Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19952 del 30/08/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 19952 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P. Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi. i
Roma,5 /2/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

/3

DEPOSITATO IN C
IL

3 Q is6Q,

Il Fuya
Marc.*

Data pubblicazione: 30/08/2013

CT 46365/08

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI

L’AGENZIA DELLE ENTRATE

(C.F. 06363391001) in persona

del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex
lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
80224030587

fax

06.96514000,

(C.F.

PEC

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui
uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi
n. 12
resistente
contro

VITA URSINI ANGELINA
ricorrente
in punto
annullamento della

sentenza n. 55.5.07

emessa

inter

partes dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari

PREMESSO
Che con nota 13/9/12 la Direzione Provinciale di Bari
ha comunicato che il contribuente ha presentato
domanda di definizione della controversia ai sensi
dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che
richiama

l’art.

16

della

1

legge

n.

289/2002)

nel ricorso n. 28328/08

provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza,
dichiari l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art.
16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 28 novembre 2012

/”.

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