Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19952 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. un., 23/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Cristiana – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4949-2019 proposto da:

R.T.I. – RETI TELEVISIVE ITALIANE RTI S.P.A., ELETTRONICA INDUSTRIALE

S.P.A., in persona della Dott.ssa N.G., legale rappresentante

pro tempore della prima e procuratrice speciale della seconda,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PANAMA, 58, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MEDUGNO, che le rappresenta e difende unitamente

agli avvocati MARCO SERPONE, GIUSEPPE ROSSI e GIAN MICHELE ROBERTI;

– ricorrenti –

contro

PERSIDERA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso

lo studio dell’avvocato BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA SABELLI,

FRANCESCA PACE ed ANNALISA D’URBANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI, in

persona del Ministro pro tempore, AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE

COMUNICAZIONI, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

RAI – RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE

VERGOTTINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO PETITTO;

R.T.I. – RETI TELEVISIVE ITALIANE RTI S.P.A., ELETTRONICA INDUSTRIALE

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PANAMA, 58, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MEDUGNO, che le rappresenta e difende unitamente

agli avvocati MARCO SERPONE, GIUSEPPE ROSSI e GIAN MICHELE ROBERTI;

– controricorrenti all’incidentale –

RAI – RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE

VERGOTTINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO PETITTO;

– ricorrente successivo –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI, in

persona del Ministro pro tempore, AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE

COMUNICAZIONI, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

nonchè

PERSIDERA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso

lo studio dell’avvocato BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA SABELLI,

FRANCESCA PACE ed ANNALISA D’URBANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI, in

persona del Ministro pro tempore, AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE

COMUNICAZIONI, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente all’incidentale –

contro

TBS TELEVISION BROADCASTING SYSTEM S.P.A., PREMIATA DITTA BORGHINI E

STOCCHETTI DI TORINO S.R.L., CENTRO EUROPA 7 S.R.L. in liquidazione,

PRIMA TV S.P.A., SKY ITALIA S.R.L., ELEMEDIA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5928/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso avviato a notifica il 6 febbraio 2019 e proposto contro Persidera s.p.a., già Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l. – nonchè nei confronti: del Ministero per lo sviluppo economico, in sigla MISE, dell’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, in sigla AGCOM, della società RAI Radio Televisione Italiana s.p.a., della società TBS Television Broadcasting System s.p.a., della società Premiata ditta Borghini & Stocchetti di Torino s.r.l., della società Centro Europa 7 s.r.l., della società Prima TV s.p.a, della società Sky Italia s.r.l. e della società Elemedia s.p.a. – le società Reti Televisive Italiane s.p.a., in sigla R.T.I., ed Elettronica Industriale s.p.a., in sigla E.I., entrambe appartenenti al Gruppo Mediaset, hanno impugnato per cassazione la sentenza del Consiglio di Stato n. 5928/2918, denunciando la violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo. La medesima sentenza è stata impugnata per cassazione anche dalla RAI Radio Televisione Italiana s.p.a., anch’essa lamentando la violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, con ricorso avviato a notifica il 15 febbraio 2019 e proposto anch’esso contro Persidera s.p.a., nonchè nei confronti delle società R.T.I. s.p.a. ed E.I. s.p.a. e delle altre parti intimate con il ricorso di queste ultime società. Con la suddetta sentenza il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado del TAR Lazio, ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l. – ora, come sopra accennato, Persidera s.p.a. – per l’annullamento, in parte qua, della Delib. AGCOM 7 aprile 2009, n. 181/09/CONS (Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri) e Delib. 15 giugno 2010, n. 300/10/CONS (Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale), recanti criteri per la digitalizzazione delle reti televisive.

2. La controversia concerne l’assegnazione di radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva per via digitale terrestre agli operatori che erano già titolari di radiofrequenze per la diffusione analogica e che esercivano più reti analogiche.

3. L’impugnata Delib. n. 181/09/CONS – che ha fissato i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, successivamente attuati nella seconda delibera impugnata in questo giudizio, quella Delib. n. 300/10/CONS – venne adottata a seguito del parere motivato reso il 19 luglio 2007 dalla Commissione Europea nell’ambito della procedura di infrazione avviata nel 2006 a carico dell’Italia in relazione alla compatibilità della normativa nazionale con le disposizioni della direttiva “quadro” (2002/21/CE), nonchè delle direttive “autorizzazioni” (2002/20/CE) e “concorrenza” (2002/77/CE).

4. Con detta Delib. n. 181/09/CONS AGCOM, per quanto qui interessa, destinò otto multipiex alla conversione in reti digitali delle preesistenti reti analogiche e distribuì tali otto multiplex secondo un criterio di conversione fondato sulla continuità dei programmi diffusi in analogico e sul principio che a ciascun operatore già attivo sul mercato dell’analogico andasse attribuito almeno un multiplex. Su tale base, ai tre operatori che esercivano una sola rete analogica ((OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) venne attribuito un multiplex ciascuno e ai tre operatori che esercivano più reti analogiche – RAI, Mediaset (tramite R.T.I. s.p.a. ed E.I. s.p.a.) e Telecom Italia Media Broadcasting – vennero attribuiti complessivamente cinque multiplex; più precisamente, tanto a RAI quanto a Mediaset, che esercivano tre reti analogiche ciascuna, vennero assegnati due multiplex, mentre a Telecom Italia Media Broadcasting, che eserciva due reti analogiche, venne assegnato un solo multiplex.

