Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19956 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19956

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17271/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPA MICIELI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2341/12/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di O.G. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un motivo, cui replica, con controricorso, la ricorrente Agenzia delle Entrate), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sez. Staccata di Catania n. 2341/17/2015, depositata in data 8/06/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento, emesso, a seguito di indagini finanziarie, per maggiore IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2004, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto, in parte, il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame principale dell’Agenzia delle Entrate e quello incidentale, in punto spese, dei contribuente, hanno sostenuto, quanto ai gravame dell’Ufficio, che non erano ravvisabili “elementi per modificare l’esauriente giudizio già espresso dai primi giudici, che hanno constatato, dopo attento esame documentale, che risultavano in gran parte giustificate le movimentazioni bancarie a fronte dell’accertamento operato”; in ordine poi all’appello incidentale, i giudici hanno affermato di condividere il giudizio espresso dalla C.T.P., di compensazione delle spese, in esito al parziale accoglimento del ricorso.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il controricorrente – ricorrente incidentale ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto a redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo, la nullità defila sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per motivazione apparente o inesistente, in violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 e artt. 49 e 61.

2. La censura è fondata (con assorbimento della prima, implicante violazione di legge, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 e del ricorso incidentale, in punto di rigetto dell’appello incidentale sulla compensazione delle spese in primo grado e di compensazione delle spese in appello).

Secondo il costante insegnamento di questa Corte sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010).

Ora, la C.T.R. si è limitata a rinviare dei tutto genericamente a quanto accertato dai giudici di primo grado – neppure potendosi peraltro individuare un richiamo per relationern alla motivazione espressa dai giudici di primo grado, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 642/2015 – senza dare conto dell’esame dei motivi di appello dell’Ufficio e senza dimostrare di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto. Difetta pertanto a spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, giustificanti la decisione di rigetto di tale gravame.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale (assorbito il primo motivo ed il ricorso incidentale), va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale (assorbito il primo motivo ed il ricorso incidentale), cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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