Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19953 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO, in persona del Commissario

prefettizio p.t.. elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Belsiana n. 71, presso l’avv. GIUSEPPE DELL’ERBA, unitamente all’avv.

NISI SALVATORE del foro di Lecce, dal quale è rappresentato e difeso

in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

U.C.F., U.C.M.F., U.

G.L. e G.P., elettivamente domiciliati

in Roma, alla via E. Mantegazza n. 24, presso LUIGI GARDIN,

unitamente all’avv. SPATA GABRIELLA del foro di Lecce, dalla quale

sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 413/05,

pubblicata il 13 giugno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

giugno 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. ZENO Immacolata, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 31 ottobre 2002, il Tribunale di Lecce condannò il Comune di Castrignano del Capo al risarcimento dei danni subiti da U.C.F., U.C.M.F., U. G.L. e G.P. per la perdita della proprietà di un fondo sito in (OMISSIS), la cui occupazione d’urgenza, disposta per la realizzazione di una strada, non era stata seguita dalla tempestiva emissione del decreto di espropriazione.

2. – L’impugnazione proposta dal Comune è stata parzialmente accolta dalla Corte d’Appello di Lecce, che con sentenza del 13 giugno 2005 ha rideterminato la misura degli interessi dovuti sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, accogliendo parzialmente anche l’impugnazione incidentale proposta dagli appellati, e riconoscendo a questi ultimi il maggior danno derivante dalla diminuzione di valore della superficie residua del fondo occupato.

Premesso che la sentenza di primo grado non era stata censurata nella parte in cui aveva qualificato la fattispecie come occupazione acquisitiva, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, osservando che l’irreversibile trasformazione dell’area occupata si era verificata il 14 luglio 1987, ovverosia nel corso dell’occupazione legittima, disposta con decreto del 12 luglio 1985 e scaduta il 12 luglio 1990, con la conseguenza che la domanda, proposta con atto di citazione notificato il 10 settembre 1992.

doveva considerarsi tempestiva, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il termine per la conclusione del procedimento espropriativo, fissato con la dichiarazione di pubblica utilità, fosse scaduto fin dal 14 aprile 1986.

3. Avverso la predetta sentenza il Comune propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria. Gli U.C., l’ U. e la G. resistono con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20 e della L. 3 gennaio 1978, n. 1, osservando che la Corte d’Appello ha attribuito rilevanza decisiva al termine per l’ultimazione dei lavori previsto dal decreto di occupazione, senza considerare che la scadenza del termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità comporta l’inefficacia del decreto di occupazione, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza della prescrizione, avrebbe dovuto tenersi conto della predetta scadenza, ovvero della data in cui si era verificata l’irreversibile trasformazione dell’area occupata.

1.1. – Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha giustificato il rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria con l’affermazione che il relativo termine, avente durata quinquennale, doveva essere fatto decorrere (non già dalla scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori fissato nel decreto di occupazione, come sostiene il ricorrente, ma) dalla data in cui era scaduto il termine di durata dell’occupazione legittima, nel corso della quale si era verificata l’irreversibile trasformazione del fondo occupato, tale assunto ha la sua esplicita premessa nella constatazione della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva qualificato la fattispecie come occupazione appropriativa, e trova fondamento nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il quale ravvisa tale fenomeno nell’acquisto a titolo originario della proprietà di un fondo da parte della Pubblica Amministrazione e nella contestuale perdita del medesimo diritto da parte del proprietario, che si verificano in conseguenza della trasformazione irreversibile di un immobile la cui occupazione, disposta per la realizzazione di una opera pubblica, non sia stata seguita dall’emissione del decreto di espropriazione entro la data indicata come termine finale di efficacia dell’occupazione (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 1^, 7 marzo 2008. n. 6195; 26 agosto 1998. n. 8490; 22 febbraio 1994. n. 1725). La predetta trasformazione, configurandosi al tempo stesso come modo di acquisto della proprietà e come fatto illecito, da infatti luogo ad un’obbligazione risarcitola soggetta al termine di prescrizione di cui all’art. 2947 cod. civ., il quale, trattandosi di illecito a carattere istantaneo, decorre dalla data in cui, per effetto della scadenza del termine di efficacia del decreto di occupazione o dell’irreversibile destinazione dell’immobile all’interesse pubblico, se successiva, si verifica l’acquisto della proprietà in favore dell’Amministrazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1^, 28 maggio 2008, n. 14050; 30 marzo 2007, n. 7981; 6 aprile 2006, n. 8037).