5. Il disposto della Delib. n. 181/09/CONS è stato “legificato” dal D.L. n. 59 del 2008, art. 8 novies, comma 4, convertito con la L. n. 101 del 2008, che ha disposto l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per l’esercizio delle reti televisive digitali “in conformità ai criteri di cui alla Delib. 7 aprile 2009, n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.

6. In questo giudizio Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l. ha sostenuto che il criterio di assegnazione delle radiofrequenze in digitale terrestre stabilito da AGCOM si porrebbe in contrasto con i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, giacchè, da un lato, essa ha subito l’applicazione di un fattore di conversione pari al 50%, essendo stata convertita in rete digitale una sola delle sue due reti analogiche, mentre RAI e Mediaset hanno beneficiato di un fattore di conversione pari al 66%, essendo state convertite in reti digitali due delle loro tre reti analogiche; dall’altro lato, nel “paniere” delle reti analogiche sulla cui base è stata operata la conversione analogico/digitale per RAI e Mediaset, sono state comprese anche reti – rispettivamente (OMISSIS) e (OMISSIS) – che eccedevano i limiti anti-concentrazione previsti dalla L. n. 247 del 1997 e il cui esercizio nel 2009, all’epoca di emanazione dell’impugnata Delib. n. 181/09/CONS, risultava legittimato soltanto da disposizioni di diritto transitorio.

7. Nel corso del giudizio di appello, il Consiglio di Stato ha azionato il rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea onde verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione dei criteri dettati da AGCOM, e successivamente recepiti dal Legislatore nazionale, per l’assegnazione di radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva per via digitale terrestre agli operatori che già erano titolari di radiofrequenze per la diffusione analogica.

8. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 26 luglio 2017, in causa C-112/16, ha risposto al Giudice del rinvio che il diritto dell’Unione Europea osta:

” ad una disposizione nazionale la quale, ai fini della conversione delle reti analogiche esistenti in reti digitali, tenga conto delle reti analogiche illegittimamente esercite, in quanto essa porta a prolungare o addirittura a rafforzare un vantaggio concorrenziale indebito”;

“ad una disposizione nazionale la quale, in applicazione di un medesimo criterio di conversione, determini nei confronti di un operatore una riduzione del numero di reti digitali assegnate rispetto al numero di reti analogiche esercite in proporzione più elevata di quella imposta ai suoi concorrenti, a meno che detta disposizione non sia oggettivamente giustificata e proporzionata al suo obiettivo”.

9. All’esito della pronuncia della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato ha giudicato fondata la doglianza con cui la società Persidera s.p.a. lamentava la disparità di trattamento derivata a suo sfavore dalla mancata considerazione, nella Delib. n. 181/09/CONS, della posizione di partenza dei vari operatori plurirete in analogico e del carattere storicamente eccedente di alcune delle risorse analogiche di partenza di RAI e di Elettronica Industriale s.p.a., vale a dire le citate reti (OMISSIS) e, rispettivamente, (OMISSIS). Il Giudice amministrativo ha ritenuto, in particolare, che “nel novero dei dati valutativi suscettibili di attenzione da parte di AGCOM meritava di rientrare non solo la considerazione della condizione di (OMISSIS) e (OMISSIS) di conformità ai parametri normativi vigenti alla data di adozione della Delib. n. 181/2009 (condizione, d’altra parte, indefettibile ai fini della stessa ammissione di tali operatori al riparto delle frequenze); ma anche ogni altra valutazione intesa a chiarire se l’ingresso e la permanenza nel mercato di tali operatori fossero avvenuti in piena armonia con le previgenti norme di settore e risultassero meritevoli di una piena equiparazione alla condizione degli altri attori del mercato” (p.2.29 della sentenza impugnata).

10. Sulla scorta di tali premesse il Consiglio di Stato – previa disapplicazione dal D.L. n. 59 del 2008, art. 8 novies, comma 4, convertito con la L. n. 101 del 2008, siccome contrastante con il diritto dell’Unione Europea – ha annullato in parte qua le impugnate Delib. dell’AGCOM nn. 181/09/CONS e 300/10/CONS.

