Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19955 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 21/09/2010), n.19955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso rgn. 31758/2006, proposto da:

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore

in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

la Cheber snc, in persona del legale rappresentante in carica, di

seguito anche “Società”, il signor C.P.M. e la signora

P.D. in proprio e nella qualità di soci della Società;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Firenze 13 giugno 2005, n. 78/9/05, depositata il 26 settembre 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 7

giugno 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Diego Giordano per l’Agenzia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 11-17 novembre 2006 è notificato ai soggetti intimati un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello della Società e dei suoi due soci contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Lucca n. 51/01/2004, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla Società contro l’avviso di accertamento n. R5V2999177 dell’ilor e dell’IVA 1996, fondato sui parametri, e aveva dichiarato inammissibili i ricorsi dei soci contro le cartelle di pagamento n. (OMISSIS) della loro Irpef 1996.

b) che la sentenza d’appello è così motivata: “la commissione ritiene che il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, … come il successivo analogo del D.P.C.M. 27 marzo 1997 …, non rispetti i rigorosi requisiti formali della L. n. 400 del 1988, ex art. 17 non essendo mai staio richiesto e quindi ricevuto il prescritto parere del Consiglio di Stato; ne consegue un suo radicale profilo di illegittimità e conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento”;

c) che è manifestamente fondato il primo motivo d’impugnazione dell’Agenzia, con il quale si denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 perchè, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la procedura speciale di approvazione dei parametri previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, in quanto derogatoria rispetto a quella statuita dalla L. n 400 del 1988, art. 17 non necessita del preventivo parere del Consiglio di Stato” (Corte di cassazione 21 novembre 2008, n. 27656);

d) che, conseguentemente, assorbiti gli altri motivi d’impugnazione, il ricorso dev’essere accolto e la causa dev’essere rinviata ad altra Sezione della CTR della Toscana, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto enunciato sub c), liquiderà le spese processuali relative ai giudizio di cassazione.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della CTR della Toscana, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

 

 

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