Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19954 del 30/08/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 19954 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 30/08/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si corryiniài.
Roma, i( /
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

ATO IN CANCEWONA

A60, 2013

.

Ct. 38233/08 (Av. VOLPE)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
Nel ricorso n. 29250~

244e(

o

L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
Stato

(C.F.

80224030587

fax:

0696514000,

PEC:

ags.rm@maficert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
la Soc. Andrea Mazzella s.a.s.
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 224/15/07 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Napoli
PREMESSO
Che con nota allegata la Direzione Provinciale I di Napoli a comunicato
che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai
sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della
legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 01.02.2013

dello

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