11. Il Giudice amministrativo ha tuttavia ritenuto di non estendere l’effetto demolitorio anche ai provvedimenti conseguenti ed attuativi di dette delibere, dei quali pure Telecom Italia Media Broadcasting aveva chiesto l’annullamento, e, in particolare, di non annullare le determine di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze digitali rilasciate dal Ministero per lo sviluppo economico – in sigla MISE – in favore degli operatori coinvolti nel contenzioso. Si legge infatti nell’impugnata sentenza (p. 10.3): “considerate le circostanze, si ritiene opportuno non estendere l’effetto demolitorio anche ai provvedimenti conseguenti e attuativi delle Delib. nn. 181/2009/CONS e 300/10/CONS e, in particolare, agli atti di assegnazione delle frequenze adottati in applicazione della medesima. Il Collegio ritiene di assegnare alla presente pronuncia, in relazione ai predetti provvedimenti attuativi, unicamente effetti conformativi del successivo esercizio della funzione pubblica. Ciò al fine di non determinare un vuoto regolativo retroattivo, in grado di compromettere le attività espletate e i rapporti (anche patrimoniali) nel frattempo instaurati sulla base delle vigenti determinazioni, essendo la pretesa azionata col ricorso di primo grado, nei limiti in cui essa è stata qui accolta, satisfattibile con una definizione pro futuro di un corretto assetto regolatorio delle condizioni di assegnazione delle frequenze”. In sostanza, secondo il Consiglio di Stato, l’effetto conformativo della sentenza qui impugnata “si sostanzia nell’obbligo di riconsiderare la pianificazione sotto lo specifico profilo in precedenza non esaminato, emendandola del vizio censurato. E’ naturalmente rimessa all’autorità competente, nell’esercizio del suo potere discrezionale, l’individuazione di una soluzione bilanciata in grado di realizzare tale effetto conformativo” (p. 10.1). Nell’impugnata sentenza il Consiglio di Stato preso atto delle delucidazioni fornite in sede istruttoria da AGCOM in ordine alle attività di nuova pianificazione del settore, conseguenti sia alla definizione dei criteri di conversione dei diritti d’uso delle frequenze esistenti in diritti d’uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2, sia al processo di refarming della banda 700Mhz che dovrà dare attuazione alla Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz, approvata in data 17 maggio 2017 – ha quindi stabilito che “la AGCOM e il Ministero dello Sviluppo Economico, ciascuno per quanto di propria competenza, recepiscano l’effetto conformativo di questa pronuncia nella fase di compimento delle attività in corso, innanzi sinteticamente richiamate, di rinnovata pianificazione e assegnazione delle frequenze” (p. 10.6); fermo restando che “in ipotesi di inerzia da parte delle amministrazioni chiamate a dare esecuzione a questa pronuncia e nel caso di proposizione del giudizio di ottemperanza, la Sezione potrà valutare tutte le circostanze ed esercitare i poteri previsti dal Codice del processo amministrativo” (p. 10.7).

12. Il ricorso di R.T.I. s.p.a. ed E.I. s.p.a. si articola in due motivi. Il ricorso di RAI s.p.a., che, essendo successivo, assume caratteri ed effetti d’impugnazione incidentale, si fonda su un solo motivo, articolato in tre distinte censure. La Persidera s.p.a. ha presentato controricorso contenente altresì ricorso incidentale notificato anche alle altre parti intimate – sia in risposta al ricorso di R.T.I. s.p.a. ed E.I. s.p.a., sia in risposta al ricorso di RAI s.p.a.. Tanto R.T.I. s.p.a. ed E.I. s.p.a. quanto RAI s.p.a. hanno depositato controricorso ai ricorsi incidentali proposti da Persidera s.p.a. nei loro rispettivi confronti. L’AGCOM e il MISE hanno depositato controricorso nei confronti del ricorso principale di R.T.I. s.p.a. e di E.I. s.p.a., nei confronti del ricorso successivo di RAI s.p.a. e nei confronti del ricorso incidentale di Persidera s.p.a.. Le altre parti intimate – TBS Television Broadcasting System s.p.a., Premiata ditta Borghini & Stocchetti di Torino s.r.l., Centro (OMISSIS) s.r.l., Prima N s.p.a, Sky Italia s.r.l. e Elemedia s.p.a., già contumaci nel giudizio di merito – non hanno svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.

13. La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 17 marzo 2020, in prossimità della quale RAI s.p.a. e Persidera s.p.a. hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., dando atto, entrambe, che nelle more del presente giudizio il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6910 dell’11 ottobre 2019, ha respinto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza qui impugnata presentato da Persidera s.p.a. ed ha reso ad AGCOM i chiarimenti dalla stessa richiesti, ai sensi dell’art. 112, comma 5 c.p.a., in ordine all’ottemperanza alla sentenza medesima. In seguito al differimento di ufficio disposto ai sensi del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, comma 1, (Misure straordinarie ed urgenti per contrastate l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria), la causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 21 luglio 2020: in prossimità di tale adunanza R.T.I. s.p.a. e E.I. s.p.a. hanno depositato atto datato 14 luglio 2020 di rinuncia al loro ricorso, cui ha fatto seguito l’accettazione di Persidera s.p.a. datata 17 luglio 2020.

14. Il giudizio sul ricorso di R.T.I. s.p.a. e E.I. s.p.a. va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., a seguito della rinuncia al ricorso di dette società e dell’accettazione di tale rinuncia da parte della Persidera s.p.a..

15. A causa della rinuncia al ricorso di R.T.I. s.p.a. e E.I. s.p.a., deve giudicarsi assorbito il ricorso incidentale proposto da Persidera s.p.a. nei confronti di dette società, con il quale si censura, sotto il profilo del diniego di esercizio del potere giurisdizionale, il mancato annullamento, per ragioni di opportunità, dei provvedimenti di assegnazione delle frequenze alle società R.T.I. s.p.a. e E.I. s.p.a. emessi dal MISE in attuazione delle delibere dell’AGCOM annullate. Tale ricorso incidentale deve infatti ritenersi condizionato all’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, come fatto palese dalla formula che si legge a pag. 50 del controricorso di Persidera al ricorso di R.T.I. s.p.a. e E.I. s.p.a.: “Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte di Cassazione dovesse ritenere ammissibili le argomentazioni e domande dedotte da R.T.I. ed E.I. circa l’asserita violazione da parte del Consiglio di Stato dei limiti esterni di giurisdizione… la medesima Persidera chiede la cassazione…”. E’ vero che la formulazione sopra trascritta fa riferimento, letteralmente, alla “ammissibilità”, e non alla fondatezza, dei ricorsi di R.T.I. s.p.a. e E.I. s.p.a.. Tuttavia il senso di tale inciso risulta evidentemente riferibile al generico mancato accoglimento delle doglianze prospettate dalle società ricorrenti, come fatto palese dalla considerazione che Persidera s.p.a. – subordinando il proprio ricorso incidentale alla, denegata, valutazione di ammissibilità del ricorso principale – ha manifestato interesse al mantenimento della portata dispositiva della sentenza impugnata e tale portata dispositiva permane integra in tutte le ipotesi di mancato accoglimento del ricorso di R.T.I. ed E.I., sia che tale mancato accoglimento dipenda da una declaratoria di inammissibilità del ricorso, sia che esso dipenda da una declaratoria di infondatezza del medesimo, o, come nella specie, da una declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione.

