Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19953 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 939-2018 proposto da:

LINDA SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI, 27, presso lo

studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PIRAMIDE

CESTIA, 31, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MAGURNO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4402/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata i109/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive in capo a C.S., assunto con contratto part time dal 4.03.2011 al 28.2.2012 dalla Linda s.r.l. appaltatrice della società “Aeroporti di Roma”, per aver svolto un orario di lavoro full time per 11 mesi su 12;

ha condannato la Linda s.r.l. a corrispondere al lavoratore una somma pari a Euro 8.030,22, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;

la cassazione della sentenza è domandata dalla Linda s.r.l. sulla base di due motivi di ricorso;

C.S. resiste con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente lamenta “Totale assenza di motivazione e di esame circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti”; la Corte territoriale avrebbe deciso omettendo di affrontare la questione di diritto introdotta nel giudizio d’appello e risolta dal primo giudice, relativa alla sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro supplementare da parte della Linda s.r.l.; quest’ultima, assegnataria di un appalto di pulizie presso l’Aeroporto di Fiumicino, al fine di rispettare gli standard di qualità pattuiti con la committente “Aeroporti di Roma s.p.a.”, si era vista costretta a far ricorso al lavoro supplementare, posto a carico dei lavoratori part time per far fronte alle numerose assenze dal lavoro, trovandosi nell’impossibilità di ricorrere a nuove assunzioni con contratto a termine per l’oggettiva inconciliabilità tra l’urgenza della prestazione lavorativa e la specificità dell’accesso alla struttura aeroportuale, soggetto a tempi tecnici dovuti al rilascio di autorizzazioni e permessi;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contesta “Violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 116 c.p.c. – Omesso esame di un fatto decisivo della controversia prospettato dalle parti”; la Società ricorrente sostiene che la Corte d’Appello disattendendo le risultanze di una prima relazione tecnica (2.1.2017), avrebbe erroneamente accolto gli esiti di una seconda CTU (10/7/2017) ove veniva riconosciuto un credito del lavoratore di Euro 10.054,86, somma ridotta in seguito dalla Corte d’Appello in Euro 8.030,22 in considerazione della domanda formulata in primo grado dal C.;

il primo motivo è infondato;

dal contesto motivazionale adottato dalla Corte territoriale, non si riscontra la mancata pronuncia in sede di appello e che si assume non affrontata da parte dell’odierna ricorrente; la sentenza gravata ha infatti accertato, attraverso un’approfondita analisi delle concrete modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro degli appellanti, come, assegnato dalla Linda s.r.l. un monte ore pari a 176 al tempo pieno e pari a 129,75 al tempo parziale, C.S. aveva espletato, per undici mesi su dodici, un orario di lavoro supplementare per un numero di ore superiori a 46,25 (risultante per differenza fra 176 e 129,75);

applicando il principio secondo cui l’orario di lavoro supplementare è lecito quando è occasionale, ma diventa illecito e comporta la trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time quando è continuativo, la sentenza impugnata ha fatto correttamente discendere, dalle circostanze di fatto rilevate e non contraddette dal nessuna delle parti in causa, la conclusione che i contraenti avevano inteso instaurare un rapporto di lavoro a tempo pieno;

l’iter logico-argomentativo complessivo seguito dalla Corte territoriale consente, pertanto, di ritenere superata la questione dell’omesso esame della censura posta in sede di appello dall’odierna ricorrente, del cui mancato esame ella si duole in questa sede;

il secondo motivo è inammissibile per mancanza di specificità;

in base al consolidato orientamento di legittimità “In tema di contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio – e per esse alla sentenza che le abbia recepite in motivazione – la loro ammissibilità in sede di ricorso per cassazione presuppone che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che detta tempestività si evinca, a sua volta, dal provvedimento impugnato o dall’atto del procedimento di merito – che il ricorrente è tenuto ad indicare in modo specifico – in cui le contestazioni stesse erano state formulate, così da consentire alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità dell’asserzione e valutare la decisività della questione.” (ex plurimis Cass. n. 12532 del 2011);

nel caso in esame la Società ricorrente non indica quando avrebbe contestato gli esiti della seconda consulenza, e non trascrive e non produce gli atti e i documenti dai quali poter evincere la contestazione delle risultanze della CTU;

la Corte d’Appello, di contro, motiva puntualmente di aver accertato che nessuna delle parti aveva contestato le risultanze della consulenza del 10/7/2017 (p. 3 sent., 3^ cpv.);

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2000,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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