Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19953 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17445/2016 proposto da:

B.D.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA

VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato REMO

DOMINICI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B.D.M.V. di avvisi di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, relativi ad Irpef, Irap ed Iva delle annualità 2007 e 2008, la C.T.R. della Liguria, previa riunione, rigettava gli appelli proposti dalla contribuente avverso le decisioni (sfavorevoli) di primo grado, ribadendo la mancanza di prova contraria alla presunzione di legge da parte della contribuente.

Avverso la sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione su tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1.Con il primo motivo si deduce violazione di legge laddove la C.T.R. aveva ritenuto provata la sussistenza in capo alla contribuente di rapporti di lavoro economicamente rilevanti, mentre non era stato provato dall’Agenzia lo svolgimento di attività che integrasse il presupposto dell’IVA, ovvero dell’Irap ovvero che consentisse di attribuire ai prelevamenti dal conto corrente natura di ricavi.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione delle regole sull’onere della prova e del principio di non contestazione e con il terzo motivo la violazione dell’art. 2729 c.c..

3. Le censure, da esaminarsi congiuntamente siccome connesse, sono parzialmente fondate alla luce dei principi reiteratamente espressi da questa Corte, ribaditi di recente da Cass. Sentenza n. 1519 del 20/01/2017 “In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.

4. In applicazione di tali principi, le censure sono parzialmente fondate laddove, da un canto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di merito, grava sull’Amministrazione finanziaria la prova sui presupposti della pretesa impositiva e le presunzioni rinvenienti dall’art. 32 citato non riguardano anche la fonte del reddito (ritenuto, nella specie, rinveniente da attività di impresa ai fini dell’IVA e dell’IRAP). L’accertamento in fatto, all’uopo effettuato dal Giudice di merito, si dimostra, infatti, irrilevante allo scopo non essendosi neppure individuata la fonte del reddito, ricondotta dalla C.T.R. alternativamente a prestazioni di tipo lavorativo o comunque a collaborazioni professionali.

5. Dall’altro, come sopra rilevato, le operazioni bancarie di versamento, ai fini dell’Irpef, hanno valore presuntivo di reddito nei confronti di tutti i contribuenti con conseguente legittimità sul punto dell’avviso di accertamento impugnato. Ciò posto, in materia, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata (cfr. tra le tante di recente Cass. n. 15857 del 29/07/2016) nel senso che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili”.

Nella specie, la Commissione tributaria regionale non applica correttamente la normativa di riferimento, come interpretata da questa Corte, laddove ancora il suo ragionamento alla diversa giurisprudenza formatasi in materia di redditometro.

5. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito il quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, ed a regolare le spese di questo giudizio.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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