16. Il ricorso della RAI si basa, come sopra accennato, su un solo, composito, motivo, rubricato: “Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione degli artt. 7,34 e 110 c.p.a. di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010. Violazione degli artt. 112 e 362 c.p.c. Difetto assoluto di giurisdizione in relazione all’azione di annullamento proposta da TIMB (ora Persidera s.p.a.)”. Il motivo si articola in tre autonome e distinte censure.

17. Con la prima censura la RAI deduce che l’impugnata sentenza sconfinerebbe dai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ed invaderebbe l’ambito del potere regolativo riservato dalla legge all’Amministrazione e, precisamente, all’AGCOM. La doglianza viene sorretta su una duplice argomentazione.

17.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente sottolinea come il contesto normativo e fattuale in cui è destinato ad inserirsi il refarming della banda 700 Mhz differisca radicalmente sia dal contesto normativo e fattuale in cui si inseriva la distribuzione delle reti analogiche, in relazione al quale il Giudice amministrativo ha ravvisato il “carattere eccedente” di (OMISSIS) e (OMISSIS), sia dal contesto normativo e fattuale in cui si inseriva la transizione dall’analogico al digitale, nel quale l’AGCOM ha emesso le Delib. del 2009 e del 2010 annullate con la sentenza qui impugnata. Ad avviso della RAI, quindi, l’esercizio del potere giurisdizionale del Consiglio di Stato pretenderebbe di proiettare nel 2018 una situazione di vantaggio competitivo della RAI che già nel 2009 risultava superata e che attualmente non sarebbe “più replicabile nemmeno fittiziamente o figurativamente”, come scrive la difesa della ricorrente (pag. 25 del ricorso, sesto cpv.) citando uno stralcio della sentenza di queste Sezioni Unite n. 1836/16. Sulla scorta di tale premessa, nel mezzo di impugnazione si argomenta che il Consiglio di Stato – imponendo all’Autorità di regolazione di svolgere un’analisi “diacronica” ed “evolutiva” della genesi e del successivo consolidamento del mercato di (OMISSIS) e (OMISSIS) e di tenere conto degli esiti di tale analisi nel contesto procedimentale del processo di refarming della banda 700 Mhz – pretenderebbe di assegnare all’impugnata sentenza un effetto conformativo sul successivo esercizio della funzione pubblica in un contesto del tutto diverso da quello nel quale erano state emesse le delibere annullate e, così, si sostituirebbe all’Amministrazione “nell’individuare il contesto futuro in cui intervenire, non lasciandola libera di esercitare il proprio potere e vincolandone la futura azione” (pag. 24 del ricorso, ultimo cpv.). Donde la dedotta violazione del divieto di pronuncia “in riferimento a poteri non ancora esercitati” di cui all’art. 34, comma 2 c.p.a..

17.2. Sotto un secondo profilo la difesa RAI evidenzia altresì la differenza tra la situazione di (OMISSIS) e quella di (OMISSIS), sottolineando come la prima non potesse considerarsi di “carattere eccedente” se non in relazione allo specifico profilo della raccolta pubblicitaria e come mai fosse sorto il dubbio che la RAI “dovesse privarsi della terza rete, ma esclusivamente della pubblicità nella programmazione di tale rete” (pag. 26 del ricorso, sesto cpv.). Sulla scorta di tale premessa, nel mezzo di gravame si argomenta, per un verso, che il tema della raccolta pubblicitaria risulterebbe estraneo al presente giudizio, centrato sul tema dell’assegnazione delle frequenze, e, per altro verso, che Persidera s.p.a. – essendo un operatore di rete, peraltro venuto ad esistenza solo nel 2006, e non un fornitore di servizi media – non avrebbe potuto subire alcun pregiudizio dall’esercizio eccedentario, quanto a raccolta pubblicitaria ma non quanto ad utilizzo di frequenze, di (OMISSIS).

18. Nè il primo nè il secondo profilo in cui si articola la prima censura della RAI possono trovare accoglimento.

18.1. Il primo profilo di censura si risolve, in sintesi, nell’assunto che il Consiglio di Stato – dettando un effetto conformativo pro futuro, destinato a condizionare l’esercizio del potere di assegnazione della “capacità trasmissiva” nel refarming della banda 700 Mhz – si sarebbe appropriato del potere regolatorio proprio dell’Amministrazione, in violazione del divieto di pronuncia su poteri non ancora esercitati dettato dall’art. 34, comma 2 c.p.a.. Tale assunto va giudicato infondato.

