Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19954 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6725/2016 proposto da:

IDCO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARGHERITA, 294, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4351/09/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 18 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dalla IDCO srl in liquidazione avverso la sentenza n. 6903/12/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’intimazione di pagamento IRES ed altro, IVA ed altro 1999. La CTR osservava in particolare che la procedura notificatoria della cartella esattoriale “atto presupposto” di quello impugnato si era ritualmente perfezionata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 140 c.p.c. e che ciò toglieva alcun pregio all’eccezione di prescrizione dei crediti erariali posti in esecuzione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso Equitalia Sud spa.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto la ricorrente lamenta la violazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha affermato la ritualità della notificazione dell’ “atto presupposto” (cartella esattoriale) di quello esattivo impugnato, così dirimendo di conseguenza la questione della prescrizione dei crediti tributari oggetto della controversia.

La censura è per un verso inammissibile e per un altro infondata.

Anzitutto va rilevato che sul compimento delle formalità di notificazione previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,artt. 139 c.p.c. e segg., i giudici del merito si sono espressi nello stesso senso, sfavorevole alla società contribuente, in particolare sul punto della spedizione della “raccomandata informativa” conseguente alla irreperibilità relativa del legale rappresentante della società contribuente. In particolare la CTR ha accertato in fatto che dalla relata di notifica risulta inequivocabilmente il riferimento al numero della cartella esattoriale oggetto della presente lite, sicchè sotto tale profilo non possono aversi dubbi in ordine alla – necessaria – corrispondenza tra atto notificato ed atto impugnato.

Nel formulare, peraltro in modo non del tutto comprensibile, il mezzo in parte qua, la ricorrente chiede pertanto a questa Corte un’ ulteriore valutazione meritale dei fatti dedotti in giudizio, ma inammissibilmente, essendo consolidato il principio di diritto che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex mrdtis Sez. 5, n. 26110 del 2015). Quanto alla dedotta violazione dell’art. 145 c.p.c., va semplicemente rilevato che l’Agente della riscossione ha effettuato la notifica presso il legale rappresentante della società contribuente, non essendo riuscito a notificare la cartella di pagamento de qua presso la sede societaria, facendo così applicazione dell’u.c., di detta disposizione codicistica nella versione vigente ratione temporis.

Ciò posto in punto notifica della cartella di pagamento impugnata, ne deriva automaticamente la completa infondatezza dell’eccezione di prescrizione sulla quale è pure tornata la ricorrente con la memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c., comma 3.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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