Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19955 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R.L. (C.F. (OMISSIS)), in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso l’avvocato ROMANELLI

GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERRONE

BENITO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO AGEFRA S.P.A.;

– intimato –

sul ricorso 18204-2006 proposto da:

FALLIMENTO AGEFRA S.P.A., in persona del Curatore Dott. Z.

L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso

l’avvocato BARENGHI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RESCIGNO MATTEO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R.L., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PACUVIO 34, presso l’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PERRONE BENITO, giusta procura in

calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 726/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PALEARI MARCELLA, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

RINALDO GEREMIA, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. A seguito del fallimento dell’Agefra s.p.a., socia della Banca Popolare di Sondrio s.c. a r.l., questa, in applicazione di clausola statutaria, vendette le azioni intestate alla socia fallita, compensandone il ricavato di L. 7.423.430 fino a concorrenza del suo maggior credito di L. 2.183.567.740. La curatela della socia fallita agì in revocatoria fallimentare dell’accredito effettuato dalla banca, e il Tribunale di Milano, dichiarata la nullità della clausola statutaria in forza della quale la banca aveva agito, accolse la domanda.

2. La corte d’appello di Milano, con la sentenza 14 marzo 2005, respinse il gravame proposto dalla banca.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la banca per tre motivi, con atto notificato il 27 aprile 2006.

Il fallimento resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La banca ha depositato una memoria.

4. I ricorsi, proposti conto la medesima sentenza, devono essere riuniti.

5. Trattandosi di materia sulla quale questa corte ha già avuto modo di pronunciarsi, ai fini della decisione sul ricorso è sufficiente, perchè assorbente, l’esame del terzo motivo, con il quale si deduce che l’anteriorità causale del credito del socio cooperatore fallito alla liquidazione della quota, rispetto allo scioglimento del rapporto sociale, rende applicabile la compensazione, L. Fall., ex art. 56, del credito medesimo con il controcredito della cooperativa di credito nei confronti dello stesso socio.

6. Sul punto questa corte si è pronunciata a sezioni unite, affermando il principio che la costituzione del rapporto societario e l’originario conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest’ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione (del patrimonio della società o della singola quota del socio, al verificarsi dei presupposti dello scioglimento del rapporto societario soltanto nei suoi confronti), ed alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o di esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l’attribuzione “pro quota” al socio stesso di valori proporzionali alla sua partecipazione. Pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società per effetto della dichiarazione di fallimento (ovvero, ai sensi dell’art. 2533 c.c., n. 5, nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a seguito della delibera dì esclusione che è in facoltà della società adottare in caso di fallimento del socio) nasce o comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene quella dichiarazione (o quella delibera), con la conseguenza che, non potendosi considerare detto credito anteriore al fallimento, viene a mancare il presupposto necessario, ai sensi della L. Fall., art. 56, per la compensabilità dello stesso con i contrapposti crediti vantati dalla società nei confronti del socio (Cass. Sez. un. 23 ottobre 2006 n. 22659).

In forza di tale insegnamento, condiviso dal collegio, il ricorso deve essere respinto.

7. Il ricorso incidentale del fallimento, dichiaratamente condizionato, è assorbito.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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