18.1.1. E’ indubbio, infatti, che il contesto nel quale sono stati emessi i provvedimenti annullati ed il contesto in cui dovrà essere esercitato il potere di procedere al refarming della banda 700 Mhz differiscono profondamente tanto sotto l’aspetto fattuale e, segnatamente, tecnologico, quanto sotto l’aspetto normativo, giacchè il processo di refarming della banda 700 Mhz è stato disciplinato – in attuazione della decisione n. 2017/899 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione – dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2018 e bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020), art. 1, commi 1026 e segg., e dalla L. 30 dicembre 2018m, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021), art. 1, commi 1101 e segg.. Tali differenze, fattuali e normative, tra il contesto in cui sono stati emessi i provvedimenti annullati e quello in cui in cui l’AGCOM dovrà esercitare il proprio potere regolatorio nel processo di refarming della banda 700 Mhz non autorizzano, tuttavia, la conclusione, sostenuta dal patrocinio RAI, che la pronuncia qui impugnata si risolverebbe in un vincolo conformativo dell’esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati.

18.1.2. La sentenza impugnata, infatti, dopo avere accertato l’illegittimità delle Delib. dell’AGCOM nn. 181/09/CONS e 300/10/CONS ha spiegato il proprio ordinario effetto demolitorio, annullando tali delibere in parte qua, ed ha esplicitato l’effetto conformativo fisiologicamente implicito nella statuizione di annullamento, indicando i criteri a cui l’AGCOM dovrà adeguarsi, nella riedizione del proprio potere regolatorio, per non incorrere in una violazione del giudicato amministrativo. La circostanza che, a cagione dei mutamenti del contesto fattuale e normativo sopra segnalati, la riedizione del potere regolatorio dell’AGCOM non possa risolversi nell’adozione di un provvedimento che soggiaccia alle medesime regole di diritto che vigevano negli anni 2009/2010 e che, per altro verso, le utilità da assegnare nel processo di refarming della banda 700 Mhz siano tecnologicamente ed economicamente diverse da quelle assegnate con le delibere annullate non vale a sottrarre all’effetto conformativo del giudicato di annullamento delle Delib. nn. 181/09/CONS e 300/10/CONS l’attività regolatoria a cui l’AGCOM dovrà attendere sulla base del nuovo quadro normativo definito dalle L. n. 205 del 2017 e L. n. 145 del 2018. Anche nel refarming della banda 700 Mhz, in sostanza, l’AGCOM dovrà regolare la distribuzione dei diritti di uso dell’etere – ancorchè l’oggetto di tali diritti venga misurato in termini di “capacità trasmissiva” e non più, come negli anni 2009 e 2010, in termini di “frequenze” – e, per non reiterare il vizio dell’assegnazione effettuata con le Delib. del 2009 e del 2010 e, quindi, per non violare il giudicato amministrativo, dovrà tenere conto del curriculum “storico” di (OMISSIS) e di (OMISSIS).

18.1.3. La sentenza impugnata, là dove esplicita la portata del proprio effetto conformativo sull’attività regolatoria che I’AGCOM dovrà svolgere nel refarming della banda 700 Mhz, si muove, dunque, nell’alveo della tradizionale nozione di effetto conformativo del giudicato amministrativo, che, come il Consiglio di Stato ha avuto occasione di ricordare ancora recentemente, può esplicarsi non soltanto nella medesima vicenda amministrativa nella quale è stato adottato l’atto amministrativo annullato, ma anche in vicende amministrative diverse, purchè connesse a quella in cui è stato adottato l’atto amministrativo annullato da profili di collegamento sostanziale. In tal caso, infatti, “si produce quello che può essere definito “effetto conformativo” di coerenza o razionalità della complessiva azione amministrativa discendente dal giudicato. In particolare, tale effetto, imponendo un obbligo non sottoposto a termine, produce un svolgimento interno delle situazioni giuridiche coinvolte di tipo preclusivo nel senso che l’amministrazione non può regolare la “vicenda diversa” in contrasto con il complessivo accertamento giudiziale già svolto in ossequio al suddetto canone di coerenza nell’esercizio del potere” (così Cons. Stato, VI, n. 1738 dell’11 marzo 2020, p. 6).

18.1.4. Del resto, l’assunto della ricorrente secondo cui, con la sentenza impugnata, il giudice amministrativo pretenderebbe di sostituirsi all’Amministrazione, privandola della possibilità di esercitare il proprio potere e vincolandone l’azione futura, contrasta palesemente con la chiara lettera della sentenza stessa, là dove – dopo la precisazione che il relativo effetto conformativo “si sostanzia nell’obbligo di riconsiderare la pianificazione sotto lo specifico profilo in precedenza non esaminato”, vale a dire l’analisi e la considerazione della genesi e del successivo consolidamento del mercato di (OMISSIS) e (OMISSIS) – si aggiunge l’affermazione, di per sè idonea ad escludere qualunque ipotesi di ingerenza del giudice amministrativo nella sfera riservata al potere dell’Amministrazione, che “è naturalmente rimessa all’autorità competente, nell’esercizio del suo potere discrezionale, l’individuazione di una soluzione bilanciata in grado di realizzare tale effetto conformativo” (p. 10.1).