L’occupazione appropriativa, presupponendo la destinazione del fondo ad una finalità pubblicistica, che può verificarsi soltanto in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che per legge produca tale effetto, si distingue, com’è noto, dall’occupazione usurpativa, la quale ha luogo quando il comportamento dell’Amministrazione non sia ricollegabile ad una pubblica utilità formalmente dichiarata, o per mancanza ab initio della dichiarazione di pubblica utilità, o perchè questa è venuta meno a seguito dell’annullamento dell’atto in cui era contenuta o per la scadenza dei relativi termini, verificatasi prima del compimento dell’opera. In tal caso, la condotta della Pubblica Amministrazione, non essendo riconducibile ad un pubblico interesse legalmente dichiarato, non si differenzia in alcun modo da quella arbitrariamente posta in essere da un privato, e non può pertanto determinare l’acquisto della proprietà del fondo, ma si configura esclusivamente come un fatto illecito, dal quale sorge il diritto del proprietario alla restituzione dell’immobile o al risarcimento del danno (cfr. Cass.. Sez, Un., 6 maggio 2003, n. 6853; Cass., Sez. 1, 17 febbraio 2004, n. 3007).

A quest’ultima fattispecie intende evidentemente riferirsi il ricorrente allorchè censura la sentenza impugnata, sostenendo che la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria avrebbe dovuto essere ancorata alla scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori fissato con la dichiarazione di pubblica utilità o, al più tardi, alla data successiva in cui si è verificata l’irreversibile trasformazione del fondo occupato. In tal modo, tuttavia, egli ripropone una questione che la Corte d’Appello, con statuizione non censurata in questa sede, ha ritenuto definitivamente preclusa per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui, come si è detto, aveva qualificato la fattispecie come occupazione appropriativi, anzichè come occupazione usurpativa. La mancata contestazione di tale rilievo impedisce l’ulteriore esame della questione relativa alla natura della vicenda acquisitiva, la quale deve ormai ritenersi irretrattabilmente definita, avuto riguardo alla diversità degli effetti delle due fattispecie ed all’efficacia preclusiva del giudicato formatosi in ordine alla qualificazione adottata dal Giudice di primo grado (cfr. al riguardo, Cass., Sez. 1^, 19 ottobre 2006, n. 22479: 17 giugno 2005, n. 13001).

1.2. Solo per completezza, quindi, occorre rilevare che il ricorrente non avrebbe neppure interesse a far valere l’errata qualificazione della fattispecie, non potendo conseguire, per effetto dell’eventuale accoglimento di tale censura, un risultato più favorevole di quello derivante dalla sentenza impugnata. Questa Corte ha infatti affermato che, in mancanza di un’efficace dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione e la trasformazione del fondo non possono dar luogo all’acquisto della proprietà in favore dell’Amministrazione, ma si configurano come un illecito a carattere permanente, la cui consumazione cessa soltanto per effetto della proposizione della domanda di risarcimento dei danni, nella quale deve ravvisarsi una implicita rinuncia del proprietario al diritto dominicale, con la conseguenza che. quanto meno fino alla notificazione dell’atto di citazione, deve escludersi la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria (cfr. Cass., Sez. 1^, 27 maggio 2010. n. 13023).

1.3. La preclusione derivante dal giudicato interno investe anche la diversa tesi prospettata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., nella quale il ricorrente ammette finalmente l’irretrattabilità della qualificazione della fattispecie come occupazione appropriati va, ma ribadisce che il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere fatto decorrere dalla scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori o dalla data della trasformazione irreversibile del fondo, in quanto la predetta scadenza, rendendo inefficace la dichiarazione di pubblica utilità, avrebbe fatto venir meno il potere espropriativi), travolgendo anche gli effetti del decreto di occupazione, indipendentemente dal più lungo termine dallo stesso previsto.

A sostegno di tale affermazione, il ricorrente richiama alcune pronunce di questa Corte, nelle quali, proprio in riferimento all’occupazione appropriativi, è stato precisato che il principio secondo cui in mancanza del decreto di esproprio la realizzazione dell’opera (con la corrispondente irreversibile trasformazione del suolo), intervenuta nel corso dell’occupazione legittima, determina l’acquisto della proprietà del fondo da parte dell’Amministrazione alla scadenza del termine di durata dell’occupazione stessa, trova applicazione soltanto nell’ipotesi in cui l’occupazione prosegua legittimamente dopo l’irreversibile trasformazione, e non anche quando sia ormai scaduto il termine stabilito nella dichiarazione di pubblica utilità, entro il quale soltanto il decreto di esproprio può essere legittimamente ed efficacemente emesso, ancorchè il termine stabilito dai decreto di occupazione d’urgenza sia più lungo (cfr. Cass., Sez. Un., 6 maggio 2003, n. 6853; Cass., Sez. 1^, 17 febbraio 2004, n. 3007; 29 agosto 2002. n. 12650).

