dal contribuente erano accolte dalla CIP e le decisioni confermate dalla CTR di Trieste. L’Amministrazione finanziaria ricorre per la cassazione delle due sentenze d’appello con un motivo. Parte intimata ha depositato controricorso in entrambi i processi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono evidenti ragioni di connessione fra i due ricorsi che ne consigliano la riunione (art. 274 c.p.c).
Nel procedimento n. 4582/07 non sussiste alcuna incertezza sulla individuazione della sentenza impugnata, chiaramente indicata (n. 97/08/05) nella intestazione del ricorso e prodotta in copia autentica, dalla quale emerge la corrispondenza fra la sua motivazione e l’oggetto delle censure spiegate. Sicchè non induce alcun ragionevole dubbio l’erroneo riferimento alla sentenza 109/6/05 che, per evidente “lapsus calami” è fatto nell’ultima parte del ricorso.
Il ricorso è tempestivo, in quanto consegnato per la notificazione in data 29 dicembre 2006, entro il termine lungo dal deposito (15 dicembre 2005) della sentenza impugnata, non notificata (art. 327 c.p.c).
Rigettando l’appello dell’Agenzia, la CTR ha osservato:
“Relativamente alle questioni sollevate dall’Ufficio in sede di appello incidentale risultano infondate, posto che le presunzioni che sorreggono la pretesa tributaria non sono caratterizzate da quegli elementi di gravità, precisione e concordanza, infatti non è stata fornita la prova della presunta interposizione per attribuire i redditi controversi al G., condividendo sia la motivazione della pronuncia di primo grado che si sottrae alle censura dell’appellante incidentale sia le motivazioni assunte dalla sezione 2^ di questa Commissione Regionale con la pronuncia 95/11/05 depositata in data 27/7/2005 che rigettava analogo appello dell’ufficio su identiche questioni”.
La pronuncia 95/11/05 in tal modo richiamata è quella avverso la quale è spiegato il ricorso 26983/06. In essa si osserva “che l’Ufficio nella proposizione dell’appello non ha fornito ulteriori elementi atti a rafforzare la propria posizione presuntiva a fronte di un’ampia documentazione a fascicolo che supporta le dichiarazioni del ricorrente. L’effettivo possessore dei redditi derivanti dalle navi in questione – fittiziamente intestate a società offshore per motivi tecnici di classificazione – era la M1 Italia, in nome e per conto della quale il ricorrente agiva nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, società che pertanto era legittimata a fatturare gli utilizzatori delle navi ed a sostenere i relativi costi. Il fatto che i noli affluissero su di un contro intestato al sig. T.G., ma nella piena disponibilità della società non è poi di per sè significativo di una loro effettiva percezione perchè su tale conto venivano anche addebitati importi di pertinenza della M1 Italia od effettuati bonifici alla stessa. In definitiva l’Ufficio non ha fornito prova della esistenza di quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che stanno alla base di un accertamento induttivo”.
Avverso tali decisioni, l’Amministrazione finanziaria deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 e di vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
La censura di vizio di motivazione è fondata.
La ricorrente riporta un ampio brano degli atti di appello, nei quali aveva evidenziato significativi elementi emersi nelle indagini penali sui quali era stato fondato l’accertamento induttivo. In specie, il fatto che tutte le operazioni connesse alla gestione e manutenzione delle motonavi dei cui noli si discuteva erano state curate direttamente dal ricorrente attraverso la M1 Italia s.p.a., la quale ne aveva anticipato le spese; che le modalità attraverso le quali il T., titolare del capitale e rappresentante legale della società M1 Italia, aveva operato il trasferimento delle motonavi da quest’ultima alle società Butterfly Shipping Company e Brintesia Investiment e poi da questa alla Atlantic Maritme Inc., avevano evidenziato la prosecuzione dell’interesse personale del legale rappresentante a discapito di quello della società rappresentata, che non ne aveva ricavato alcun beneficio finanziario; che le società che apparivano acquirenti delle motonavi erano non solo domiciliate in paesi noti come “paradisi fiscali”, ma prive di ogni effettiva struttura materiale ed imprenditoriale. Sicchè era ragionevole ritenere che il ricorrente non fosse stato soltanto interposto nei pagamenti affluiti sul suo conto corrente a nome della società rappresentata ma ne fosse stato l’effettivo destinatario, in quanto reale beneficiario delle operazioni sottostanti.
Nelle sentenze impugnate di tali argomenti non si da alcun conto: nè per contestare le risultanze di fatto sui cui si fondano, nè per negare che siano singolarmente significativi o complessivamente concludenti rispetto al tema probandum. La sentenza 97/08/06 richiama quella 95/11/05 ma non ne riproduce nemmeno sinteticamente il contenuto, e dunque non dimostra di averne considerato e condiviso gli argomenti, che restano inesplicati ed inverificabili. La sentenza 95/11/05 afferma anch’essa in modo apodittico che le presunzioni che sorreggono la pretesa tributaria non sono caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, e che sono condivisibili le motivazione della pronuncia di primo grado, ma non spiega le ragioni del convincimento che afferma, ed in specie della ritenuta irrilevanza del fatto che pagamenti ed accrediti della M1 Italia affluissero sul conto personale del G. (circostanza che, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 comma 1 invertiva sul contribuente l’onere della prova che non costituissero per il percettore componenti di reddito imponibile).
Va dunque accolto il ricorso, cassate la sentenze impugnate e rinviate le cause riunite, per nuovo esame, ad altra sezione della CTR del Friuli Venezia Giulia, che ripeterà il giudizio dandone adeguata motivazione e deciderà anche sulle spese di questo grado.
PQM
Riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa le sentenze impugnate e rinvia – anche per le spese – ad altra sezione della CTR del Friuli Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010