18.1.5. Va infine sottolineato come il richiamo della difesa della ricorrente al precedente di queste Sezioni Unite n. 1836 dell’1 febbraio 2016 non risulti pertinente. Detta sentenza – resa anch’essa in materia di radiodiffusione televisiva e, precisamente, in un caso in cui il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, aveva affermato che l’AGCOM avrebbe dovuto ottemperare ad una sentenza di cognizione rinnovando “ora per allora” un’attività istruttoria, vale a dire una indagine sulle abitudini e sulle preferenze degli utenti riferita all’anno 2010, nonostante che medio tempore il contesto tecnico e di mercato fosse radicalmente mutato in ragione dell’ultimazione del passaggio dal sistema analogico a quello digitale – ha affermato il principio che “La sentenza del Consiglio di Stato che ordini alla P.A. in sede di ottemperanza di provvedere “ora per allora” malgrado l’impossibilità di svolgere un’istruttoria retroattiva deve essere cassata per violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, attesa la totale carenza dei presupposti di emanazione di un legittimo provvedimento di ottemperanza”. Tale principio dà continuità alla pronuncia di queste Sezioni Unite n. 23302 del 9 novembre 2011, che, nell’ambito di un’approfondita ricognizione delle caratteristiche della giurisdizione di ottemperanza, ha chiarito che la stessa non può “spingersi sino ad esiti che neppure all’agire spontaneo della medesima pubblica amministrazione sarebbero più ormai consentiti (p. 4) e che, ogni qual volta siano intervenute, dopo la formazione del giudicato, “circostanze per le quali non risulti ormai più possibile fare quel che alla data del ricorso per ottemperanza si sarebbe eventualmente potuto fare, o viceversa, tali circostanze saranno comunque immancabilmente destinate a riflettersi anche sugli effetti e sulla concreta attuabilità del precedente giudicato” (p. 4.1). Nella vicenda oggi all’esame delle Sezioni Unite, per contro, la sentenza impugnata – che è sentenza di cognizione e non di ottemperanza non impone all’Amministrazione di effettuare una valutazione “ora per allora”, cioè, come pretendeva la sentenza del giudice amministrativo cassata da Cass. SSUU n. 23302/11, di rinnovare la valutazione effettuata nell’atto annullato nonostante che medio tempore fosse divenuto impossibile realizzare lo scopo a cui tale valutazione era legalmente preordinata (in quel caso, la nomina del titolare di un ufficio scelto tra gli aspiranti comparati nell’atto annullato); nè postula che l’Amministrazione rinnovi un’attività istruttoria frattanto divenuta materialmente impossibile, secondo quanto disponeva, come sopra illustrato, la sentenza del giudice amministrativo cassata da Cass. SSUU n. 1836/16; la sentenza qui impugnata per contro, si limita a fissare i criteri a cui deve uniformarsi la rinnovazione dell’esercizio del potere regolatorio dell’AGCOM per non reiterare, nel nuovo contesto tecnologico e normativo frattanto determinatosi, il medesimo vizio che aveva condotto all’annullamento delle delibere del 2009. Il vincolo imposto dalla sentenza oggi all’esame delle Sezioni Unite all’azione regolatoria che l’AGCOM dovrà svolgere nel processo di refarming della banda 700 Mhz non eccede, dunque, i limiti dell’ordinario effetto conformativo di coerenza o razionalità della complessiva azione amministrativa discendente dal giudicato, cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo 18.1.3. Ciò peraltro risulta ulteriormente confermato dalla lettura che della sentenza qui impugnata ha offerto lo stesso Consiglio di Stato pronunciandosi sulla domanda di ottemperanza e sulla domanda di chiarimenti ex art. 112, comma 5 c.p.a. rispettivamente proposte, in relazione a tale sentenza, da Persidera s.p.a. e da AGCOM. Nella sentenza n. 6910 dell’11 ottobre 2019, che ha definito i giudizi, previamente riuniti, aventi ad oggetto tali domande, il Consiglio di Stato ha infatti precisato che la sentenza di cognizione della cui impugnazione si discute in questa sede imponeva un riequilibrio che postulava “un’approfondita e attenta istruttoria analiticamente e distintamente condotta in relazione a ciascuno dei competitor illegittimamente avvantaggiati, in relazione alla tipologia, durata e natura dell’irregolarità, idonea a dare una dimensione qualitativa e quantitativa al vantaggio connesso alle irregolarità pregresse e trascinatosi nel digitale a causa del criterio adottato nel 2009”; e che tale approfondita ponderazione, omessa nel 2009, “dovrà essere espletata ora nell’ambito del processo di refarming della banda 700 Mhz, giusto quanto indicato nella sentenza 5928/2018, nella consapevolezza che la determinazione del quantum del vantaggio, in termini ovviamente necessariamente approssimati purchè ragionevoli, è il presupposto per l’adozione e la calibrazione delle necessarie misure rimediali” (Con. Stato, III, 6910/19, p. 9.1.1). Risulta allora in piena luce come il vincolo conformativo che emerge dalla sentenza qui impugnata impone all’AGCOM di operare non una valutazione “ora per allora”, bensì una valutazione “ora per ora”, ancorchè su vicende trascorse, per rinnovare l’esercizio – in maniera, questa volta, immune dai vizi riscontrati nelle delibere del 2009 e del 2010 – del proprio potere regolatorio nel mutato contesto tecnologico e normativo. Donde la non pertinenza del richiamo della ricorrente a Cass. SSUU n. 1836/16.

18.2. Con il secondo profilo della doglianza in esame, illustrato nel precedente paragrafo 17.2, la RAI – premesso che, anche all’epoca in cui il segnale televisivo veniva trasmesso per via analogica, (OMISSIS) poteva considerarsi rete “eccedente” solo sotto il profilo della presenza sul mercato della raccolta pubblicitaria, ma non sotto il profilo dell’assegnazione delle frequenze – deduce che Persidera s.p.a. non può aver subito alcun pregiudizio dall’esercizio eccedentario di (OMISSIS), avendo essa cominciato ad operare solo nel 2006 e, comunque, essendo essa estranea al mercato della raccolta di pubblicità, agendo sul mercato quale operatore di rete e non quale fornitore di servizi media.

