Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19952 del 30/08/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19952 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P. Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi. i
Roma,5 /2/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
/3
DEPOSITATO IN C
IL
3 Q is6Q,
Il Fuya
Marc.*
Data pubblicazione: 30/08/2013
CT 46365/08
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
L’AGENZIA DELLE ENTRATE
(C.F. 06363391001) in persona
del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex
lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
80224030587
fax
06.96514000,
(C.F.
PEC
–
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui
uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi
n. 12
resistente
contro
VITA URSINI ANGELINA
ricorrente
in punto
annullamento della
sentenza n. 55.5.07
emessa
inter
partes dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari
PREMESSO
Che con nota 13/9/12 la Direzione Provinciale di Bari
ha comunicato che il contribuente ha presentato
domanda di definizione della controversia ai sensi
dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che
richiama
l’art.
16
della
1
legge
n.
289/2002)
nel ricorso n. 28328/08
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza,
dichiari l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art.
16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 28 novembre 2012
/”.
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