Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19953 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19953 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso n. 11165-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –

contro
ALFIERI MARIA GRAZIA
ALFIERI GIAMPAOLO
ALFIERI ANDREA
rappresentati e difesi dall’Avvocato EVA CASTAGNOLI giusta procura
speciale estesa in calca al controricorso
– con troricorrenti

avverso la sentenza n. 2/22/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 10.1.2011, notificata in
data 16.2.2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11.4.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

fQ

Data pubblicazione: 27/07/2018

R.G. 11165/2011

RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata
in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia
Romagna aveva accolto l’appello avverso la sentenza n. 166/2/2008 della
Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia in rigetto del ricorso
proposto da Renato Alfieri (a cui sono succeduti, ir qualità di eredi, gli

dichiarazione dei redditi annualità 2003, sul ‘presupposto di contestata
deduzione di oneri consortili relativi a contributi di bonifica di terreni con
conseguente recupero a tassazione a fini Irpef;
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art.360, primo comma,
n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 10, 1° comma, lett. a e 25, 2° comma, DPR
917/1986 per avere la CTR affermato la deducibilità dal reddito complessivo
a fini IRPEF dei contributi corrisposti ai consorzi obbligatori di bonifica sul
presupposto dell’<>;
con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art.360, primo comma,
n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 35 comma 3 D.Lgs.
n. 546/1992 e dell’art. 227 c.p.c. per avere la CTR affermato la deducibilità
dal reddito complessivo a fini IRPEF dei contributi corrisposti ai consorzi
obbligatori di bonifica sul presupposto dell’«automatica caducazione delle
tariffe d’estimo per effetto del mero decorso dei 10 anni previsti dal
richiamato art. 25 TUIR»;
i contribuenti si sono costituiti con controricorso, deducendo
l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale

odierni contro ricorrenti) avverso cartella di pagamento, relativa a

R.G. 11165/2011

CONSIDERATO CHE
1.1. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto
tardivamente notificato, formulata dai controricorrenti;
1.2. dall’esame degli atti emerge infatti che: la notifica della sentenza
impugnata fu effettuata in data 16.4.2011; il termine di sessanta giorni, ai
sensi dell’art. 325 c.p.c., scadeva in data 18.4.2011; il ricorso fu notificato,

successivo invio in data 19.4.2011 del plico dall’Ufficio Postale;
1.3. sul punto deve darsi, invero, continuità alla giurisprudenza della
Corte, secondo cui, in tema dì notificazione a mezzo posta, la riserva in via
esclusiva prevista dall’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261 del 1999, a favore
del fornitore del servizio universale, volta a garantire l’attestazione
fidefacente della puntualità e regolarità degli adempimenti, è rispettata
allorquando il plico, inizialmente affidato ad un’agenzia postale privata, sia,
come nella specie, da quest’ultima veicolato all’Ente Poste, il quale
provveda all’integrale esecuzione della procedura ed in particolare alla
consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa
data, sicché la notifica non può considerarsi inesistente o omessa (cfr. Cass.
n. 15347/2015 ord.);
1.4. è opportuno inoltre evidenziare che l’art. 1 della I. n. 124 del 2017,
abrogando l’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, laddove prevede che la
notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio possa essere
effettuata mediante l’utilizzo di un’agenzia privata, a decorrere dal 10
settembre 2017, non ha efficacia retroattiva in quanto norma non
interpretativa;
2.1. a seguire, il primo motivo di ricorso è fondato;
2.2 la deducibilità, dal reddito complessivo, dei contributi corrisposti ai
consorzi di miglioramento fondiario, ai sensi dell’art. 10, lett. a) del D.P.R.
22 dicembre 1986 re 917 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore
a quello introdotto, con la stessa numerazione, dal d.lgs. 12 dicembre 2003,
n. 344), presuppone che gli stessi non siano già deducibili dai redditi
fondiari che concorrono a formare il reddito complessivo, condizione,
questa, da accertarsi in base alle disposizioni di cui all’art. 25 del d.P.R. n.

3

mediante consegna al centro S.I.N. dì Poste Italiane, in data 18.4.2011, con

R.G. 11165/2011

917 cit. – secondo cui <

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