18.2.1. L’argomento della ricorrente non è idoneo a sorreggere l’assunto secondo cui l’impugnata sentenza eccederebbe dai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo. Nei paragrafi che precedono si sono illustrate le ragioni che impongono di escludere che l’effetto conformativo della sentenza qui impugnata privi l’Amministrazione della possibilità di esercitare il proprio potere, o ne vincoli l’azione futura in relazione a poteri non ancora esercitati; si è altresì evidenziato come tale sentenza si limiti, secondo l’ordinario effetto conformativo del giudicato amministrativo, a fissare i criteri ai quali l’AGCOM dovrà uniformarsi affinchè l’esercizio del proprio potere regolatorio nel processo di refarming della banda 700 Mhz risulti conforme alle esigenze di coerenza o razionalità della complessiva azione amministrativa discendente dal giudicato. Sulla scorta di tale premesse risulta, allora, palese che la questione posta con la doglianza in esame – con cui la ricorrente lamenta, in sostanza, che il Consiglio di Stato avrebbe errato nel trascurare che il carattere eccedentario di (OMISSIS) può essere predicato soltanto in relazione alla presenza di tale rete sul mercato della raccolta pubblicitaria, e non anche con riferimento all’assegnazione delle frequenze – è questione suscettibile di essere apprezzata sotto il profilo di un eventuale errore di giudizio in cui il giudice amministrativo sarebbe incorso ritenendo necessario un riequilibrio, in sede di refarming della banda 700 Mhz, tra le posizioni della RAI e di Persidera s.p.a.. Ma si tratterebbe, all’evidenza, di un errore di giudizio che, ove effettivamente esistente, affliggerebbe, prima ancora della statuizione relativa all’enunciazione dell’effetto conformativo della sentenza impugnata, la stessa statuizione demolitoria ivi contenuta – non qui impugnata e, pertanto, ormai passata in giudicato – ossia l’annullamento delle Delib. dell’AGCOM nn. 181/09/CONS e 300/10/CONS nella parte relativa all’assegnazione di frequenze (anche) alla RAI. Tale ipotetico errore di giudizio, in ogni caso, riguarderebbe il merito della causa e non toccherebbe sotto alcun profilo il tema dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, nè, quindi, porrebbe alcuna questione di giurisdizione ex art. 111 Cost., u.c., deducibile con ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c..

19. Con la seconda censura proposta nell’unico mezzo di ricorso della RAI si denuncia la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato in cui il Consiglio di Stato sarebbe incorso dettando un vincolo all’esercizio del potere regolatorio del’AGCOM nel processo di refarming della banda 700 MHz senza che Persidera s.p.a. avesse al riguardo formulato alcuna domanda.

19.1. La suddetta censura va giudicata inammissibile, in quanto non introduce alcuna questione di giurisdizione ex art. 111 Cost., u.c., e, quindi, non può essere dedotta quale mezzo di ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. avverso una sentenza del Consiglio di Stato. Va qui ancora una volta ribadito, infatti, il costante insegnamento di queste Sezioni Unite (cfr., ex multis, le sentenze nn. 8229/02, 1378/06, 6849/12 e, da ultimo, 29390/2018) alla cui stregua la violazione dell’art. 112 c.p.c. costituisce error in procedendo, non vizio attinente alla giurisdizione per violazione dei suoi limiti esterni.

20. Con la terza censura proposta nell’unico mezzo di ricorso della RAI si denuncia, da ultimo, la violazione dei confini della giurisdizione del giudice amministrativo in cui il Consiglio di Stato sarebbe incorso pronunciandosi sull’impugnativa della Delib. n. 181/09/CONS, con la quale l’AGCOM aveva recepito le indicazioni della Commissione Europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 5082/2005, invece di sospendere il giudizio davanti a sè in attesa della definizione di tale procedura di infrazione. In tale modo, argomenta la difesa RAI, il Consiglio di Stato avrebbe determinato “il rischio di sovrapposizione tra la pronuncia del giudice nazionale e l’esito dell’accertamento (ancora in corso davanti alla Commissione) condotto in sede Europea sulle medesime misure” (pag. 33, terzultimo cpv., del ricorso) ed avrebbe altresì invaso l’ambito della giurisdizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, alla quale, “in via esclusiva”, competerebbe, nell’ambito di un eventuale ricorso per inadempimento promosso Commissione Europea ai sensi degli artt. 258 e 260 TFUE, “l’accertamento in via giurisdizionale della mancata rispondenza della Delib. dell’Autorità n. 181/09/CONS agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione Europea”(pag. 33, penultimo cpv., del ricorso).

20.1. Anche la terza censura proposta dalla RAI va disattesa. La ricorrente lamenta la violazione, da parte del Consiglio di Stato, di un dedotto – obbligo di sospendere il giudizio davanti a sè fino definizione della procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia. L’assunto non può trovare accoglimento. L’art. 295 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo per il rinvio contenuto nell’art. 79, comma 1 c.p.a., prevede che il giudice sospenda il processo pendente davanti a sè solo nel caso in cui egli stesso o altro giudice debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione. Nella specie, secondo quanto riportato nella stessa narrativa del ricorso della RAI, nella pendenza del giudizio davanti al Consiglio di Stato non esisteva alcun “altro giudice” che dovesse risolvere una controversia pregiudiziale rispetto a quella avente ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti dell’AGCOM proposta da Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l., non essendo la Commissione Europea un giudice, nè avendo essa instaurato davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in esito alla procedura di infrazione n. 5082/2005, alcun giudizio ex artt. 258-260 TFUE. In capo al Consiglio di Stato non sussisteva, dunque, quell’obbligo di sospendere il giudizio davanti a sè la cui violazione viene lamentata in questa sede dalla ricorrente.

