Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19953 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 21/09/2010), n.19953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

signora G.F., di seguito anche “Contribuente”,

rappresentata e difesa dagli avv. Castellano Adriano e Stefano

Fiorelli, presso i quali e’ elettivamente domiciliata in Via San

Tommaso d’Aquino 116, Roma;

– ricorrente –

contro

il Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”,

in persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– intimati e controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Palermo 11 giugno 2005, n. 61/14/05, depositata il 24 settembre 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 7

giugno 2010 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Stefano Fiorelli per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimita’.

1.1. Il 2 novembre 2006 e’ notificato alle intimate autorita’ tributarie un ricorso della Contribuente per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Palermo n. 22/05/2004, che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’irpef 1996.

1.2. Il 15 dicembre 2006 e’ notificato alla Contribuente il controricorso delle autorita’ tributarie.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il 27 febbraio 2001 e’ notificato alla Contribuente, la quale e’ un’insegnante delle scuole medie superiori che svolge attivita’ libero professionale, l’avviso di accertamento dell’Irpef 1996, adottato su base parametrica, con il quale si rettificano rispettivamente in L. 120.971.000 ed in L. 122.090.000 i compensi ed il volume di affari esposti nella dichiarazione dei redditi, e s’irroga una sanzione di Euro 19.025.000;

b) la contribuente e’ rimasta soccombente in entrambi i gradi di merito.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, e’ cosi’:

a) l’Amministrazione Finanziaria ha effettuato l’accertamento utilizzando i parametri di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 184;

b) tali parametri devono essere sottoposti ad una serie di variabili personalizzate, in modo da poter determinare ad hoc la produttivita’ dell’attivita’ svolta dal contribuente, conseguentemente, devono tener conto dei dati esposti dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi … Cosi’ operando si dovrebbe individuare non solo la capacita’ potenziale dell’attivita’ professionale a produrre redditi, ma anche quei fattori che possono limitare tale capacita’;

c) dal prospetto per l’applicazione dei parametri fiscali agli atti del processo emerge uno scostamento di valori tale che il reddito dichiarato non risulta congruo, anche se e’ stato preso in considerazione il minore tempo dedicato all’attivita’ professionale a causa del lavoro dipendente (voce D. 38 numero di ore considerate 20 anziche’ 40 – 45 previste dallo studio di settore per attivita’ professionale svolta a tempo pieno. Inoltre,… il licenziamento dell’unita’ lavorativa addetta all’attivita’ professionale non puo’ essere considerato come elemento che limiti la capacita’ di produrre ricavi nell’anno 1996, poiche’ la stessa e’ stata licenziata in data 31/12/1996, cioe’ alla fine dell’anno d’imposta oggetto dell’accertamento in questione. … ne deriva che le circostanze dedotte dalla contribuente non sembrano sufficienti a dimostrare la congruita’ del reddito dichiarato.

4. Il ricorso per cassazione della Contribuente, integrato con memoria, e’ sostenuto con sei motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con vittoria di spese.

5. Il controricorso delle autorita’ tributarie si conclude con la richiesta di rigetto del ricorso principale e di riconoscimento della vittoria quanto alle spese di giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il primo motivo d’impugnazione.

6.1.1. Il primo motivo d’impugnazione e’ collocato sotto la seguente rubrica: violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 184 e 186 cosi’ come integrate dal D.P.C.M. 26 gennaio 1996 come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, in relazione all’art. 113 c.p.c. e all’art. 101 Cost..

6.1.2. La ricorrente sostiene che i DPCM 26 gennaio 1996 e 27 marzo 1997 sarebbero illegittimi perche’ la loro adozione sarebbe avvenuta senza il rispetto delle norme procedi mentali L. 23 agosto 1988, n. 400, ex art. 17.

6.2. Il motivo e’ infondato, perche’, secondo la giurisprudenza di legittimita’, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la procedura speciale di approvazione dei parametri previsti della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181 in quanto derogatoria rispetto a quella statuita dalla L. n. 400 del 1988, art. 17 non necessita del preventivo parere del Consiglio di Stato (Corte di cassazione 21 novembre 2008, n. 27665).

7. Il secondo motivo d’impugnazione.

7.1.1. Il secondo motivo d’impugnazione e’ preannunciato dalla seguente rubrica: nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 101 Cost., per omessa disapplicazione del D.P.C.M. 26 gennaio 1996 come modificato dal D.P.C.M 27 marzo 1997.

7.1.2. La censura e’ sostenuta dalla ricorrente con la seguente motivazione: La sentenza rea sulla scorta di un presupposto giuridico desunto dalla applicazione del combinato disposto della L. 28 dicembre 1995, n. 546, art. 3, commi 184 e 186 cosi’ come integrati da D.P.C.M. 26 gennaio 1996 (come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997) e’ anche (stante la enunciata illegittimita’ del decreto ministeriale de qua) nulla per violazione del principio di legalita’ della decisione giudiziaria enucleato dall’art. 113 c.p.c.. … quale diretta espressione del principio generale di cui all’art. 101 Cost.

che sancisce la soggezione del Giudice solo alla legge.

7.2. Il motivo e’ inammissibile per genericita’, perche’ non e’ dato comprendere in quale senso il principio costituzionale invocato e la sua attuazione prevista dall’art. 113 c.p.c. si possano e si debbano applicare alla sentenza impugnata.