Le sentenze citate si riferiscono peraltro ad ipotesi nelle quali l’irreversibile trasformazione de fondo aveva avuto luogo anteriormente alla scadenza del termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità, e quindi in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace, la cui sussistenza integra uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell’occupazione appropriati va, unitamente alla realizzazione dell’opera pubblica ed alla mancata emissione del decreto di esproprio nel termine all’uopo fissato. Come si è detto, infatti, l’acquisto della proprietà a titolo originario da parte della Pubblica Amministrazione presuppone che l’opera realizzata risulti funzionale ad una destinazione pubblicistica legalmente accertata, e può quindi verificarsi soltanto se, al momento della sua realizzazione, permangano gli effetti del relativo accertamento; in tal caso, la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità non priva l’opera del suo carattere pubblico, ma comporta soltanto il venir meno del potere ablatorio, impedendo l’emissione del decreto di espropriazione e travolgendo gli effetti del decreto di occupazione, con il conseguente verificarsi del fenomeno della c.d. accessione invertita, da cui derivano ad un tempo l’acquisto della proprietà in favore dell’Amministrazione e l’obbligo della stessa di risarcire il danno arrecato al proprietario.

Qualora, invece, gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità siano cessati anteriormente alla trasformazione irreversibile, l’Amministrazione non può procedere ulteriormente all’esecuzione dei lavori (a meno che non rinnovi la dichiarazione di pubblica utilità), ma è tenuta a rilasciare il fondo e a ripristinare lo stato dei luoghi, non diversamente da quanto accade nelle altre ipotesi di occupazione usurpativa, configurandosi altrimenti il suo comportamento come un’arbitraria occupazione, analoga a quella astrattamente realizzabile da un privato, e quindi inidonea a determinare l’acquisto a titolo originario della proprietà. Tale sarebbe la situazione verificatasi nel caso di specie, avendo la Corte d’Appello accertato che la trasformazione irreversibile del fondo occupato si è verificata successivamente alla scadenza del termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità, e pertanto quando gli effetti di quest’ultima erano ormai venuti meno; la possibilità di ricollegare alla condotta dell’Amministrazione gli effetti dell’occupazione usurpativa è tuttavia preclusa dalla mancata contestazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha preso atto dell’intervenuta formazione del giudicato in ordine alla qualificazione della fattispecie come occupazione appropriativa, facendone discendere la decorrenza del termine di prescrizione dalla scadenza dell’occupazione legittima.

1.4. Peraltro, anche a voler aderire all’affermazione del ricorrente, secondo cui l’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria andrebbe ricollegata alla scadenza de termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità o alla trasformazione irreversibile del fondo, dovrebbe in ogni caso escludersi l’intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria, avendo la Corte d’Appello accertato che entrambi i predetti eventi si sono verificati in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 27 ottobre 1988, n. 458, e risultando il giudizio instaurato prima che fossero trascorsi cinque anni da quest’ultima data.

In tema di occupazione appropriativa, questa Corte ha infatti affermato che, avendo il legislatore riconosciuto (seppure indirettamente) gli effetti dell’istituto per la prima volta soltanto con la predetta legge, è a partire dalla data di quest’ultima che deve farsi decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno insorto in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, non potendosi porre a carico de titolare le conseguenze del mancato esercizio di tale diritto nel periodo compreso tra le due date, in quanto la decorrenza della prescrizione dev’essere riferita, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., alla possibilità legale di esercizio del diritto, requisito, quest’ultimo, che non può ritenersi soddisfatto in una situazione, come quella anteriore all’entrata in vigore della L. n. 458 cit., caratterizzata dalla mancanza di un riconoscimento legislativo e giurisprudenziale dell’istituto in questione (cfr. Cass., Sez. 1^, 22 aprile 2010, n. 9620; 5 settembre 2008, n. 22407; 28 luglio 2008, n. 20543).

2. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il Comune di Castrignano del Capo al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, ivi compresi Euro 2.500,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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