20.2. In ogni caso, va altresì aggiunto, la violazione del dovere di sospensione del giudizio costituirebbe, ove effettivamente esistente, un error in procedendo che in nessun modo determinerebbe la violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. SSUU n. 22887/04).

20.3. Da ultimo – a prescindere dalla considerazione, di per sè assorbente, che dalla stessa prospettazione della ricorrente non risulta l’instaurazione di alcun giudizio davanti alla Corte di Giustizia avente ad oggetto una richiesta della Commissione Europea di accertamento della “rispondenza della Delib. dell’Autorità n. 181/09/CONS agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione Europea” – è opportuno sottolineare, per ragioni di nomofilachia, l’erroneità anche in astratto dell’affermazione della difesa RAI secondo cui detto accertamento competerebbe in via esclusiva alla Corte di Giustizia.

20.3.1. Proprio la giurisprudenza di Lussemburgo ha infatti più volte ribadito che il giudice nazionale è incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ed ha l’obbligo di garantire la piena efficacia delle stesse, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione per via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (cfr., ex multis, CGEU 9 marzo 1978, Simmenthal, C-106/77, EU:C:1978:49, punti 21 e 24; CGEU 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363, punto 43; CGEU 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C-5/14, EU:C:2015:354, punto 32); cosicchè, come è stato sottolineato in dottrina, le tre architravi sulle quali si base il sistema dell’ordinamento UE – applicazione immediata del diritto UE self executing nell’ordinamento nazionale anche se contrastante con il diritto interno, obbligo di interpretazione Euro-unitariamente conforme e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea – vedono come primo artefice proprio il giudice nazionale. Il diritto dell’Unione Europea, in definitiva, “viene detto”, diventa jurisdictio, prima ancora che per bocca della Corte di giustizia dell’Unione Europea, per bocca dei giudici comuni degli stati membri, i quali dialogano con la Corte di Giustizia mediante lo strumento del rinvio pregiudiziale – nella specie puntualmente attivato dal Consiglio di Stato – e, proprio mediante tale strumento, consentono alla Corte di esercitare il proprio ruolo di nomofilachia del diritto dell’Unione.

21. Tutti i profili di censura in cui si articola l’unico motivo di ricorso della RAI vanno quindi giudicati infondati. Tale ricorso va, conseguentemente, rigettato.

22. A causa del rigetto del ricorso della RAI, deve giudicarsi assorbito il ricorso incidentale proposto da Persidera s.p.a. nei confronti di detta società, con il quale si censura, sotto il profilo del diniego di esercizio del potere giurisdizionale, il mancato annullamento, per ragioni di opportunità, dei provvedimenti del MISE di assegnazione delle frequenze alla stessa RAI in attuazione delle delibere dell’AGCOM annullate. Tale ricorso incidentale deve infatti ritenersi condizionato all’ipotesi di accoglimento del ricorso della RAI, come fatto palese dalla formula che si legge a pag. 53 del controricorso di Persidera a tale ricorso: “Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte di Cassazione dovesse ritenere ammissibili le argomentazioni e domande dedotte da RAI circa l’asserita violazione da parte del Consiglio di Stato dei limiti esterni di giurisdizione… la medesima Società (Persidera, n.d.r.) chiede la cassazione…”. Valgono, al riguardo, le considerazioni sopra enunciate, nel paragrafo 15, in relazione al ricorso incidentale, di identica formulazione, proposto nel controricorso di Persidera al ricorso delle società R.T.I. s.p.a. e E.I. s.p.a..

23. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, nel rapporto processuale tra le ricorrenti società R.T.I. s.p.a. e E.I. s.p.a. e la contro ricorrente Persidera s.p.a. non vi è luogo al relativo regolamento, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c.; nel rapporto tra la ricorrente RAI e la contro ricorrente Persidera, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; nel rapporto tra le ricorrenti – principali, successiva e incidentale – e i contro ricorrenti AGCOM e MISE, esse si compensano, perchè, sui ricorsi principale e successivo, AGCOM e MISE si sono rimessi a giustizia, mentre i ricorsi incidentali di Persidera s.p.a. non sono stati esaminati in ragione del relativo assorbimento.

24. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente RAI, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater se dovuto. Tali presupposti non sussono per le ricorrenti R.T.I. s.p.a. e E.I. s.p.a, in quanto rinuncianti al ricorso (cfr. Cass. 23175/15, Cass. 19071/18), nè per la ricorrente incidentale Persidera s.p.a., in ragione dell’assorbimento dei suoi ricorsi incidentali; come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, infatti, la sanzione del raddoppio del contributo unificato consegue soltanto alla declaratoria di infondatezza del merito o di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 18348/17, Cass.1343/19).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio sul ricorso di R.T.I. s.p.a. e E.I. s.p.a; rigetta il ricorso della RAI Radio Televisione Italiana s.p.a.; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali di Persidera s.p.a; condanna la RAI Radio Televisione Italiana s.p.a. a rifondere a Persidera s.p.a. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 15.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge; compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra AGCOM e MISE e tutte le altre parti costituite in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente RAI Radio Televisione Italiana s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite delle Suprema Corte di cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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