Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19954 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4666/2015 proposto da:

P.A., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Giovanna Antida Vitagliano

Moccia;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 52042/13 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. STEFANO PETITTI;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Vitagliano Moccia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato il 14 ottobre 2013 presso la Corte d’appello di Roma, P.A. proponeva opposizione, della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, avverso il decreto con il quale il consigliere designato aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio iniziato il 15 giugno 2007 e deciso con sentenza depositata il 14 novembre 2011, sul rilievo che il giudizio stesso aveva avuto una durata inferiore a sei anni, previsto come termine di durata ragionevole dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-ter;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione condividendo l’interpretazione della citata disposizione offerta dal consigliere designato;

che per la cassazione di questo decreto P.A. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

che il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

Considerato in diritto

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2-bis, dolendosi del fatto che la Corte d’appello, pur avendo dato atto dell’avvenuto superamento della durata ragionevole per un anno e cinque mesi, abbia poi rigettato la domanda ritenendo che la disposizione di cui all’art. 2, comma 2-ter, possa applicarsi anche ai giudizi svoltisi in unico grado;

che il ricorso è fondato, alla luce del condiviso principio per cui “in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-ter, secondo cui detto termine si considera comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado” (Cass. n. 23745 del 2014; in senso conforme, Cass. n. 14101 del 2015; Cass. n. 14966 del 2015; Cass. n. 20915 del 2015; Cass. n. 23348 del 2015; Cass. n. 23349 del 2015);

che la Corte d’appello di Roma si è, all’evidenza, discostata da tale principio, sicchè il decreto impugnato va cassato, con rinvio, per nuovo esame della domanda, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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