Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19955 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11899/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO MARCHESELLI e

STEFANO PIOVANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di B.M. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 262/01/2016, depositata in data 18/02/2016, con la quale – in controversia concernente le impugnazioni distinte di due avvisi di accertamento emessi, a seguito di rideterminazione sintetica del reddito, per maggiore IRPEF dovuta, in relazione agli anni d’imposta 2007 e 2008, – sono state riformate le decisioni di primo grado, che avevano respinto i ricorsi della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere i riuniti gravami della contribuente, hanno sostenuto che, “premesso che il 2007” era “annualità estranea all’accertamento”, in ogni caso, era stato “dimostrato che le necessarie provviste risalivano ad anni precedenti” e “derivavano in parte da somme proprie, in parte da importi forniti dall’ex marito, in parte dalla successione della madre ed infine pro-quota da accollo di terzi”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la controricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nel testo anteriore alla novella D.L. n. 78 del 2010 e art. 2697 c.c., avendo la C.T.R. ritenuto sufficiente la dimostrazione del possesso di redditi esenti, pur in assenza di prova offerta del collegamento tra la spesa per incremento patrimoniale con il reddito esente indicato dal contribuente.

2. La censura, per come formulata, è infondata.

Questa Corte (Cass. 25104/2014; Cass. 14885/2015) ha già affermato che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente ratione temporis, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”.

Non è richiesta dunque anche la prova che la spesa per incremento patrimoniale sia stata in effetti sostenuta con quei redditi, esenti o già soggetti a ritenuta alla fonte.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, nel testo vigente ratione temporis, avendo la C.T.R. erroneamente ritenuto che l’annualità 2007 fosse estranea all’accertamento, laddove la spesa per incremento patrimoniale, sostenuta nel 2009, esprimeva una capacità di spesa giustificata da redditi accumulati nei quattro anni precedenti, secondo i testo delta disposizione vigente ratione temporis.

4. La censura è fondata.

La C.T.R. afferma che “sicuramente” l’anno d’imposta 2007 è estraneo alla pretesa impositiva, ma tale affermazione è errata sotto due profili: sia alla luce del disposto dell’art. 38, comma 5, nel testo all’epoca vigente (presunzione di accumulo dei redditi, in quote costanti, per effetto delle spese per incrementi patrimoniali – acquisto immobiliare – sostenute negli anni successivi, nel 2009, precisamente), sia in quanto, come si evince dalla stessa decisione impugnata, anche per l’anno 2007, era stata contestata dall’Ufficio una spesa per incremento patrimoniale – l’acquisto di un’autovettura, sia pure usata. La C.T.R. doveva, quindi, valutare l’esistenza effettiva della provvista anche per l’anno d’imposta 2007.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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