Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19954 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19954 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso n. 11169-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente contro
ALFIERI RENATO
– intimato –

avverso la sentenza n. 1/22/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 10.1.2011, notificata il
17.2.2011
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11.4.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO
RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre, con atto notificato in data 18/422/4.2011, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe
(ritualmente depositata ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.), con cui
la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna aveva accolto

Data pubblicazione: 27/07/2018

R.G. 11169/2011

l’appello avverso la sentenza n. 17/12/2008 della Commissione tributaria
provinciale di Reggio Emilia in rigetto del ricorso proposto da Renato Alfieri
avverso cartella di pagamento, relativa a dichiarazione dei redditi annualità
2002, sul presupposto di contestata deduzione di oneri consortili relativi a
contributi di bonifica di terreni con conseguente recupero a tassazione a fini
Irpef;

motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art.360, primo comma,
n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 10, 1° comma, lett. a e 25, 2° comma, DPR
917/1986 per avere la CTR affermato la deducibilità dal reddito complessivo
a fini IRPEF dei contributi corrisposti ai consorzi obbligatori di bonifica sul
presupposto dell’«automatica caducazione delle tariffe d’estimo per effetto
del mero decorso dei 10 anni previsti dal richiamato art. 25 TUIR»;
con il secondo motivo ha denunciato ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5
c.p.c., insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio costituito dalla «validità legale delle tariffe d’estimo anteriori di
oltre dieci anni alla dichiarazione dei redditi al fine di riconoscere la
deducibilità dei contributi, a norma dell’art. 10 TUIR»;
con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art.360, primo comma,
n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 35 comma 3 D.Lgs.
n. 546/1992 e dell’art. 227 c.p.c. per avere la CTR affermato la deducibilità
dal reddito complessivo a fini IRPEF dei contributi corrisposti ai consorzi
obbligatori di bonifica sul presupposto dell’<> (cfr. Cass. n. 1133/1996, conforme

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