Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19955 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19955 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 10407-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –

contro
CHILETTI IVANO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato PAOLO VITALI, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale allegata all’atto di costituzione
– resistente –

avverso la sentenza n. 3/09/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19.1.2011, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26.4.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 27/07/2018

R.G. 10407/2011

RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre contro Ivano Chiletti per la cassazione
della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia Romagna aveva accolto l’appello avverso la sentenza n.
11/01/2009 della Commissione tributaria provinciale di Modena, con cui era
stato respinto il ricorso, proposto da Ivano Chiletti, avverso il diniego del

rivalutazione prevista sia dal D.Lgs. n. 461/1997, che dalla L. n. 448/2001 e
dal D.L. n. 203/2005;
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, denunciando,
con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,
«violazione e falsa applicazione degli artt. 14, DLGS 461/1997 e 5, 10 e 4°
comma, della L. 448/2001» lamentando che la CTR aveva «ritenuto
l’esistenza del diritto al rimborso nell’erronea convinzione che le disposizioni
normative, contenute rispettivamente negli artt. 14 DLGS 461/1997 e 5 L.
448/2001, costituiscano un

continuum,

essendo espressione di una

medesima ratio normativa»;
il contribuente si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di
discussione ed ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. il ricorso è infondato;
2.1. questa Corte si è già pronunciata, con la sentenza n. 24057/2014,
su controversia che presentava analogie con la presente, affermando che in
tema di imposta sostitutiva sui capital gains, il contribuente, dopo aver
effettuato una prima rivalutazione del bene (nella specie, partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati), con conseguente versamento
dell’imposta, può chiedere, a seguito del sopraggiungere di una disciplina
fiscale più favorevole, una nuova determinazione del valore qualora il bene
sia ancora in suo possesso ed in tal caso, ha diritto, nella vigenza dell’art. 7
del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
ad effettuare la compensazione tra la nuova e la precedente imposta,
mentre, anteriormente all’entrata in vigore della norma, poteva usufruire
solo del rimborso, stante il divieto di doppia imposizione, ma qualora, il
contribuente, tra la prima e la seconda rivalutazione, abbia ceduto una parte

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rimborso dell’importo di € 30.178,68, versato per aver aderito alla

R.G. 10407/2011

dei beni, il diritto al rimborso va determinato facendo riferimento, ai fini di
calcolarne l’importo, alla precedente imposta versata sull’intero valore del
bene posseduto, e non già su quello della sola quota residuata a seguito della
parziale cessione, in quanto, atteso il carattere «volontario» dell’imposta
sostitutiva, frutto di una libera scelta del contribuente, va evitata la revoca di
una scelta già operata, dopo avere già usufruito del vantaggi fiscali con la

2.2. in altra pronuncia (cfr. Cass. n. 26845/2014), sempre in tema di
capita! gains, è stato respinto il vizio motivazionale dedotto, in ricorso per
cassazione, dall’Agenzia delle Entrate, avverso decisione d’appello che aveva
confermato l’accoglimento della domanda del contribuente di rimborso delle
somme versate (le prime due rate) dell’imposta sostitutiva per la
determinazione del valore di acquisto, alla data del 1.1.2002, delle
partecipazioni sociale, ex art.5 L.448/2001, essendosi lo stesso avvalso del
disposto della L. n. 47/2004, per la rivalutazione della quota di
partecipazione all’1.7.2003;
2.3. orbene, procedendo con l’esame del quadro normativo, l’art. 14, co.
5, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461 prevede che «agli effetti della determinazione
delle plusvalenze e minusvalenze» da cessione di partecipazioni qualificate, il
costo o valore d’acquisto delle partecipazioni possedute alla data di entrata in
vigore del decreto stesso (1° luglio 1998) possa essere adeguato, ai sensi del
comma 5 dell’art. 2 del D.L. 28.1.1991, n. 27, convertito, con modificazioni,
dalla L. 25.3.1991, n. 102, sulla base della variazione intervenuta fino al
30.6.1998; l’art. 5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, rubricato
«Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei
mercati regolamentati», ha così disposto: «a) “Agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81, comma I,
lett. c) e c bis), del testo unico delle imposte sui redditi, (…), per i titoli, le
quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati posseduti alla data
del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di
acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della
società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di
stima (…), a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (…)» (comma 1); b)

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vendita parziale del bene;

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