Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19952 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. I, 13/07/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 13/07/2021), n.19952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19037/2016 proposto da:

D.L.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentata e difesa

dall’Avvocato Vincenzo Vitale, in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Bronte, in persona del Sindaco in carica, domiciliato in

Roma Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione

e rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonella Cordaro, per

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza n. 171/2016 della Corte di appello di Catania,

depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/04/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato, ritenendo non provata la sussistenza del danno, la domanda con cui la signora D.L.A. aveva chiesto la condanna del Comune di Bronte alla corresponsione dell’indennità, per reiterazione del vincolo espropriativo ed inedificabilità assoluta, nel periodo dal 1979 al 1989, apposto sulla sua proprietà, sita in (OMISSIS) del medesimo Comune, censita in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), successivamente espropriata nell’ottobre del 2004.

Il terreno era stato assoggettato a vincolo espropriativo e di inedificabilità assoluta dal Programma di fabbricazione approvato nel 1971 con destinazione “Attrezzature scolastiche e pubbliche”, reiterato con successivo Programma di fabbricazione approvato nel 1979 con destinazione in parte ad “area per istruzione”, ove veniva realizzata una porzione della scuola media, e in parte a “viabilità”; con successiva variante al secondo programma di fabbricazione approvato nel 2001, il vincolo veniva ulteriormente reiterato con destinazione in parte a parco pubblico ed in parte a viabilità.

2. La signora D.L.A. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con due motivi. Resiste con controricorso, in cui articola anche ricorso incidentale, il Comune di Bronte. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente D.L.A. deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il giudice di appello aveva pronunciato omettendo di valutate le prove raccolte in primo grado, non tenendo conto degli esiti delle cc.tt.uu. disposte in primo e secondo grado che erano pervenute ad una quantificazione del danno, e tanto di contro a quanto ritenuto dalla Corte di merito sul mancato assolvimento da parte della ricorrente del relativo onere della prova.

L’effettività del danno oltre che sussistere in re ipsa nello stesso vincolo di inedificabilità assoluta, risultava provata dalla sentenza n. 263 del 1987, passata in giudicato e versata in atti, con cui il Tar Sicilia, sez. distaccata di Catania, accertava l’illegittimità del provvedimento sindacale di diniego dell’istanza edificatoria del ricorrente.

2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per irriducibile contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, citando la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999, afferma che il danno da reiterazione del vincolo deve essere rapportabile alla diminuzione del prezzo di mercato locativo o di scambio, id est al valore venale del bene, per poi concludere, in senso opposto e incoerente, che il giudice di primo grado aveva errato nel tenere conto, ai fini della determinazione del quantum, del valore venale del bene.

3. Il Comune di Bronte con il ricorso incidentale fa valere l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Corte di appello da una parte aveva confermato l’assunto di parte appellante sulla natura conformativa dei vincoli “a viabilità” e “a parco pubblico” salvo poi a ritenerli espropriativi in ragione di una sentenza della Corte di cassazione, la n. 8435 del 2012, relativa ad al diverso vincolo dell'”istruzione”.

Le considerazioni di diritto che valgono per la menzionata sentenza della Corte di Cassazione per la parte destinata “ad istruzione” non sono valide per il tratto di terreno destinato a “viabilità” e “parco” e tanto per ragioni d’indole sostanziale.

Di contro a quanto ritenuto nelle disposte consulenze tecniche di ufficio di primo e secondo grado, e secondo quanto invece emergeva dal certificato di destinazione urbanistica in atti, mai contestato, del 17 maggio 2004, il terreno della controparte ricadeva in parte in zona destinata ad istruzione ed in parte in zona destinata a verde pubblico sicché trattandosi di vincoli conformativi nessun indennizzo doveva essere riconosciuto.

4. In via preliminare ed in rito del giudizio può darsi trattazione in adunanza camerale.

Ed infatti, nel giudizio di legittimità la causa può essere trattata anziché in pubblica udienza con il nuovo rito camerale “non partecipato”, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, tra cui rientra l’esigenza di evitare, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, alla luce sia del D.L. n. 34 del 2020, art. 221, comma 4, conv., con modif., in L. n. 77 del 2020 – che consente, fino a cessata emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (cd. udienza cartolare) – sia delle misure organizzative adottate dal Primo presidente della Cassazione, con propri decreti, al fine di regolamentare l’accesso ai servizi (Cass. 20/11/2020 n. 26480).

