Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19954 del 23/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 23/07/2019), n.19954
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30366-2018 proposto da:
C.P., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 926/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 09/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE
ALFONSINA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica ha depositato controricorso al ricorso notificatogli da C.P., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 926 del 2017, pubblicata il 9 gennaio 2017;
il ricorso per cassazione peraltro, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, non risulta depositato (art. 369 c.p.c.).
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. Sez. Un. 4859 del 1981 e Cass. Sez. Un. 6420 del 1981; Cass. n. 26529 del 2017);
in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare esistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019