8. Il terzo motivo d’impugnazione.

8.1.1. Il terzo motivo e’ avanzato con la seguente rubrica:

violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 180 a 184 in relazione al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3 ed all’art. 113 c.p.c..

8.1.2. La ricorrente sostiene che per il 1996 non si sarebbero piu’ dovuti applicare i parametri, ma gli studi di settore.

8.2. Il motivo e’ inammissibile per novita’, perche’ non risulta che la questione sia mai stata proposta in sede di merito. Peraltro, se cosi fosse, il rimprovero ora rivolto alla CTR avrebbe dovuto esser formulato come omessa pronuncia su una questione, della cui sollevazione in sede di appello si dovrebbe dar conto in termini di autosufficienza.

9. Il quarto motivo d’impugnazione.

9.1.1. Il quarto motivo e’ prospettato sotto la seguente rubrica:

nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 commi da 180 a 184.

9.1.2. La motivazione di sostegno e’ cosi’ formulata: Il profilo di invalidita’ teste’ riportato al punto sub 3, violazione dell’art. 113 c.p.c., costituisce anche un evidente vizio di attivita’ imputabile al Giudice. La CTR aveva l’obbligo di giudicare secondo diritto la fattispecie posta ad suo esame, ossia aveva l’obbligo di esercitare lo iura novit curia, nel senso di individuare – anche prescindendo dalle prospettazioni delle parti – e di applicare ai fatti sottoposti al suo esame le norme dirette a disciplinare la fattispecie. La mancata ottemperanza a tale obbligo ha fatto si’ che la sentenza successivamente resa sia affetta da nullita’.

9.2. Secondo la ricorrente, il medesimo vizio denunciato con il terzo motivo d’impugnazione sarebbe alla base dell’ulteriore profilo di illegittimita’ costituito dalla violazione dell’art. 113 c.p.c. cioe’ dell’obbligo di giudicare secondo diritto. Esso e’, tuttavia, inammissibile, perche’ se, come s’e’ poc’anzi veduto, e’ inammissibile il motivo che funge da presupposto, e’ inammissibile anche il motivo consequenziale, che si viene a trovare privo di fondamento logico. Comunque, il quarto motivo e’ inammissibile anche per novita’, perche’ la sede della legittimita’ e’ la prima occasione nella quale esso viene prospettato.

10. Il quinto motivo d’impugnazione.

10.1.1. Il quinto motivo e’ introdotto dalla seguente rubrica:

violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 in relazione all’art. 2979 c.c. ed art. 53 Cost..

10.1.2. La ricorrente sostiene che la CTR avrebbe considerato i parametri delle presunzioni semplici, operanti automaticamente.

10.2. Il motivo e’ infondato, perche’ la CTR, dopo aver affermato la necessita’ che i parametri siano integrati con la considerazione dei dati inseriti nella dichiarazione del contribuente, ha esaminato l’applicabilita’ dei parametri alla caso di specie ultima oggetto della presente controversia e li ha valutati provvedimentalmente; se, poi, si dovesse interpretare il motivo come riferito ad una fattispecie diversa da quella esaminata dalla CTR, il motivo sarebbe addirittura inammissibile.

11. Il sesto motivo d’impugnazione.

11.1.1. Il sesto motivo e’ preannunciato dalla seguente rubrica:

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, prospettati dalla contribuente.

11.1.2. La ricorrente, premesso che l’accertamento tributario presuntivo non potrebbe prescindere dalla valutazione della concreta situazione economica in cui si e’ svolta l’attivita’ del contribuente, sostiene che la CTR avrebbe di fatto omesso di considerare molte delle circostanze da lei dedotte e costituite dalla certificazione di malattia, dalla dichiarazione dei redditi di suo marito, dal contemporaneo svolgimento dell’attivita’ di docente a tempo pieno, dal licenziamento dell’unita’ lavorativa in forza allo studio.

11.2. Il motivo e’ in parte infondato e in parte inammissibile.

Con riguardo all’omessa considerazione della lettera di licenziamento e dello stato di dipendente statale della contribuente, la censura e’ infondata, perche’ su questi due punti la CTR si e’ espressamente pronunciata (v. 3. c).

Quanto all’omissione sulla malattia (polmonite) che ha colpitola contribuente nel 1996, la relativa censura e’ inammissibile per mancanza di autosufficienza, perche’ la ricorrente non riproduce testualmente quelle parti degli atti processuali dai quali risulterebbe se ed in quali termini la questione e’ stata sottoposta all’esame del giudice di merito.

Per la medesima ragione (mancanza di autosufficienza del ricorso per cassazione) e’ inammissibile la censura relativa all’omissione di pronuncia sul fatto che i redditi del marito erano cospicui e le consentivano di operare anche con bassi ricavi.

E’, invece, infondata la censura relativa all’omessa motivazione del fattore costituito dal contemporaneo svolgimento di altra attivita’ di lavoro dipendente, perche’ su punto la CTR si e’ pronunciata espressamente e si e’ pronunciata anche logicamente, calcolando per meta’ il numero delle ore disponibili per l’attivita’ professionale.

Parimenti infondata e’ la lagnanza riguardante l’omessa motivazione sulla cessazione del rapporto di lavoro della dipendente, perche’ la CTR ha fornito una spiegazione logica dell’irrilevanza del fatto (v.

3).

12. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

Le spese processuali relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00).

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

 

 

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