Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19956 del 05/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5716/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

M.L., D.D.A., MA.Co., D.P.A.,

F.I., E.M., D.S.,

G.P., I.R., D.S.G., P.F.,

A.M.L., R.F.;

– intimati –

avverso il decreto n. 59559/10 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. STEFANO PETITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da M.L., D.D.A., MA.Co., D.P.A., F.I., E.M., D.S., G.P., I.R., D.S.G., P.F., A.M.L., R.F. per la irragionevole durata di un giudizio iniziato nel gennaio 2001 e conclusosi con sentenza depositata in appello il 9 gennaio 2009, in relazione alla quale ha riconosciuto, in favore di ciascuno dei ricorrenti, un indennizzo di Euro 1.937,50;

che per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso il Ministero della giustizia affidato a tre motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo il Ministero deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia rilevato la tardività della domanda, atteso che il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, non è suscettibile di sospensione feriale;

che il motivo è infondato, alla luce del condiviso principio per cui “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 4, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001 art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016; Cass. n. 10595 del 2016);

che con il secondo motivo il Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 75 c.p.c., censurando il mancato esame della eccezione di difetto di legittimazione attiva degli intimati, i quali non erano mai stati parte del giudizio presupposto, svoltosi nei confronti del condominio;

che con il terzo motivo il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia dettano il periodo di sei mesi di stasi processuale;

che il secondo motivo è fondato;

che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il condiviso principio per cui “in caso di violazione del termine ragionevole del processo, qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l’equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell’amministratore, autorizzato dall’assemblea dei condomini” (Cass., S.U., n. 19663 del 2014);

che dal decreto impugnato emerge che la domanda di equa riparazione è stata proposta dai ricorrenti allegando la loro qualità di condomini in relazione ad un giudizio instaurato nei confronti del condominio del quale loro erano condomini, senza però avere acquisito la qualità di parte in quel giudizio;

che l’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo;

che dunque, rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo e assorbito il terzo, il decreto impugnato deve essere cassato; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la dichiarazione di inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dai ricorrenti; che, essendosi fatta applicazione di un principio affermato successivamente alla introduzione della lite, le spese dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile la domanda di equa riparazione; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA