Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19953 del 30/08/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19953 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si con-1>Di
Roma,5 /i)
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLFSM
L 3 U A% 2013
Il FuzjnriO
Mas
Giudiziado
Data pubblicazione: 30/08/2013
CT 33222/11
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZ. V TRIBUTARIA
ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA
nel ricorso n. 20610/11
L’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, cod. fiscale
06363391001, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
12 è domiciliata, fax 06.96.51.40.00, incl. PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Ricorrente
Contro
CARDOGNA MAURIZIO
Resistente
in punto
Annullamento della sent. n. 4242/16/10 emessa inter partes dalla C.T.C. ,
Sezione di Roma, Collegio n. 16
PREMESSO
Che con nota del 7.9.12 n. 58631/2012 la Direzione Provinciale di Latina
ha comunicato che la domanda di definizione della controversia ex art. 39
comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) è
stata oggetto di DINIEGO
FA ISTANZA
affinché nel sia fissata l’udienza di discussione.
Allega il provvedimento di diniego.
Roma, 27 novembre 2012
cod. fiscale 80224030587, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.