5. Va, quindi, innanzitutto esaminato il ricorso incidentale proposto per atto notificato in data 19 settembre 2016 dal Comune di Bronte perché, al di là della struttura condizionata del mezzo, esso pone all’attenzione di questa Corte un dato che è preliminare allo scrutinio delle censure contenute nel ricorso principale sulla fattispecie della reiterazione del vincolo, che è produttiva di danno per il proprietario dei terreni assoggettati solo là dove il vincolo stesso sia natura espropriativa e non conformativa della proprietà.

La natura giuridica dei vincoli da viabilità pubblica, parco pubblico ed istruzione impressi, per gli strumenti urbanistici succedutesi nel tempo (primo e secondo Programma di Fabbricazione del Comune di Bronte del 1971 e del 1979 e successiva variante del 1998 approvata nel 2001), sul terreno di proprietà della ricorrente, inserito in “Zona B 2 di completamento urbano” destinata ad istruzione, viabilità e parco pubblico, è quella lenticolare preordinata all’esproprio in quanto, pur essendo contenuti in strumenti urbanistici di secondo livello, sono vincoli particolari, incidenti su beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica.

In tema di espropriazione, la destinazione a strada pubblica impressa dal P.R.G. non è di per sé espressione di un potere di pianificazione esercitato in via astratta e generale, in quanto il carattere conformativo della relativa previsione ricorre solo nel caso in cui il Piano Regolatore abbia previsto la strada nell’ambito di una destinazione delle zone del territorio con limitazioni di ordine generale ricadenti su una pluralità indistinta di beni, dovendosi, per contro, ritenere sussistente un vincolo preordinato all’espropriazione ove ricorra una localizzazione lenticolare della strada, incidente su specifici beni e con un rilievo all’interno e a servizio delle singole zone (Cass. 10/05/2013 n. 11236).

L’operatività del vincolo, nel tempo, ha peraltro fatto sì che il compendio dominicale sia stato successivamente espropriato alla ricorrente in data 8 ottobre 2004 per la realizzazione di un edificio scolastico e che alla prima, il dato è pacifico in atti, sia stata riconosciuta, in detta sede, una indennità commisurata al valore del terreno come edificabile.

Nel protrarsi del vincolo preordinato all’esproprio che imposto con il primo Programma di Fabbricazione del Comune di Bronte del 1971 – già accertato come espropriativo, secondo quanto rimarcato nell’impugnato provvedimento, dalla sentenza Tar Catania n. 263 del 1987 passata in cosa giudicata – è stato reiterato sull’intero fondo della ricorrente con il secondo Programma di Fabbricazione nel periodo 1979-1989, va scrutinata la questione della indennizzabilità del vincolo stesso.

6. Ferma pertanto la qualificazione ritenuta nell’impugnata sentenza circa la natura espropriativa del vincolo definito dagli strumenti di programmazione del territorio comunale, su siffatta premessa, rigettato il ricorso incidentale, va vagliato il mezzo introdotto in via principale dalla signora D.L.A. e, per esso, con trattazione congiunta dei proposti motivi, il tema, sotteso, dei presupposti del riconoscimento dell’indennizzo al privato proprietario per reiterazione del vincolo espropriativo con riferimento al valore venale del terreno.

La critica è fondata.

La reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all’esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un’attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell’atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, e poi di liquidare, un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell’area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata.

A siffatti accertamenti provvede il giudice del merito nei casi in cui la liquidazione sia omessa dalla P.A., o sorgano contestazioni sulla misura dell’indennizzo liquidato in favore del proprietario, ma al privato non si richiede di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A., e non il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito (Cass. 21/05/2018 n. 12468; vd., in termini: Cass. 26/02/2021 n. 5336).

Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39, là dove, nel combinato disposto di cui al primo e comma 2, dispone che l’autorità amministrativa, qualora non ne abbia previsto la corresponsione negli atti che determinano la reiterazione del vincolo, è tenuta a liquidare la relativa indennità al proprietario, sposta l’iniziativa sulla P.A. e sostiene, come tale, l’affermazione di un franco riconoscimento della posta indennitaria in favore del privato con alleggerimento del correlato onere della prova.

7. Sull’indicato principio va pertanto cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, perché in applicazione dell’indicata regula iuris, riveda l’impugnata sentenza in punto di accertamento dell’an del sacrificio sofferto dal privato ricorrente provvedendo quindi alla sua quantificazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in parte motiva, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla Corte di appello di Catania, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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